Cassazione Penale, Sentenza n. 23929/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda la revoca della detenzione domiciliare concessa a un soggetto già condannato e sottoposto a esecuzione penale, disposta dal Tribunale di sorveglianza di Roma dopo che il Tribunale di sorveglianza di Cagliari aveva originariamente concesso il beneficio. Il ricorrente ha dedotto, con riferimento all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., la violazione degli artt. 125, comma 3, e 677 c.p.p., 47-ter e 51-ter ord. pen. e degli artt. 25 e 27 Cost. In sintesi, ha sostenuto: a) che il Tribunale di sorveglianza di Roma fosse incompetente a decidere sulla revoca, perché la competenza si sarebbe radicata in capo al Tribunale di Cagliari che aveva concesso la misura, richiamando anche un precedente provvedimento con cui Roma aveva dichiarato la propria incompetenza su analoga istanza; b) che comunque mancassero i presupposti per la revoca, poiché il soggetto aveva rispettato le prescrizioni, e il procedimento o i procedimenti richiamati dal giudice di merito erano anteriori alla concessione della misura e, secondo la difesa, anche localizzati in modo diverso da quanto affermato nell'ordinanza impugnata. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Sul primo ha affermato che, in tema di misure alternative, la competenza a provvedere sulla revoca spetta al Tribunale di sorveglianza del luogo in cui la misura è in corso di esecuzione, in ragione dell'autonomia del procedimento di revoca rispetto a quello di ammissione. Sul secondo ha osservato che la revoca può essere fondata anche su comportamenti o circostanze preesistenti alla concessione del beneficio, se non conosciuti o non valutati al momento dell'ammissione, e che il Tribunale aveva motivato in modo logicamente coerente valorizzando i procedimenti pendenti, nel loro insieme, come indice di pericolosità sociale incompatibile con la prosecuzione della detenzione domiciliare. Ha inoltre rilevato la genericità della censura difensiva sul punto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
La violazione di legge e il vizio di motivazione sono stati evocati come censure contro la competenza del giudice della revoca e contro la tenuta motivazionale dell'ordinanza impugnata.
art. 125, comma 3, c.p.p.
Richiamato dalla difesa in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento.
art. 677 c.p.p.
La Corte lo interpreta nel senso che, per la revoca della misura alternativa, è competente il Tribunale di sorveglianza del luogo in cui la misura è in corso di esecuzione, non quello che originariamente l'ha concessa.
art. 47-ter ord. pen.
Richiamato dalla difesa quale base normativa della detenzione domiciliare e della sua revoca.
art. 51-ter ord. pen.
Richiamato dalla difesa in collegamento alla disciplina delle misure alternative e dei relativi effetti revocatori.
art. 25 Cost.
Richiamato dalla difesa a sostegno dell'eccezione di competenza e del principio di legalità del giudice naturale.
art. 27 Cost.
Richiamato dalla difesa in relazione alla finalità rieducativa della pena e alla compatibilità della revoca con il trattamento esecutivo.
art. 656, comma 10, c.p.p.
Richiamato come base della restrizione domiciliare inizialmente applicata in via esecutiva.
art. 309 c.p.p.
Richiamato per il provvedimento di riesame che aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari.
artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Individuano il delitto per il quale il ricorrente risultava sottoposto a un ulteriore procedimento penale, valorizzato dal giudice di sorveglianza ai fini della pericolosità sociale.
Massime di principio
- In materia di misure alternative alla detenzione, la competenza a decidere sulla revoca spetta al Tribunale di sorveglianza del luogo in cui la misura è effettivamente in corso di esecuzione, poiché il procedimento di revoca è autonomo rispetto a quello di concessione.
- La circostanza ostativa alla permanenza del beneficio non deve necessariamente essere successiva alla concessione della misura: possono rilevare anche fatti o procedimenti anteriori, purché non conosciuti o non valutati al momento dell'ammissione e idonei, considerati complessivamente, a fondare un giudizio negativo sulla persistenza delle condizioni per il beneficio.
- Nel giudizio di revoca della detenzione domiciliare, il giudice può valorizzare i procedimenti penali pendenti come indice di pericolosità sociale incompatibile con la prosecuzione del beneficio, purché la motivazione sia coerente e logicamente supportata.
- Il motivo di ricorso che non si confronti specificamente con la ratio decidendi della motivazione impugnata e si limiti a contestazioni generiche è inammissibile o comunque non idoneo a scalfire la decisione di merito.
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