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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00955/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società aveva ricevuto un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2012, con contestazione della deducibilità di costi di sponsorizzazione per euro 36.000 oltre IVA sostenuti in favore di un'associazione calcistica dilettantistica. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, ma la CTR aveva riformato la decisione ritenendo il contratto di sponsorizzazione generico, dubbia l'utilità dell'operazione anche per la coincidenza tra legale rappresentante della società e presidente dell'associazione, e non congruo il costo, con conseguente presunzione di non inerenza e finalità extraimprenditoriale. Nel ricorso per cassazione la società deduceva, in sintesi, che la CTR avesse erroneamente escluso la deducibilità della spesa nonostante l'art. 90, comma 8, della l. n. 289/2002 preveda una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e quindi di integrale deducibilità delle spese di sponsorizzazione verso società sportive dilettantistiche; contestava inoltre la violazione dell'art. 109, comma 5, TUIR, la motivazione apparente, l'omessa motivazione su fatti rilevanti e la mancata pronuncia sulla qualificazione delle spese come rappresentanza.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR avesse erroneamente effettuato una valutazione di inerenza e di antieconomicità del costo preclusa dall'art. 90, comma 8, della l. n. 289/2002, norma che opera come presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria delle spese di sponsorizzazione al ricorrere dei presupposti di legge. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 90, comma 8, L. 27 dicembre 2002, n. 289

    le spese di sponsorizzazione verso società sportive dilettantistiche, al ricorrere dei presupposti previsti dalla norma, sono assistite da presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e di inerenza/deducibilità, senza che possano rilevare ulteriori valutazioni di antieconomicità o di inerenza al generale ambito imprenditoriale

  • art. 109, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    la censura di violazione di questa disposizione resta assorbita, poiché la Corte decide sulla base della disciplina speciale dell'art. 90, comma 8, L. n. 289/2002

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    utilizzato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto con il primo e il secondo motivo

  • art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    richiamato per le censure di nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia

  • art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    richiamato per la censura di omessa motivazione su fatti rilevanti e controversi

  • art. 132, n. 4, cod. proc. civ.

    richiamato come parametro della dedotta nullità per motivazione apparente

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato come parametro della motivazione delle sentenze tributarie

  • art. 112 cod. proc. civ.

    richiamato per la dedotta omissione di pronuncia sulla qualificazione delle spese

Massime di principio

  • Le spese di sponsorizzazione sostenute in favore di società sportive dilettantistiche sono deducibili secondo il regime speciale dell'art. 90, comma 8, L. n. 289/2002 quando risultino integrati i presupposti normativi, senza che il giudice possa sostituire a tale disciplina una valutazione generale di inerenza economica del costo.
  • La presunzione prevista per tali spese ha natura legale assoluta quanto alla qualificazione pubblicitaria della spesa, sicché non è consentito negarne la deducibilità sulla base della sola ritenuta antieconomicità o scarsa utilità dell'operazione.
  • Quando opera una disciplina speciale di deducibilità, il giudice di merito deve verificare l'effettiva ricorrenza dei relativi presupposti tipizzati dalla norma e non può fondare la decisione su criteri estranei o incompatibili con la presunzione legale stabilita dal legislatore.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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