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Ordinanza

Ordinanza n. 2181/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma, dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (sezione terza) n. 485 del 27 aprile 2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202603809

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Sez. III, n. 485 del 27 aprile 2026, che aveva respinto la domanda cautelare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità e amministrazioni appellate)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società agricola ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Lombardia che aveva negato la sospensione degli atti impugnati nel giudizio di primo grado. Il Consiglio di Stato dà atto che la controversia sottende complesse questioni di giurisdizione e di merito, riservate all’adeguato apprezzamento del giudice di primo grado. Nella fase cautelare, l’appellante contestava quindi, implicitamente, la mancata concessione della tutela provvisoria e la sussistenza dei relativi presupposti, in particolare del pericolo di un danno irreparabile derivante dagli atti impugnati.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Pur lasciando impregiudicate le complesse questioni di giurisdizione e di merito, ha ritenuto dirimente l’assenza di un rilevante pericolo di danno irreparabile. Le somme richieste dagli atti impugnati, valutate alla luce dei bilanci di esercizio della società relativi agli anni 2021-2024, non sono state ritenute di entità tale da incidere significativamente sulle sue capacità economiche e finanziarie. L’appellante non ha adeguatamente contrastato tale valutazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, quando le questioni di giurisdizione e di merito sono complesse e non possono essere definite nella delibazione sommaria, la domanda cautelare può essere respinta sulla base dell’assenza di un rilevante pericolo di danno irreparabile.
  • La valutazione del periculum in mora deve tenere conto dell’incidenza concreta delle somme oggetto degli atti impugnati sulle capacità economiche e finanziarie della parte, anche mediante l’esame dei bilanci di esercizio.
  • La parte che invoca la tutela cautelare deve contestare adeguatamente gli elementi economico-finanziari posti a fondamento della valutazione negativa del pericolo di danno irreparabile.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareIncentivi energetici
RamiProcesso amministrativoEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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