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Ordinanza

Ordinanza n. 668/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell'atto d'integrazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 2, c. 1, DL n. 45/2025, giusta DD.DD. nn. 510/2020 e 783/2020, per la classe di concorso B018 (Laboratorio di scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda), pubblicato in data 11.07.2025 con prot. m pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE U. OOSJ27S; e di ogni altro atto preordinato, sotteso, connesso e conseguente, ivi inclusi, ove occorra, se e i quanto lesivi dei diritti della ricorrente, del Bando di Concorso DD 2575/2023, dei verbali della Commissione esaminatrice nonchè, ai sensi dell'art. 116 CPA per 3) la declaratoria di illegittimità e l'annullamento del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla istanza di accesso agli atti del 11.07.2025 alla procedura concorsuale di reclutamento docenti di cui al concorso bandito con DD 2575/2024 da ultimo aggiornato mediante l'atto d' integrazione graduatoria per la classe di concorso B018 (Laboratorio di scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda), pubblicato in data 11.07.2025 con prot. m pi. AOODRCA. REGISTRO UFFIClALE U. OOSJ27S, per l'ostensione di tutte le dichiarazioni di possesso titoli con le eventuale copia degli stessi, se allegati alla domanda di partecipazione al concorso, specie con riferimento ai titoli “CLIL”, dei seguenti candidati: Spinella Alessia, Capezzuto Paola, D'Angelo Pasqualino, Pipolo Manuela, Raucci Rosa Maria, Petroli Luigi, e Corcione Catia, tutti elencati nell'integrazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 2, c. 1 del D.L. 45/2025, pubblicata in data 11.07.2025; PER la condanna della Amministrazione intimata alla esibizione di tutti gli atti richiesti con la medesima istanza; PER la declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire l'accesso richiesto e, per gli effetti, ai sensi dell'art. 22 e segg. della L.n.241/90, a prendere visione ed estrarre copia dei documenti oggetto dell'istanza del 11.07.2025. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da PARISI FEDERICA il 19\12\2025 : Impugnazione 1) dell’l'atto d' integrazione graduatoria ai sensi dell'art. 2, c. 1, DL n. 45/2025 con DD.DD. 510/2020 e 783/2020 per la classe di concorso B018 (Laboratorio di scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda), pubblicato in data 11.07.2025 con prot. m pi. AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE U. OOSJ27S; 2) e di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, ivi inclusi, ove occorra, anche del Bando di Concorso DD 2575/2024, dei verbali della Commissione esaminatrice, ed ogni altro atto connesso, preordinato e conseguente, anche se non conosciuto nonché, con i presenti motivi aggiunti, unitamente agli atti impugnati in via principale, per quanto utile e/o necessario i verbali della Commissione per l'esame dei titoli nel concorso, nonché le schede individuali di valutazione dei titoli dei concorrenti, nella parte in cui non è stata accordata alla ricorrente, Parisi Federica, la precedenza sugli altri concorrenti, con conseguenziale accertamento del diritto della ricorrente, di essere inserita nella graduatoria, in conseguenza dell’esatto ricalcolo del punteggio titoli attribuito ai concorrenti, anche, tra l’altro per erronea valutazione CLIL rilasciati dal Scuole Superiori Linguistiche e non da Università.

Giustizia amministrativa202505187

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: atto di integrazione della graduatoria del concorso per docenti relativo alla classe B018 e silenzio sull'istanza di accesso agli atti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'atto di integrazione della graduatoria relativo alla classe di concorso B018, nonché gli atti connessi, inclusi il bando e i verbali della commissione esaminatrice. Ha inoltre proposto, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., domanda contro il silenzio serbato dal Ministero sull'istanza di accesso agli atti presentata l'11 luglio 2025, chiedendo l'ostensione delle dichiarazioni e degli eventuali documenti relativi ai titoli dichiarati da alcuni candidati, in particolare dei titoli CLIL. Con motivi aggiunti ha impugnato nuovamente l'atto di integrazione della graduatoria e gli atti della procedura, contestando la valutazione dei titoli e chiedendo l'accertamento del diritto a essere inserita in graduatoria in posizione poziore, anche in ragione dell'erronea attribuzione di punteggi per titoli CLIL rilasciati da scuole superiori linguistiche anziché da università. Il giudice ha rilevato che la notifica era stata eseguita nei confronti di tutti i controinteressati, salvo una candidata, per la quale la ricorrente non disponeva di un indirizzo utile alla notifica.

La decisione

Il TAR non ha deciso il merito delle censure contro la graduatoria né la domanda di accesso. Ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti della controinteressata non raggiunta dalla notificazione, per garantire il diritto di difesa. In applicazione dell'ottica di collaborazione processuale prevista dall'art. 2 c.p.a., ha ordinato al Ministero di comunicare direttamente alla ricorrente, entro il 10 febbraio 2026, l'indirizzo di residenza della controinteressata. Ha assegnato alla ricorrente termine fino al 10 marzo 2026 per perfezionare la notifica del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 22 aprile 2026 per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 2 c.p.a.

    collaborazione processuale

    Il giudice richiama il dovere di collaborazione processuale per sollecitare l'amministrazione a fornire alla ricorrente l'indirizzo necessario per notificare il ricorso alla controinteressata.

  • art. 116 c.p.a.

    declaratoria di illegittimità e annullamento del silenzio serbato ... sulla istanza di accesso agli atti

    La disposizione è indicata quale base processuale della domanda giudiziale relativa al silenzio sull'istanza di accesso, senza che l'ordinanza ne definisca il merito.

  • art. 22 e segg. l. 241/1990

    prendere visione ed estrarre copia dei documenti oggetto dell'istanza

    La ricorrente invoca la disciplina generale dell'accesso documentale; la decisione non accerta ancora il relativo diritto.

  • art. 2, comma 1, d.l. 45/2025

    atto d'integrazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 2, c. 1, DL n. 45/2025

    È richiamato quale fondamento dell'atto amministrativo di integrazione della graduatoria impugnato.

Massime di principio

  • Quando un ricorso amministrativo coinvolge controinteressati necessari e la notificazione non può essere perfezionata nei confronti di uno di essi per mancanza dell'indirizzo, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio prima di decidere il merito, così da garantire il diritto di difesa.
  • In applicazione del principio di collaborazione processuale, il giudice può sollecitare l'amministrazione a comunicare direttamente alla parte ricorrente i dati necessari per consentire la notificazione al controinteressato non raggiunto.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAccesso documentale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsiAccesso e trasparenza
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiPartecipazione procedimentaleTutela del terzo

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