Sentenza n. 40/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta, n. 6990/2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. VI, n. 6990/2022, relativa all’ordinanza comunale che aveva annullato in autotutela una DIA e un permesso di costruire e ordinato la demolizione dell’intero fabbricato
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza di primo grado, che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza comunale n. 16 del 19 gennaio 2018. L’ordinanza aveva annullato in autotutela la DIA del 4 agosto 2006 e il permesso di costruire n. 100 del 12 ottobre 2011, ordinando la demolizione dell’intero fabbricato. Il motivo d’appello riguardava esclusivamente l’asserita erroneità della conclusione secondo cui non sussistevano i presupposti per la fiscalizzazione dell’abuso edilizio. Gli appellanti hanno inoltre sostenuto che, dopo la proposizione del ricorso, la presentazione di una SCIA per il ripristino dello stato dei luoghi e l’esecuzione dei lavori accertata dal Comune avessero determinato il venir meno dell’interesse all’annullamento dell’ordinanza. Il controinteressato, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell’appello, contestando che potesse dichiararsi cessata la materia del contendere in assenza di un annullamento in autotutela dell’ordinanza comunale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito il motivo relativo alla fiscalizzazione dell’abuso. La presentazione della SCIA del 7 maggio 2019, il ripristino dello stato dei luoghi conforme alla consistenza originaria e l’accertamento positivo dei tecnici comunali hanno fatto venir meno l’interesse concreto all’annullamento dell’ordinanza. L’ordinanza era stata in gran parte eseguita spontaneamente e, per le residue opere esterne, la situazione era stata superata da un successivo provvedimento comunale di autorizzazione paesaggistica in sanatoria. Il giudice ha respinto l’obiezione del controinteressato secondo cui sarebbe stato necessario un previo annullamento amministrativo dell’ordinanza: l’autotutela presuppone un atto ancora efficace, affetto da illegittimità e rispetto al quale sussista un prevalente interesse pubblico all’annullamento; non avrebbe invece senso annullare un ordine di ripristino quasi integralmente eseguito e comunque superato da atti successivi. La fattispecie non è stata qualificata come cessazione della materia del contendere, poiché l’atto impugnato non è venuto meno, ma come improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
Il giudice richiama il termine per l’annullamento d’ufficio, ma non decide nel merito la questione della sua applicabilità, poiché dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato da remoto.
Massime di principio
- La sopravvenuta esecuzione, anche spontanea, dell’ordine amministrativo impugnato può determinare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando l’interesse sostanziale all’annullamento non sia più concretamente perseguibile o utile.
- Non è necessaria l’adozione di un provvedimento di annullamento in autotutela per dichiarare improcedibile l’impugnazione di un ordine di ripristino quasi integralmente eseguito e, per la parte residua, superato da un successivo provvedimento amministrativo.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che l’atto impugnato sia venuto meno o sia stato integralmente sostituito; quando l’atto permane formalmente ma non produce più effetti sostanziali utili per il ricorrente, la qualificazione processuale corretta è l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- L’esercizio dell’autotutela decisoria è riferibile a un atto ancora efficace, la cui illegittimità sia accompagnata da un prevalente interesse pubblico all’annullamento; non è funzionale all’eliminazione formale di un ordine già sostanzialmente eseguito e privo di utilità pratica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 gen 2026Sentenza n. 1/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 2 gen 2026Sentenza n. 2/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 2 gen 2026Sentenza n. 3/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 2 gen 2026Sentenza n. 1/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 2 gen 2026Sentenza n. 2/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 2 gen 2026Sentenza n. 1/2026 - Roma, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →