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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12090/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere nei confronti di Luppino per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa con ruolo direttivo (capo 1), turbata libertà degli incanti in concorso (capo 8) e violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale (capo 38). Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per l'insufficienza e la scarsa affidabilità dei gravi indizi fondati principalmente su conversazioni intercettate "inter alios" e sulla loro lettura senza riscontri estrinseci; 2) violazione in relazione all'attualità delle esigenze cautelari, invocando la giurisprudenza sul "tempo silente" e sostenendo che, essendovi un arco temporale tra i fatti e l'adozione della misura, il giudice avrebbe dovuto motivare puntualmente la sussistenza delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i rilievi che mirano a una rivalutazione del merito e ha confermato che la motivazione del Tribunale di Palermo è completa e non affetta da vizi logici macroscopici: le intercettazioni, i servizi di osservazione e le riprese video, unitamente ad altre risultanze, delineano gravosi indizi circa il ruolo direttivo del Luppino nella famiglia mafiosa di Campobello di Mazara dopo la scarcerazione del maggio 2019 e la sua partecipazione alla turbativa d'asta e alle violazioni della sorveglianza speciale. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto che i fatti recenti (anni 2020-2021) giustifichino l'operatività della presunzione di cui all'art.275, comma 3, cod. proc. pen., e che non siano stati forniti elementi oggettivi idonei a superarla. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Disciplina il procedimento di riesame delle misure cautelari: il ricorso è stato proposto avverso la decisione di riesame del Tribunale che aveva confermato la misura cautelare disposta dal G.I.P.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede una presunzione legale relativa circa la sussistenza delle esigenze cautelari in specifiche ipotesi (utilizzata dal Tribunale per ritenere operative le esigenze cautelari); può essere superata solo con elementi obiettivi contrapposti dall'indagato, che nel caso non sono stati forniti.

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamata nel ricorso nella parte che invocava una assimilazione alla cosiddetta "chiamata di correo"; la Corte ha ritenuto infondato l'assunto che le dichiarazioni di terzi intercettate necessitino automaticamente di ulteriori riscontri per essere valutate come indizi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce la possibilità di condannare chi propone ricorso inammissibile al pagamento delle spese e di una somma a titolo di ammenda; la Corte ha applicato tale sanzione, fissando la somma in euro 3.000.

  • art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative

    Prevede adempimenti di cancelleria a seguito del provvedimento; la sentenza dispone l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • In sede di legittimità la Corte non è tenuta a riesaminare il merito delle valutazioni probatorie se non sono denunciate vizi di illogicità o contraddittorietà macroscopici: i rilievi che propongono una diversa lettura delle prove sono inammissibili.
  • Le intercettazioni, anche quando sono conversazioni "inter alios", possono costituire elementi idonei a fondare la gravità indiziaria se valutate nel loro complesso e integrate da altri riscontri (osservazioni, riprese video, elementi dichiarativi).
  • La presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può giustificare la misura cautelare quando i fatti sono recenti e non vi siano elementi concreti idonei a superarla; se invece sussiste un significativo "tempo silente" tra i fatti e la misura, il giudice deve motivare in modo puntuale l'attualità delle esigenze cautelari.
  • Per impugnare con successo un provvedimento cautelare in sede di legittimità è necessario evidenziare errori logici manifesti, travisamenti oggettivi delle risultanze o omissioni argomentative rilevanti; semplici ricostruzioni alternative non sono sufficienti.
  • Chi propone ricorso manifestamente infondato o inammissibile può essere condannato alle spese e a una somma a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; pertanto è importante calibrare le doglianze e apportare argomentazioni ritenute rilevanti per la valutazione di legittimità.

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