Circolare numero 44 del 22-03-2019
Si illustrano i criteri e le modalità di rivalutazione delle pensioni per l’anno 2019 in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 260, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’aggiornamento dei criteri di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per il 2019 alla luce della legge di bilancio 2019, che ha introdotto un nuovo meccanismo perequativo valido per il triennio 2019-2021. Conferma l’indice provvisorio del +1,1% per il 2019, indica quali prestazioni restano escluse dalla rimodulazione, dettaglia le nuove aliquote di perequazione per fasce di importo e spiega le modalità applicative, compresi gli aggiornamenti delle procedure INPS e la messa in pagamento degli importi ricalcolati da aprile 2019. Viene inoltre richiamata la disponibilità del certificato di pensione 2019 sul sito INPS.
Rivalutazione automatica delle pensioni per l’anno 2019 e criteri perequativi 2019-2021
Rivalutazione automatica delle pensioni per il 2019 e nuova perequazione 2019-2021
La circolare interviene a seguito della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha modificato il meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per il triennio 2019-2021. L’obiettivo è aggiornare i criteri applicativi per l’anno 2019, confermando l’indice provvisorio e fornendo le tabelle e le istruzioni operative necessarie alla liquidazione corretta degli importi.
Quadro normativo e finalità dell’intervento
La circolare richiama la precedente circolare n. 122 del 27 dicembre 2018, con la quale erano state illustrate le modalità di rivalutazione e predisposti i pagamenti per il 2019. Con l’articolo 1, comma 260, della legge n. 145/2018 è stato introdotto un nuovo sistema di perequazione automatica, parzialmente diverso da quello applicato in precedenza. Di conseguenza, l’Istituto ha effettuato una seconda operazione di rivalutazione sulla base della nuova previsione legislativa e ha sostituito le tabelle già diffuse con nuove tabelle aggiornate per il 2019.
Indice di rivalutazione provvisorio per il 2019
La circolare conferma che l’indice provvisorio di rivalutazione resta pari a +1,1%, salvo conguaglio in sede di perequazione per l’anno successivo. Vengono ribaditi anche i valori del trattamento minimo e degli assegni vitalizi già indicati nella precedente circolare: dal 1° gennaio 2019 il trattamento minimo mensile è pari a euro 513,01, corrispondenti a euro 6.669,13 annui; per gli assegni vitalizi il valore mensile è pari a euro 292,43, corrispondente a euro 3.801,59 annui.
Ambito soggettivo: prestazioni interessate ed escluse
La rimodulazione della perequazione riguarda soltanto le prestazioni previdenziali già richiamate nel paragrafo 1 della circolare n. 122/2018. Restano escluse dalla nuova rimodulazione:
- le pensioni con benefici ex legge n. 206/2004 e successive modificazioni, relative alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice;
- le prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio, comprese pensioni sociali, assegni sociali e prestazioni in favore di mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti;
- l’indennità integrativa speciale;
- le indennità e gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle amministrazioni pubbliche. Per questi trattamenti continua ad applicarsi la disciplina già descritta nei paragrafi 2, 3 e 4 della circolare n. 122/2018.
Nuovo modulo perequativo 2019-2021
Per il periodo 2019-2021 la rivalutazione automatica è riconosciuta in base a una struttura progressiva per fasce, rapportata all’importo complessivo del trattamento pensionistico. In particolare:
- fino a tre volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione è riconosciuta nella misura del 100%;
- oltre tre e fino a quattro volte il minimo, nella misura del 97%;
- oltre quattro e fino a cinque volte il minimo, nella misura del 77%;
- oltre cinque e fino a sei volte il minimo, nella misura del 52%;
- oltre sei e fino a otto volte il minimo, nella misura del 47%;
- oltre otto e fino a nove volte il minimo, nella misura del 45%;
- oltre nove volte il minimo, nella misura del 40%. La circolare precisa inoltre che, per alcune soglie, opera una fascia di garanzia che assicura l’attribuzione dell’aumento fino a concorrenza del limite della fascia precedente perequato, qualora il calcolo ordinario produca un risultato inferiore.
Percentuali, importi e fasce di garanzia applicabili dal 1° gennaio 2019
Per il rinnovo 2019, la circolare riassume i valori di riferimento delle fasce e degli aumenti applicabili:
- fino a euro 1.522,26: aumento del 1,1%;
- oltre euro 1.522,26 e fino a euro 2.029,68: aumento del 1,067%;
- oltre euro 2.029,68 e fino a euro 2.537,10: aumento dello 0,847%;
- oltre euro 2.537,10 e fino a euro 3.044,52: aumento dello 0,572%;
- oltre euro 3.044,52 e fino a euro 4.059,36: aumento dello 0,517%;
- oltre euro 4.059,36 e fino a euro 4.566,78: aumento dello 0,495%;
- oltre euro 4.566,78: aumento dello 0,44%. Le fasce di garanzia sono costruite sul trattamento minimo mensile 2018, pari a euro 507,42, e assicurano un livello minimo di incremento nei casi in cui l’applicazione percentuale della fascia risulti meno favorevole.
Criteri applicativi e operazioni di ricalcolo
Per l’individuazione del cumulo perequativo si rinvia ai criteri già richiamati nella circolare n. 122/2018. La circolare sottolinea che il nuovo meccanismo non modifica il criterio di rivalutazione per le pensioni il cui importo complessivo lordo sia pari a tre volte il trattamento minimo al 31 dicembre 2018. Ai fini dell’aggiornamento, l’Istituto ha riesaminato gli archivi dei soggetti interessati, tenendo conto del fatto che tra la precedente lavorazione e quella successiva potevano essere intervenute nuove liquidazioni con decorrenza dicembre 2018 oppure riliquidazioni o ricostituzioni di pensioni già in essere. Per ciascun soggetto sono state calcolate:
- la rivalutazione spettante secondo i nuovi criteri;
- la differenza di pensione lorda a debito del pensionato;
- la differenza di IRPEF sulle somme indebitamente maggiorate. Il nuovo importo rideterminato viene posto in pagamento dalla mensilità di aprile 2019.
Aggiornamento delle procedure e certificato di pensione
Le procedure di liquidazione e ricostituzione sono state aggiornate per consentire l’applicazione della rivalutazione 2019 secondo le disposizioni vigenti. La circolare segnala infine che il certificato di pensione per l’anno 2019 sarà disponibile sul sito www.inps.it e potrà essere utilizzato dal titolare della prestazione tramite le ordinarie credenziali di accesso.
Punti principali
Premessa e base normativa
La circolare prende atto della precedente circolare n. 122 del 27 dicembre 2018, con cui erano state illustrate le modalità di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per il 2019. Dopo l’entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, è stato introdotto dall’articolo 1, comma 260, un nuovo meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per il triennio 2019-2021. Per effetto di tale intervento è stata effettuata una seconda operazione di rivalutazione e la circolare fornisce i criteri applicati e le tabelle aggiornate per il 2019.
Indice di rivalutazione provvisorio 2019
Viene confermato che l’indice da utilizzare per la rivalutazione provvisoria del 2019 resta pari a +1,1%, salvo conguaglio in sede di perequazione per l’anno successivo. Restano fermi i valori dei trattamenti minimi e degli assegni vitalizi richiamati dalla precedente circolare: dal 1° gennaio 2019 il trattamento minimo è pari a euro 513,01 mensili, corrispondenti a euro 6.669,13 annui, mentre per gli assegni vitalizi sono indicati euro 292,43 mensili, pari a euro 3.801,59 annui.
Platea interessata e prestazioni escluse
La rimodulazione della rivalutazione per il 2019 riguarda soltanto le prestazioni previdenziali già individuate nel paragrafo 1 della circolare n. 122/2018. Non rientrano nella rimodulazione: le pensioni con benefici ex legge n. 206/2004 e successive modificazioni, relative a vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice; le prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio, comprese pensioni sociali, assegni sociali e prestazioni a favore di mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti; l’indennità integrativa speciale; le indennità e gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle amministrazioni pubbliche. Per tali trattamenti continua ad applicarsi la disciplina già illustrata nei paragrafi 2, 3 e 4 della circolare n. 122/2018.
Modulo perequativo per il triennio 2019-2021
L’articolo 1, comma 260, della legge n. 145/2018 ridisegna la rivalutazione automatica in base a scaglioni legati al trattamento minimo INPS. Per i trattamenti complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo, la rivalutazione è riconosciuta al 100%. Per gli importi superiori a tre volte il minimo, si applicano percentuali decrescenti sull’importo complessivo: 97% fino a quattro volte il minimo, 77% oltre quattro e fino a cinque volte, 52% oltre cinque e fino a sei volte, 47% oltre sei e fino a otto volte, 45% oltre otto e fino a nove volte, e 40% oltre nove volte il minimo. La circolare precisa inoltre che, per ogni fascia, opera una garanzia di salvaguardia: se il calcolo della perequazione con la percentuale di fascia produce un risultato inferiore al limite della fascia precedente perequato, l’aumento viene attribuito fino a concorrenza del limite maggiorato.
Fasce di importo e percentuali applicabili dal 1° gennaio 2019
Per il 2019 sono riepilogate le fasce con i relativi importi e aumenti: fino a tre volte il trattamento minimo, aumento dell’1,1% fino a euro 1.522,26; oltre tre e fino a quattro volte, aumento dell’1,067% fino a euro 2.029,68; oltre quattro e fino a cinque volte, aumento dello 0,847% fino a euro 2.537,10; oltre cinque e fino a sei volte, aumento dello 0,572% fino a euro 3.044,52; oltre sei e fino a otto volte, aumento dello 0,517% fino a euro 4.059,36; oltre otto e fino a nove volte, aumento dello 0,495% fino a euro 4.566,78; oltre nove volte, aumento dello 0,44%. La circolare riporta anche le relative fasce di garanzia, con importi intermedi nei quali è assicurato un livello minimo maggiorato. Le fasce sono costruite sul trattamento minimo mensile 2018 pari a euro 507,42.
Criteri applicativi e ricalcolo degli importi
Per l’individuazione del cumulo perequativo si rinvia ai criteri già richiamati nella circolare n. 122/2018, con l’avvertenza che il nuovo meccanismo lascia immutato il criterio di rivalutazione per le pensioni il cui importo complessivo lordo sia pari a tre volte il trattamento minimo al 31 dicembre 2018. L’Istituto ha verificato negli archivi i soggetti potenzialmente interessati tenendo conto di possibili variazioni intervenute tra la precedente lavorazione e quella successiva, come la liquidazione di una nuova prestazione con decorrenza dicembre 2018 oppure riliquidazioni o ricostituzioni di pensioni già in essere. Per ciascun soggetto interessato sono stati calcolati la rivalutazione spettante secondo i nuovi criteri, la differenza di pensione lorda a debito del pensionato e la differenza di IRPEF sulle maggiori somme non dovute. Il nuovo importo rideterminato è posto in pagamento dalla mensilità di aprile 2019.
Aggiornamento delle procedure INPS e certificato di pensione
Le procedure di liquidazione e ricostituzione sono state aggiornate per consentire l’attribuzione della rivalutazione 2019 secondo le nuove disposizioni. Inoltre, il certificato di pensione per l’anno 2019 sarà disponibile sul sito istituzionale www.inps.it e potrà essere consultato dal titolare della prestazione tramite le ordinarie credenziali di accesso.
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