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Sentenza

Sentenza n. 1598/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202502505

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato per ritenuta pericolosità sociale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del permesso di soggiorno, deducendo la violazione degli artt. 4 e 5 del testo unico immigrazione e dell’art. 8 CEDU, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, errore nei presupposti ed erronea valutazione della pericolosità sociale. La Questura aveva fondato il provvedimento su un arresto in flagranza per furto, su una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti relativa a reati concernenti l’indebito utilizzo e la falsificazione di carte di credito e di pagamento, e su un episodio verificatosi nell’agosto 2025, durante il quale il ricorrente, dopo avere manifestato segni di squilibrio psichico, aveva aggredito una persona e opposto resistenza ai Carabinieri, venendo poi ricoverato in psichiatria. Il ricorrente ha contestato che tali elementi dimostrassero l’abitualità a delinquere e la pericolosità sociale, evidenziando anche che uno dei precedenti non era stato definitivamente accertato, che l’episodio più recente era riconducibile alla patologia psichica e che l’Amministrazione non aveva verificato la sua capacità di intendere e di volere. Ha inoltre dedotto la mancata considerazione della regolare attività lavorativa, dell’autonomia economica, dell’inserimento sociale e delle conseguenze personali derivanti dal rimpatrio, in relazione alla patologia diagnosticata e all’art. 8 CEDU.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha rilevato che la Questura aveva utilizzato una delle ipotesi di pericolosità presunta previste dall’art. 1 d.lgs. 159/2011, qualificando il ricorrente come persona abitualmente dedita alla commissione di reati e pericolosa per la sicurezza e la tranquillità pubblica. Secondo il Collegio, l’applicazione di tali presunzioni di pericolosità presuppone necessariamente il preliminare accertamento della capacità naturale dell’interessato, ossia della sua capacità di intendere e di volere. Tale requisito non era stato verificato, nonostante il ricovero psichiatrico e le deduzioni difensive sulla diagnosi di psicosi. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 208 del 2017, il TAR ha affermato che, qualora emerga una possibile incapacità, il procedimento deve essere sospeso per accertare la capacità naturale; se l’incapacità è esclusa o viene meno, la valutazione di pericolosità deve essere rinnovata, mentre in caso di incapacità irreversibile il procedimento non può condurre all’applicazione della misura. Il TAR ha precisato che l’Amministrazione può comunque valorizzare i precedenti e le condotte del cittadino straniero nell’ambito di una valutazione concreta della pericolosità, anche mediante elementi indiziari concordanti e indipendentemente dall’esito del procedimento penale. Tuttavia, tale valutazione deve essere sorretta da una motivazione priva di automatismi e da un giudizio prognostico volto ad accertare l’attualità e concretezza della minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica. I provvedimenti sono stati quindi annullati, facendo salve le nuove determinazioni dell’Amministrazione. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • artt. 4 e 5 d.lgs. 286/1998

    La revoca o il diniego del titolo di soggiorno possono essere collegati alla pericolosità dello straniero e alla minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza, ma l’esercizio del potere deve essere sorretto da una valutazione concreta e attuale.

  • art. 1 d.lgs. 159/2011

    Le categorie di pericolosità presunta previste dalla disciplina delle misure di prevenzione richiedono elementi di fatto e, quando la valutazione riguarda una persona affetta da possibile patologia psichica, il preliminare accertamento della capacità di intendere e di volere.

  • art. 8 CEDU

    La valutazione della posizione dello straniero deve tenere conto anche delle esigenze di tutela della vita privata e dell’inserimento sociale, oltre che delle circostanze personali e sanitarie dedotte.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Quando la domanda cautelare presenta profili di fondatezza, il giudice può fissare sollecitamente l’udienza di merito senza definire immediatamente la controversia con una sospensione dell’atto.

  • art. 20, commi 4 e 5, d.l. 30/2007

    La norma è richiamata dal ricorrente a sostegno dell’obbligo dell’Amministrazione di verificare lo stato di salute dell’interessato prima di adottare la revoca del titolo di soggiorno; la decisione accoglie la censura relativa alla mancata verifica della capacità naturale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente l’oscuramento dei dati identificativi a tutela dei diritti e della dignità della persona interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento UE 2016/679

    È richiamato quale presupposto per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

Massime di principio

  • L’applicazione delle presunzioni di pericolosità sociale previste dall’art. 1 d.lgs. 159/2011 presuppone il preliminare accertamento della capacità naturale dell’interessato, quando emergano elementi concreti di possibile incapacità di intendere e di volere.
  • Se nel procedimento di valutazione della pericolosità sociale dello straniero emergono una patologia psichica e una possibile incapacità naturale, l’Amministrazione non può fondare automaticamente la revoca del titolo di soggiorno sulle condotte addebitate, ma deve previamente verificare la capacità dell’interessato e rinnovare, se necessario, il giudizio di pericolosità.
  • La pericolosità sociale ostativa al soggiorno può essere desunta anche da condotte diverse da condanne penali definitive e da elementi indiziari, purché siano concordanti e valutati in concreto.
  • La revoca del permesso di soggiorno per ragioni di ordine pubblico deve essere motivata attraverso un giudizio prognostico privo di automatismi, diretto ad accertare una minaccia attuale e concreta dello straniero per l’ordine e la sicurezza pubblica.
  • L’annullamento della revoca del titolo di soggiorno per carenza istruttoria o motivazionale non impedisce all’Amministrazione di adottare nuovi provvedimenti, purché proceda a una rinnovata valutazione conforme ai principi enunciati dal giudice.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiImmigrazione e cittadinanzaAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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