Cassazione Penale, Sentenza n. 12090/2023 del 22/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere nei confronti di Luppino per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa con ruolo direttivo (capo 1), turbata libertà degli incanti in concorso (capo 8) e violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale (capo 38). Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per l'insufficienza e la scarsa affidabilità dei gravi indizi fondati principalmente su conversazioni intercettate "inter alios" e sulla loro lettura senza riscontri estrinseci; 2) violazione in relazione all'attualità delle esigenze cautelari, invocando la giurisprudenza sul "tempo silente" e sostenendo che, essendovi un arco temporale tra i fatti e l'adozione della misura, il giudice avrebbe dovuto motivare puntualmente la sussistenza delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i rilievi che mirano a una rivalutazione del merito e ha confermato che la motivazione del Tribunale di Palermo è completa e non affetta da vizi logici macroscopici: le intercettazioni, i servizi di osservazione e le riprese video, unitamente ad altre risultanze, delineano gravosi indizi circa il ruolo direttivo del Luppino nella famiglia mafiosa di Campobello di Mazara dopo la scarcerazione del maggio 2019 e la sua partecipazione alla turbativa d'asta e alle violazioni della sorveglianza speciale. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto che i fatti recenti (anni 2020-2021) giustifichino l'operatività della presunzione di cui all'art.275, comma 3, cod. proc. pen., e che non siano stati forniti elementi oggettivi idonei a superarla. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Disciplina il procedimento di riesame delle misure cautelari: il ricorso è stato proposto avverso la decisione di riesame del Tribunale che aveva confermato la misura cautelare disposta dal G.I.P.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede una presunzione legale relativa circa la sussistenza delle esigenze cautelari in specifiche ipotesi (utilizzata dal Tribunale per ritenere operative le esigenze cautelari); può essere superata solo con elementi obiettivi contrapposti dall'indagato, che nel caso non sono stati forniti.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata nel ricorso nella parte che invocava una assimilazione alla cosiddetta "chiamata di correo"; la Corte ha ritenuto infondato l'assunto che le dichiarazioni di terzi intercettate necessitino automaticamente di ulteriori riscontri per essere valutate come indizi.
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce la possibilità di condannare chi propone ricorso inammissibile al pagamento delle spese e di una somma a titolo di ammenda; la Corte ha applicato tale sanzione, fissando la somma in euro 3.000.
art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative
Prevede adempimenti di cancelleria a seguito del provvedimento; la sentenza dispone l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- In sede di legittimità la Corte non è tenuta a riesaminare il merito delle valutazioni probatorie se non sono denunciate vizi di illogicità o contraddittorietà macroscopici: i rilievi che propongono una diversa lettura delle prove sono inammissibili.
- Le intercettazioni, anche quando sono conversazioni "inter alios", possono costituire elementi idonei a fondare la gravità indiziaria se valutate nel loro complesso e integrate da altri riscontri (osservazioni, riprese video, elementi dichiarativi).
- La presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può giustificare la misura cautelare quando i fatti sono recenti e non vi siano elementi concreti idonei a superarla; se invece sussiste un significativo "tempo silente" tra i fatti e la misura, il giudice deve motivare in modo puntuale l'attualità delle esigenze cautelari.
- Per impugnare con successo un provvedimento cautelare in sede di legittimità è necessario evidenziare errori logici manifesti, travisamenti oggettivi delle risultanze o omissioni argomentative rilevanti; semplici ricostruzioni alternative non sono sufficienti.
- Chi propone ricorso manifestamente infondato o inammissibile può essere condannato alle spese e a una somma a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; pertanto è importante calibrare le doglianze e apportare argomentazioni ritenute rilevanti per la valutazione di legittimità.
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