Ordinanza n. 2181/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma, dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (sezione terza) n. 485 del 27 aprile 2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Sez. III, n. 485 del 27 aprile 2026, che aveva respinto la domanda cautelare
Esito
Favorevole al resistente (autorità e amministrazioni appellate)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società agricola ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Lombardia che aveva negato la sospensione degli atti impugnati nel giudizio di primo grado. Il Consiglio di Stato dà atto che la controversia sottende complesse questioni di giurisdizione e di merito, riservate all’adeguato apprezzamento del giudice di primo grado. Nella fase cautelare, l’appellante contestava quindi, implicitamente, la mancata concessione della tutela provvisoria e la sussistenza dei relativi presupposti, in particolare del pericolo di un danno irreparabile derivante dagli atti impugnati.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Pur lasciando impregiudicate le complesse questioni di giurisdizione e di merito, ha ritenuto dirimente l’assenza di un rilevante pericolo di danno irreparabile. Le somme richieste dagli atti impugnati, valutate alla luce dei bilanci di esercizio della società relativi agli anni 2021-2024, non sono state ritenute di entità tale da incidere significativamente sulle sue capacità economiche e finanziarie. L’appellante non ha adeguatamente contrastato tale valutazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, quando le questioni di giurisdizione e di merito sono complesse e non possono essere definite nella delibazione sommaria, la domanda cautelare può essere respinta sulla base dell’assenza di un rilevante pericolo di danno irreparabile.
- La valutazione del periculum in mora deve tenere conto dell’incidenza concreta delle somme oggetto degli atti impugnati sulle capacità economiche e finanziarie della parte, anche mediante l’esame dei bilanci di esercizio.
- La parte che invoca la tutela cautelare deve contestare adeguatamente gli elementi economico-finanziari posti a fondamento della valutazione negativa del pericolo di danno irreparabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 1257/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 233/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 234/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 279/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 280/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 281/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →