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Sentenza

Sentenza n. 708/2026 - Milano, Sezione 2

per l’annullamento, - del provvedimento prot. n. 676 datato 5 gennaio 2023, notificato il medesimo giorno, con il quale il Dirigente del Settore Infrastrutture e Urbanistica - Edilizia Privata del Comune di Cernusco sul Naviglio ha comunicato l’avvenuta archiviazione, con esito negativo, della “Istanza di apertura del procedimento amministrativo” protocollata dai ricorrenti, ai fini dell’espletamento “della necessaria verifica dell’attuale stato dei luoghi dei lotti in questione, con l’accertamento, in particolare, delle modifiche al confine conseguenti all’intervento edilizio realizzato dalla Cooperativa Constantes s.r.l. in forza della concessione edilizia n. 1270/1982”; - di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale, tra cui, in particolare, la nota comunale prot. n. 68317 datata 2 dicembre 2022, recante la comunicazione di improcedibilità della “Istanza” presentata dagli esponenti, costituendo la stessa nota anche preavviso dell’adozione di provvedimento negativo ai sensi e per effetti di cui all’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990.

Giustizia amministrativa202300418

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di archiviazione negativa dell'istanza volta ad avviare una verifica dello stato dei luoghi e delle modifiche al confine tra proprietà private

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui il Comune ha archiviato negativamente l'istanza del 27 ottobre 2022, diretta a ottenere la verifica dell'attuale stato dei luoghi e, in particolare, delle modifiche al confine asseritamente conseguenti all'intervento edilizio realizzato dalla cooperativa confinante in forza della concessione edilizia n. 1270/1982. Hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 27 d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che la segnalazione di una possibile irregolarità edilizia avrebbe imposto al Comune di esercitare i propri poteri di vigilanza; hanno inoltre dedotto difetto di istruttoria, manifesta ingiustizia, violazione dei principi di trasparenza, leale collaborazione e correttezza, erronea e carente motivazione, irragionevolezza, illogicità, erronea valutazione dei presupposti e sviamento. Con un ulteriore motivo hanno lamentato la violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, per omessa o insufficiente confutazione delle osservazioni presentate dopo la comunicazione dei motivi ostativi. La controversia tra le proprietà era stata già oggetto di giudizi civili, conclusi con pronunce sulla rimessione in pristino, nonché di successivi accordi e di una transazione aventi rilievo nella regolazione dei confini e nello spostamento della recinzione.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le prime due doglianze, rilevando che l'istanza non mirava realmente a verificare un contrasto dell'intervento edilizio con leggi, regolamenti, strumenti urbanistici o regolamenti edilizi, ma a ottenere l'accertamento dell'esatta delimitazione del confine tra proprietà private. Tale accertamento ha natura civilistica e non rientra nei poteri comunali di vigilanza edilizia, né può essere utilizzato per risolvere conflitti sull'assetto dominicale dei fondi. Il potere di controllo ex art. 27 d.P.R. n. 380/2001 è infatti funzionale alla verifica della conformità urbanistico-edilizia, non alla tutela di diritti privatistici. Il Collegio ha inoltre ritenuto che il titolo edilizio del 1982, entrato nell'ordinamento con salvezza dei diritti dei terzi, non potesse essere contestato indirettamente e tardivamente mediante una richiesta di autotutela. Ha valorizzato anche gli accordi e la transazione intervenuti tra le parti private, osservando che l'iniziativa giudiziaria risultava contraddittoria rispetto alla precedente condotta e configurava un abuso dello strumento processuale, in quanto volta a perseguire risultati estranei alla funzione del processo amministrativo. È stato respinto anche il motivo relativo all'art. 10-bis l. n. 241/1990: il Comune aveva comunicato i motivi ostativi, esaminato le osservazioni e dato conto, seppure sinteticamente, delle ragioni per cui non le riteneva idonee a modificare l'esito del procedimento. Non è necessaria un'analitica confutazione di ogni osservazione, essendo sufficiente che dalla motivazione emerga la loro considerazione complessiva. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti nei confronti del Comune, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori; sono state invece compensate nei rapporti con la cooperativa controinteressata.

Norme richiamate

  • art. 27 d.P.R. n. 380/2001

    Il potere comunale di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia riguarda la verifica di eventuali contrasti con leggi, regolamenti, strumenti urbanistici, programmi e regolamenti edilizi; non consente di accertare i confini tra proprietà private né di risolvere conflitti sull'assetto dominicale dei fondi.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi impone all'amministrazione di esaminare le osservazioni del privato, ma la motivazione finale non deve contenere un'analitica confutazione di ciascuna deduzione; è sufficiente che emerga la considerazione complessiva delle osservazioni e delle ragioni del loro mancato accoglimento.

  • art. 950 c.c.

    La controversia relativa all'esatta individuazione dei confini tra fondi appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di questione civilistica.

  • art. 24 Cost.

    Il diritto di agire in giudizio non è assoluto e deve essere esercitato nel rispetto delle regole processuali e della funzione propria del processo, anche amministrativo.

Massime di principio

  • Il potere comunale di vigilanza edilizia è finalizzato ad accertare la conformità delle opere alla disciplina urbanistico-edilizia e non può essere esercitato per determinare i confini tra proprietà private o per risolvere controversie sull'assetto dominicale dei fondi.
  • La questione relativa all'esatta individuazione dei confini tra fondi, anche quando sia collegata a un intervento edilizio, ha natura civilistica ed è devoluta al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 950 c.c.
  • Un titolo edilizio entrato nell'ordinamento con la salvezza dei diritti dei terzi non può essere contestato indirettamente e tardivamente mediante un'istanza di autotutela volta a ottenere una nuova verifica estranea all'accertamento della conformità urbanistico-edilizia.
  • In sede di applicazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, la motivazione del provvedimento finale non deve confutare analiticamente ogni osservazione del privato, ma deve consentire di comprendere che le osservazioni sono state considerate e le ragioni per cui non hanno modificato la decisione.
  • L'esercizio dell'azione nel processo amministrativo può essere valutato come abusivo quando, in contrasto con la precedente condotta della parte e con accordi già intervenuti, sia utilizzato per perseguire risultati estranei alla funzione del processo e alla tutela di interessi meritevoli.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAbuso del diritto e del processoDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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