Sentenza n. 80/2026 - Lecce, Sezione 3
per l’esecuzione, del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro, n. 225/2025, pubblicata il 27.01.2025, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 17.06.2025, con la quale, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte ricorrente – per quanto qui di interesse – così provvede: “dichiara che la ricorrente ha diritto all’attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015, nella misura di € 500,00 annui per ciascuno degli anni 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024”; e per la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva. e per la fissazione, della somma di denaro eventualmente dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato da parte del funzionario preposto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, della sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro n. 225/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 17 giugno 2025. La sentenza civile aveva riconosciuto il diritto della ricorrente all’attribuzione del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, nella misura di 500 euro annui per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza contestare l’inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto sussistenti i presupposti processuali dell’azione: il titolo giudiziale aveva valore di cosa giudicata, il ricorso era stato notificato regolarmente e risultavano rispettati il dimezzamento dei termini di deposito previsto per il rito camerale e le condizioni stabilite dall’art. 114, comma 2, c.p.a. Il Collegio ha inoltre rilevato che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice di somme di denaro. Poiché il Ministero non aveva contestato la mancata esecuzione, gli è stato ordinato di dare completa attuazione alla sentenza civile entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale per il personale scolastico presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, con facoltà di delega, stabilendo che provveda nei successivi 60 giorni e senza compenso. È stata invece respinta la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché, considerate la natura discrezionale dell’istituto, l’esigenza di uso prudente e la regola secondo cui esso comporta normalmente un esborso di denaro pubblico, la misura è stata ritenuta manifestamente iniqua nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario.
art. 114, comma 2, c.p.a.
Disciplina i presupposti processuali del giudizio di ottemperanza, ritenuti rispettati nel caso concreto mediante la prova della formazione del giudicato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
“somma di denaro eventualmente dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato”
Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare astreintes, ma il loro riconoscimento richiede una valutazione prudente e può essere escluso quando la misura risulti manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Prevede il dimezzamento dei termini processuali per il rito camerale, ritenuto rispettato nel caso concreto.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
L’azione esecutiva nei confronti di una pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro non può essere iniziata prima dell’infruttuosa scadenza di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal giudicato civile nella misura di 500 euro annui per ciascuna delle annualità indicate.
art. 26 c.p.a.
Fondamento della condanna alle spese del giudizio amministrativo secondo il principio della soccombenza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza promosso davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, anche quando il giudicato impone alla pubblica amministrazione l’attribuzione di un beneficio economico.
- Il giudizio di ottemperanza è circoscritto alla stretta esecuzione del giudicato e non consente di introdurre domande ulteriori, anche se collegate o comunque correlate al contenuto della decisione da eseguire.
- L’esecuzione dell’ordine contenuto nel giudicato costituisce un inderogabile dovere d’ufficio della pubblica amministrazione destinataria, nonché dei suoi rappresentanti e funzionari competenti.
- Quando l’amministrazione non contesta l’inadempimento a un giudicato validamente azionato e sono decorsi i termini eventualmente previsti per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine assegnato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
- La fissazione di un’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: il giudice deve farne un uso prudente e può negarla quando, alla luce delle circostanze concrete e dell’esborso a carico delle finanze pubbliche, la misura risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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