Circolare numero 46 del 28-03-2019
Si forniscono le istruzioni operative per l’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e l’ATTIVITÀ IMPEGNO PRODUZIONE (A.I.P.), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata con l’Associazione sindacale ATTIVITÀ IMPEGNO PRODUZIONE (A.I.P.) per la trattenuta in pensione dei contributi sindacali degli associati pensionati. Vengono disciplinati i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità telematiche di rilascio e decorrenza, la revoca, la misura del contributo, i rapporti finanziari e i costi del servizio, oltre a clausole di salvaguardia, recesso, controlli a campione, penali, codice INPS e istruzioni contabili.
Convenzione INPS-A.I.P. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
Convenzione INPS-A.I.P. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
La circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e l’Associazione sindacale ATTIVITÀ IMPEGNO PRODUZIONE (A.I.P.) per la riscossione, mediante trattenuta sulla pensione, dei contributi sindacali dovuti dagli associati pensionati. Vengono disciplinati ambito soggettivo, modalità di adesione e revoca, decorrenza delle trattenute, misura del contributo, rapporti finanziari, controlli e conseguenze in caso di irregolarità.
Premessa e durata della convenzione
La convenzione è stata sottoscritta il 10 gennaio 2019 sulla base dello schema convenzionale approvato con Determinazione commissariale n. 47 del 3 maggio 2018. La sua validità è fissata fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile su richiesta specifica dell’Organizzazione sindacale da trasmettere all’Istituto via PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In assenza di tale richiesta, alla data di scadenza la convenzione cessa automaticamente di produrre effetti e l’INPS interrompe il servizio di riscossione senza ulteriori comunicazioni. Resta comunque salva la facoltà di ciascuna parte di recedere con apposita comunicazione scritta inviata via PEC.
Soggetti che possono rilasciare la delega
Ai sensi dell’articolo 23-octies della legge n. 485/1972, possono rilasciare la delega volontaria i pensionati titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza sostitutivo o integrativo gestito dall’INPS. Sono compresi anche i titolari di pensioni dirette, indirette o di reversibilità amministrate dall’INPS ed erogate dalle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica, in virtù del rinvio contenuto nell’articolo 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364. Restano esclusi, per espressa previsione normativa, i titolari di pensione o assegno sociale.
Modalità di rilascio della delega e adempimenti documentali
L’autorizzazione alla trattenuta avviene mediante trasmissione telematica di apposita delega all’INPS. La delega deve essere rilasciata utilizzando il modulo predisposto dall’Istituto, nel quale devono risultare espressamente la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs n. 196/03. Il modulo deve essere sottoscritto dal titolare della pensione e contenere gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Quando la delega è acquisita contestualmente alla domanda di pensione, essa segue la stessa trasmissione telematica della domanda e produce effetti dalla decorrenza della pensione. Quando invece la delega riguarda una pensione già in essere, l’Organizzazione sindacale deve inviare all’INPS i dati della delega in modalità telematica secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto, allegando in formato digitale la delega acquisita e la copia del documento d’identità del pensionato in corso di validità.
L’Organizzazione che acquisisce la delega, sia in fase di domanda di prestazione sia su prestazione già erogata, deve conservare l’originale della delega sottoscritta e la copia del documento di identità, nel rispetto della normativa sulla conservazione sostitutiva e fino al termine ordinario di prescrizione. La conservazione deve garantire identificazione certa del soggetto che ha formato il documento, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e rispetto delle norme di sicurezza.
Decorrenza degli effetti della delega
Per le deleghe presentate insieme alla domanda di pensione, gli effetti decorrono dalla data di decorrenza della pensione stessa. Per le deleghe riferite a trattamenti già in pagamento, l’efficacia si produce dalla prima rata di pensione non ancora estratta alla data di ricezione della delega; per i trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica, la decorrenza è comunque entro tre mesi dalla data di rilascio della delega.
Revoca della delega
Il rapporto associativo è considerato esclusivamente intercorrente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale; di conseguenza, ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’Organizzazione stessa. Tuttavia, l’associato può comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega, indicando l’Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido. L’Istituto provvede quindi all’elaborazione della richiesta e alla relativa comunicazione all’Organizzazione competente.
La convenzione ammette una sola delega per singola prestazione. Pertanto, se perviene una nuova delega su una prestazione sulla quale risulta già attiva una delega ad altra Organizzazione sindacale, la nuova delega produce effetti soltanto se preceduta dalla revoca della delega già esistente, con indicazione della struttura revocata e dei dati del documento del revocante. Se l’Organizzazione acquisisce contestualmente revoca e nuova delega, deve trasmettere entrambe in formato digitale e conservarne gli originali con la copia del documento d’identità, secondo le modalità previste per la conservazione documentale.
L’INPS comunica l’acquisizione in procedura della revoca sia al soggetto che l’ha inviata sia all’Organizzazione sindacale revocata. La revoca produce effetti dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione interessata.
Misura del contributo sindacale
L’ammontare del contributo, indicato nel testo di delega, è determinato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima. Sono esclusi i trattamenti di famiglia, comunque denominati, nonché, per i trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica, gli assegni accessori corrisposti ai grandi invalidi per servizio.
Le aliquote previste sono:
- 0,50% sugli importi fino alla misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
- 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non eccedenti il doppio di tale misura;
- 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo FPLD.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’Istituto per il servizio sono disciplinate dagli articoli 6 e 7 della convenzione e vengono gestite centralmente dalla Direzione generale insieme all’Organizzazione sindacale. I costi del servizio, fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018, sono applicabili dal 1° gennaio 2018 e risultano pari a:
- 0,29 euro per la revoca delega cartacea residuale;
- 0,11 euro per la gestione della delega.
Ogni ulteriore onere connesso alla convenzione è posto a carico dell’Organizzazione sindacale.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e sindacato e alle vicende ad esso collegate. L’Organizzazione sindacale esonera l’Istituto da ogni responsabilità derivante da tali rapporti. In caso di controversie sul valido ed effettivo rilascio della delega, l’Organizzazione che risulti soccombente è tenuta a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi connesse all’applicazione della convenzione, inclusi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della stessa da parte di creditori dell’Organizzazione sindacale stipulante o di strutture ad essa associate, anche se relativi a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data della stipula. Inoltre, se l’Istituto viene convenuto o chiamato in giudizio per controversie attinenti ai rapporti tra gli associati e l’Organizzazione sindacale, quest’ultima deve rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’Istituto, quantificate secondo la vigente normativa sui compensi professionali.
Recesso unilaterale e risoluzione della convenzione
La convenzione attribuisce all’INPS la facoltà di recedere unilateralmente in presenza di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Organizzazione sindacale, sul legittimo esercizio dei poteri statutari corrispondenti, in caso di perdita dei requisiti richiesti ex lege per la stipula, oppure qualora intervengano disposizioni normative o regolamentari che impediscano l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 15 della convenzione.
Prima di esercitare il recesso, l’Istituto deve comunicare motivatamente all’Organizzazione sindacale l’intenzione di recedere. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Organizzazione può presentare osservazioni con relativa documentazione. Nei 30 giorni successivi, l’INPS comunica se intende procedere al recesso, motivando l’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni, oppure se non intende procedere. La cessazione del servizio di riscossione associativa, a seguito della risoluzione, opera dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento, tenuti presenti i tempi tecnici procedurali.
La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
- sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari che rendano impossibile la prosecuzione della convenzione;
- presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’INPS imputabili all’Organizzazione sindacale;
- applicazione di penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali versate.
La risoluzione opera nel momento in cui l’Istituto comunica all’Organizzazione sindacale di avvalersi della clausola risolutiva espressa. Tutte le comunicazioni devono avvenire via PEC.
Controlli a campione e penali
L’INPS si riserva di effettuare annualmente controlli a campione su almeno l’1% delle deleghe alla riscossione del contributo associativo trasmesse dall’Organizzazione sindacale, secondo modalità e tempi stabiliti dall’Istituto e comunicati alla stessa. Sono inoltre verificate le deleghe che, all’atto dell’acquisizione telematica, determinano il blocco funzionale dell’operatore sindacale per difformità tra i dati inseriti e quelli presenti nella banca dati dell’Istituto relativi al soggetto che ha rilasciato la delega.
Per consentire le verifiche, l’Organizzazione deve trasmettere entro 30 giorni dalla richiesta inviata via PEC dall’INPS la documentazione cartacea originale che è tenuta a conservare: delega, copia del documento di identità e altra documentazione del pensionato. La documentazione deve essere inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi.
Se dalle verifiche emergono irregolarità, l’INPS applica penali commisurate alla gravità dell’inadempimento, secondo quanto previsto dall’articolo 10 della convenzione. Qualora le penali applicate superino il 10% del totale delle quote sindacali versate nell’anno di riferimento, la convenzione si risolve immediatamente di diritto.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla convenzione è assegnato il codice INPS CB. Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute effettuate sulle pensioni per conto di A.I.P. sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25701, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA27701, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti;
- GPA11701, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale e l’imputazione del pagamento.
Gli accrediti a favore del sindacato sono imputati al conto GPA35041, già in uso. I conti sono movimentati esclusivamente dalle procedure di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni e dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali. I rapporti finanziari con l’Organizzazione sono definiti, come di consueto, dalla Direzione generale.
Punti principali
Convenzione e durata
La convenzione con A.I.P. è stata sottoscritta il 10 gennaio 2019 sulla base dello schema approvato con Determinazione commissariale n. 47/2018. Ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile solo su richiesta dell’Organizzazione sindacale da inviare via PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza di richiesta, cessa automaticamente; resta salva la facoltà di recesso di ciascuna parte con comunicazione scritta via PEC.
Soggetti legittimati a rilasciare la delega
Possono autorizzare la trattenuta i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e degli altri fondi obbligatori di previdenza gestiti dall’INPS, nonché i titolari di pensioni amministrate dall’INPS ed erogate dalle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica. Sono esclusi i titolari di pensione o assegno sociale.
Modalità di rilascio e conservazione della delega
La delega deve essere trasmessa telematicamente all’INPS tramite l’apposito modulo predisposto dall’Istituto, che indica la misura del contributo e le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali. Deve essere firmata dal pensionato e riportare gli estremi di un documento di identità valido. L’Organizzazione sindacale deve conservare l’originale della delega e la copia del documento d’identità secondo le regole di conservazione sostitutiva e per il tempo necessario ai fini prescrizionali.
Decorrenza della delega
Se la delega è presentata insieme alla domanda di pensione, produce effetti dalla decorrenza della pensione e i dati seguono le stesse modalità telematiche della domanda. Se riguarda una pensione già in pagamento, l’invio avviene telematicamente secondo le specifiche INPS, con allegata in formato digitale la delega e la copia del documento d’identità. In tal caso la trattenuta decorre dalla prima rata non estratta alla data di ricezione della delega; per le Casse pensionistiche della Gestione Pubblica decorre entro tre mesi dal rilascio.
Revoca della delega
L’associato può revocare direttamente all’INPS la delega, indicando l’Organizzazione sindacale revocata e gli estremi del documento di identità. È ammessa una sola delega per singola prestazione: se esiste già una delega attiva verso altra organizzazione, la nuova delega ha effetto solo dopo la revoca della precedente. L’Istituto comunica l’avvenuta acquisizione della revoca all’interessato e all’Organizzazione sindacale revocata; la revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione.
Misura del contributo sindacale
Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia e, per le Casse della Gestione Pubblica, degli assegni accessori ai trattamenti erogati ai grandi invalidi per servizio. Le aliquote sono: 0,50% fino al trattamento minimo FPLD; 0,40% sulla quota eccedente e fino al doppio del trattamento minimo; 0,35% sulla quota eccedente il doppio del trattamento minimo.
Rapporti finanziari, spese e costi del servizio
Le modalità di versamento delle quote e gli oneri del servizio sono disciplinati dagli articoli 6 e 7 della convenzione e gestiti a livello centrale tra Direzione generale e Organizzazione sindacale. I costi del servizio, fissati con Determinazione presidenziale n. 46/2018 e applicabili dal 1° gennaio 2018, sono pari a 0,29 euro per la revoca delega cartacea residuale e 0,11 euro per la gestione delega. Ogni ulteriore onere è a carico dell’Organizzazione sindacale.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
L’applicazione della convenzione non deve generare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e sindacato. L’Organizzazione sindacale esonera l’Istituto da responsabilità, inclusi i casi di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, nei quali l’eventuale soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Sono inoltre esclusi oneri per l’INPS in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione e l’Organizzazione sindacale deve rimborsare le spese legali sostenute dall’Istituto se coinvolto in giudizio per controversie connesse ai rapporti associativi.
Recesso, risoluzione e termini procedurali
L’INPS può recedere unilateralmente in presenza di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti dell’Organizzazione o per sopravvenute norme che impediscano l’applicazione dell’articolo 15 della convenzione. Prima del recesso, l’Istituto deve motivare la decisione; l’Organizzazione ha 30 giorni per osservazioni e l’INPS 30 giorni successivi per confermare o meno il recesso. La cessazione del servizio opera dalla prima estrazione utile. La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., se sopravvengono norme incompatibili, se emergono pregiudizi/irregolarità/conflitti di interessi a danno dell’INPS, oppure se le penali superano il 10% delle quote sindacali versate.
Controlli a campione e penali
L’INPS effettua verifiche annuali a campione su almeno l’1% delle deleghe trasmesse e controlla anche le deleghe che causano il blocco funzionale per difformità con la banca dati. L’Organizzazione sindacale deve trasmettere entro 30 giorni, su richiesta via PEC, la documentazione originale conservata (delega, documento di identità e altra documentazione del pensionato), inviandola con raccomandata A/R alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi. In caso di irregolarità, sono applicate penali graduabili per gravità; se l’ammontare complessivo supera il 10% delle quote annue versate, la convenzione si risolve automaticamente.
Codice INPS e istruzioni contabili
Il codice INPS assegnato alla convenzione è CB. Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA25701 e GPA27701 per i contributi sindacali trattenuti rispettivamente sulle pensioni dell’anno in corso e degli anni precedenti; il conto GPA11701 per il debito verso l’Organizzazione sindacale e il pagamento; gli accrediti sono imputati al conto GPA35041. I conti sono movimentati dalle procedure di ripartizione dei flussi telematici e dei pagamenti accentrati alle organizzazioni sindacali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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