Cassazione Civile, Ordinanza n. 00955/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società aveva ricevuto un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2012, con contestazione della deducibilità di costi di sponsorizzazione per euro 36.000 oltre IVA sostenuti in favore di un'associazione calcistica dilettantistica. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, ma la CTR aveva riformato la decisione ritenendo il contratto di sponsorizzazione generico, dubbia l'utilità dell'operazione anche per la coincidenza tra legale rappresentante della società e presidente dell'associazione, e non congruo il costo, con conseguente presunzione di non inerenza e finalità extraimprenditoriale. Nel ricorso per cassazione la società deduceva, in sintesi, che la CTR avesse erroneamente escluso la deducibilità della spesa nonostante l'art. 90, comma 8, della l. n. 289/2002 preveda una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e quindi di integrale deducibilità delle spese di sponsorizzazione verso società sportive dilettantistiche; contestava inoltre la violazione dell'art. 109, comma 5, TUIR, la motivazione apparente, l'omessa motivazione su fatti rilevanti e la mancata pronuncia sulla qualificazione delle spese come rappresentanza.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR avesse erroneamente effettuato una valutazione di inerenza e di antieconomicità del costo preclusa dall'art. 90, comma 8, della l. n. 289/2002, norma che opera come presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria delle spese di sponsorizzazione al ricorrere dei presupposti di legge. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 90, comma 8, L. 27 dicembre 2002, n. 289
le spese di sponsorizzazione verso società sportive dilettantistiche, al ricorrere dei presupposti previsti dalla norma, sono assistite da presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e di inerenza/deducibilità, senza che possano rilevare ulteriori valutazioni di antieconomicità o di inerenza al generale ambito imprenditoriale
art. 109, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
la censura di violazione di questa disposizione resta assorbita, poiché la Corte decide sulla base della disciplina speciale dell'art. 90, comma 8, L. n. 289/2002
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
utilizzato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto con il primo e il secondo motivo
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
richiamato per le censure di nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
richiamato per la censura di omessa motivazione su fatti rilevanti e controversi
art. 132, n. 4, cod. proc. civ.
richiamato come parametro della dedotta nullità per motivazione apparente
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come parametro della motivazione delle sentenze tributarie
art. 112 cod. proc. civ.
richiamato per la dedotta omissione di pronuncia sulla qualificazione delle spese
Massime di principio
- Le spese di sponsorizzazione sostenute in favore di società sportive dilettantistiche sono deducibili secondo il regime speciale dell'art. 90, comma 8, L. n. 289/2002 quando risultino integrati i presupposti normativi, senza che il giudice possa sostituire a tale disciplina una valutazione generale di inerenza economica del costo.
- La presunzione prevista per tali spese ha natura legale assoluta quanto alla qualificazione pubblicitaria della spesa, sicché non è consentito negarne la deducibilità sulla base della sola ritenuta antieconomicità o scarsa utilità dell'operazione.
- Quando opera una disciplina speciale di deducibilità, il giudice di merito deve verificare l'effettiva ricorrenza dei relativi presupposti tipizzati dalla norma e non può fondare la decisione su criteri estranei o incompatibili con la presunzione legale stabilita dal legislatore.
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