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Sentenza

Sentenza n. 646/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'accertamento, dell'illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni resistenti sull'istanza presentata dalla Società Villa del Rosario Srl di Massimiliano Baffa a mezzo pec del 14.05.2024; con conseguente condanna delle amministrazioni resistenti, ognuna per quanto propria competenza, a provvedere entro il termine di cui all'art. 117, comma 2, cpa, in relazione alla medesima istanza mediante l'adozione del provvedimento richiesto ovvero di un provvedimento espresso.

Giustizia amministrativa202500939

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 14 maggio 2024, diretta a ottenere il riconoscimento e la remunerazione delle prestazioni e dei maggiori oneri connessi alla gestione dell’emergenza Covid-19

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria privata)

Prevale il privato

La controversia

La società, gestore di una RSA e di una casa protetta, ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato sulla richiesta di adottare i provvedimenti necessari a consentire la remunerazione delle prestazioni sanitarie connesse alla gestione dei pazienti Covid-19 e a riconoscere i maggiori oneri sostenuti negli anni 2020-2022, con corresponsione dei relativi importi e degli interessi. La ricorrente ha invocato l’art. 1-ter, comma 3, d.l. n. 34/2020, il d.m. Salute 12 agosto 2021, l’art. 1, comma 495, l. n. 178/2020 e l’art. 19-nonies d.l. n. 137/2020, deducendo la violazione degli artt. 1, 2 e 3 l. n. 241/1990, degli artt. 3 e 97 Cost. e l’eccesso di potere. La Regione Calabria ha contestato l’esistenza di un obbligo di provvedere e l’ammissibilità del ricorso, sostenendo comunque che erano in corso attività istruttorie per valutare il riconoscimento dei maggiori oneri e che i dati delle aziende sanitarie erano stati acquisiti soltanto nel 2025. L’ASP di Crotone e il Commissario ad acta hanno eccepito, tra l’altro, il proprio difetto di legittimazione passiva. La controversia ha riguardato anche il riparto della legittimazione passiva tra Regione, ASP e organo commissariale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa, poiché la disciplina applicabile attribuisce alla Regione una facoltà discrezionale di valutare il riconoscimento della remunerazione, senza configurare un diritto soggettivo direttamente stabilito dalla legge. Ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva dell’ASP di Crotone e del Commissario straordinario, individuando nella sola Regione Calabria il soggetto tenuto a pronunciarsi, in quanto competente a impartire disposizioni alle strutture e a valutare il riconoscimento dei maggiori costi. Il giudice ha affermato che l’amministrazione deve adottare un provvedimento espresso ogniqualvolta la realizzazione della pretesa del privato dipenda dall’intermediazione del potere pubblico e sussista una legittima aspettativa a conoscere la decisione, anche negativa, dell’amministrazione. L’obbligo di provvedere permane anche quando l’istruttoria non sia conclusa o l’amministrazione ritenga sussistenti ragioni ostative, dovendo in tal caso comunicare con atto espresso l’esito o la pendenza dell’istruttoria e i tempi certi di conclusione. La Regione è stata condannata a riscontrare l’istanza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con provvedimento scritto e adeguatamente motivato sull’esercizio del potere previsto dall’art. 4 d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020. La Regione è stata inoltre condannata alle spese di lite, mentre le spese nei confronti dell’ASP e del Commissario sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    il giudice si pronuncia con sentenza in forma semplificata

    Disciplina il rito per la tutela avverso il silenzio dell’amministrazione e consente al giudice di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato.

  • art. 2, comma 1, l. n. 241/1990

    pure in caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità e improcedibilità della domanda, impone l’adozione di un provvedimento espresso

    L’amministrazione deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso anche quando ritenga la domanda irricevibile, inammissibile o improcedibile, potendo in tali casi motivare in forma semplificata.

  • art. 4 d.l. n. 34/2020, convertito con l. n. 77/2020

    possono riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

    Attribuisce alle Regioni, comprese quelle sottoposte a piano di rientro, la facoltà di valutare il riconoscimento di una specifica remunerazione per i maggiori costi correlati all’allestimento dei reparti e alla gestione dell’emergenza Covid-19; l’esercizio di tale potere discrezionale impone comunque una decisione espressa.

  • art. 1-ter, comma 3, d.l. n. 34/2020, convertito con l. n. 77/2020

    È richiamato quale fondamento della disciplina applicabile alle strutture private accreditate coinvolte nella gestione dell’emergenza Covid-19.

  • d.m. Salute 12 agosto 2021

    È richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni poste a fondamento della richiesta di riconoscimento dei maggiori oneri Covid-19.

  • art. 1, comma 495, l. n. 178/2020

    È richiamato dalla ricorrente quale disposizione in materia di misure di sostegno alle strutture private accreditate per i maggiori costi dell’emergenza Covid-19.

  • art. 19-nonies d.l. n. 137/2020, convertito con l. n. 176/2020

    È richiamato dalla ricorrente quale ulteriore base normativa delle misure di sostegno connesse ai maggiori oneri Covid-19.

  • artt. 1, 2 e 3 l. n. 241/1990

    Sono invocati dalla ricorrente a sostegno dei principi di economicità, efficacia, obbligo di conclusione del procedimento e imparzialità dell’azione amministrativa.

Massime di principio

  • Quando la realizzazione della pretesa sostanziale del privato dipende dall’intermediazione del potere pubblico, l’amministrazione è tenuta ad adottare un provvedimento espresso, anche se ritiene che la domanda sia infondata, inammissibile o ostacolata da ragioni istruttorie.
  • L’obbligo di provvedere sussiste quando, in base ai doveri di correttezza e buona amministrazione, il privato abbia una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni della decisione amministrativa, anche qualora la decisione possa essere negativa.
  • La pendenza o la complessità dell’istruttoria non legittima il silenzio dell’amministrazione: essa deve comunque adottare un provvedimento espresso oppure comunicare formalmente la pendenza del procedimento e indicare tempi certi per la conclusione.
  • Quando una disciplina attribuisce alla Regione una facoltà discrezionale di riconoscere una remunerazione o un sostegno economico, tale discrezionalità esclude l’esistenza di un diritto soggettivo automatico, ma non esclude l’obbligo dell’amministrazione di esercitare espressamente il potere.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, la legittimazione passiva spetta all’amministrazione titolare del potere di decidere sull’istanza; gli enti o organi coinvolti indirettamente nell’istruttoria o destinatari delle disposizioni regionali non sono legittimati passivamente se non sono competenti ad adottare la decisione finale.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoAssistenza e prestazioni sanitarieTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti speciali
RamiSanitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneBuona fede e correttezza della PARiparto di giurisdizioneDifetto di motivazione

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