Cassazione Penale, Sentenza n. 181/2023 del 05/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma dell'11/05/2021 che lo aveva condannato per rapina aggravata. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 27718/2021 del 23/11/2021, aveva dichiarato il ricorso inammissibile. Kumar Satish ha chiesto l'annullamento di quell'ordinanza ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., sostenendo che la motivazione dell'ordinanza della Cassazione riportava erroneamente riferimenti a un diverso procedimento (es. generalità della persona offesa "Gonzales" e motivi estranei), per effetto di uno scambio di pagine nella fase di fascicolazione, e che quindi si era verificato un errore di fatto che richiedeva la rescissione dell'ordinanza e la nuova valutazione del ricorso.
La decisione
La Corte ha accertato l'errore materiale nella motivazione dell'ordinanza della Cassazione del 23/11/2021 e ha annullato quella ordinanza (applicando l'art. 625-bis). Sul merito del ricorso originario, però, ha ritenuto il gravame inammissibile per genericità dei motivi: il ricorrente reiterava contestazioni di fatto già valutate dalla Corte di appello (sull'attendibilità della persona offesa e sul concorso nella rapina) proponendo una ricostruzione alternativa dei fatti. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente per ottenere la rescissione dell'ordinanza della Cassazione per errore di fatto; la Corte ha ritenuto fondato il rilievo e ha annullato l'ordinanza impugnata.
art. 610 cod. proc. pen. (comma 1 e comma 2 citati)
Richiamato in relazione al vaglio preliminare di ammissibilità che le Sezioni svolgono in camera di consiglio; la questione di ammissibilità dell'originario ricorso era stata già sottoposta a quel preliminare esame.
art. 611 cod. proc. pen.
Richiama il rito camerale: la Corte ha ritenuto che l'udienza camerale fissata e notificata soddisfaceva il contraddittorio anche ai fini della decisione rescindente, perciò non è stata necessaria nuova udienza.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della cassa delle ammende (determinata in euro 3.000,00), in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Un'ordinanza motivata con riferimenti a un diverso fascicolo o a persone offese estranee può costituire errore di fatto idoneo alla rescissione ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p.; è necessario dimostrare l'errore materiale (es. scambio di pagine).
- Anche se una decisione precedente è annullata per errori formali o materiali, il ricorso principale può comunque essere dichiarato inammissibile se i motivi proposti sono generici o tendono a rimettere in discussione valutazioni di fatto già compiute.
- Nei procedimenti decisi in camera di consiglio (art. 611), la mancata fissazione di una nuova udienza non è obbligatoria se è stato dato regolare avviso e si è congruamente rispettato il diritto al contraddittorio.
- Il ricorrente che prospetta vizi di diritto deve formulare motivi specifici e non limitarsi a rilievi generici o a una diversa ricostruzione dei fatti, altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso possono essere disposte condanne alle spese e al pagamento in favore della cassa delle ammende; va valutato il potenziale rischio economico prima di proporre impugnazioni manifestamente generiche.
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