Circolare numero 45 del 22-03-2019
Con la presente circolare vengono fornite indicazioni relative alle nuove modalità di presentazione della domanda di assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo. A decorrere dal 1° aprile 2019 le domande, finora presentate dal lavoratore interessato al proprio datore di lavoro utilizzando il modello “ANF/DIP” (SR16), dovranno essere inoltrate esclusivamente all’INPS in via telematica al fine di garantire all’utenza il corretto calcolo dell’importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il passaggio, per i lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo, alla presentazione telematica all’INPS della domanda di assegno per il nucleo familiare dal 1° aprile 2019. Restano escluse da tale novità le domande dei lavoratori agricoli OTI, che continuano a essere presentate al datore di lavoro in forma cartacea, e le domande dei lavoratori di aziende cessate o fallite, per le quali l’erogazione avviene direttamente dall’Istituto. Vengono inoltre disciplinate le nuove modalità di istruttoria, il rapporto tra domanda ANF/DIP e autorizzazione ANF, nonché le regole transitorie per le domande cartacee già presentate al datore di lavoro entro il 31 marzo 2019 e la loro gestione in sede di conguaglio.
Nuove modalità telematiche di presentazione della domanda di assegno per il nucleo familiare (dal 1° aprile 2019)
Nuove modalità di presentazione della domanda di assegno per il nucleo familiare
La circolare definisce il passaggio alla presentazione telematica all’INPS delle domande di assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo, a decorrere dal 1° aprile 2019. Contestualmente disciplina il coordinamento con le autorizzazioni ANF, la gestione delle domande per i lavoratori agricoli OTI, per le ditte cessate o fallite e le regole transitorie applicabili alle domande cartacee già presentate al datore di lavoro.
Quadro di riferimento normativo
La prestazione è inquadrata nell’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, in collegamento con il D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797. Per il settore privato non agricolo l’assegno per il nucleo familiare sostituisce gli assegni familiari per i lavoratori in attività, le quote di maggiorazione per i pensionati e ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato, mentre per il settore pubblico sostituisce le quote di aggiunta di famiglia.
Restano applicabili, per gli aspetti non espressamente disciplinati, le norme del Testo Unico sugli assegni familiari. In particolare, vengono richiamati:
- l’articolo 1, che collega la corresponsione delle prestazioni familiari ai lavoratori che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri;
- l’articolo 37, che prevede la corresponsione degli assegni familiari da parte del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di paga, con successivo conguaglio con l’Istituto.
La circolare ribadisce che il datore di lavoro ha il ruolo di mero anticipatore delle somme, mentre l’unico soggetto obbligato ex lege al pagamento è l’INPS. È inoltre richiamato il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all’articolo 2116 del codice civile, che garantisce il diritto del lavoratore alla prestazione anche in caso di omesso versamento contributivo da parte del datore.
Presentazione telematica delle domande dal 1° aprile 2019
Per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo, la domanda di ANF deve essere presentata esclusivamente all’INPS in modalità telematica, dal 1° aprile 2019. La domanda non deve più essere inoltrata al datore di lavoro tramite il modello ANF/DIP (SR16).
L’Istituto istruisce le domande per definire:
- il diritto alla prestazione;
- la misura spettante;
- gli importi giornalieri e mensili teorici, determinati in relazione alla composizione del nucleo familiare e ai redditi conseguiti negli anni precedenti.
Al richiedente vengono inviati soltanto gli eventuali provvedimenti di reiezione. L’esito della domanda è comunque consultabile nell’area riservata, nella sezione "Consultazione domanda".
Variazioni del nucleo familiare e autorizzazione ANF
Se varia la composizione del nucleo familiare oppure mutano le condizioni che incidono sui livelli di reddito familiare, il lavoratore deve presentare una domanda di variazione, esclusivamente telematica, tramite la procedura ANF DIP.
Nei casi in cui la normativa richieda un’autorizzazione preventiva per l’assegno al nucleo familiare, il soggetto interessato che presenti la domanda ANF DIP deve anche inoltrare la domanda di autorizzazione attraverso l’attuale procedura telematica "Autorizzazione ANF", allegando la documentazione necessaria. In caso di accoglimento non viene più inviato il modello ANF43; la successiva istruttoria della domanda ANF DIP sarà svolta dalla Struttura territoriale competente secondo le nuove modalità operative. In caso di reiezione viene invece trasmesso il modello ANF58.
Modalità operative per i lavoratori privati non agricoli
La domanda telematica può essere presentata tramite:
- il servizio web sul sito www.inps.it, con PIN dispositivo, SPID di livello almeno 2 o CNS;
- Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche senza PIN.
Il servizio web è disponibile dal 1° aprile 2019. Se il datore di lavoro non è più attivo perché cessato o fallito, il lavoratore deve chiedere il pagamento diretto all’Istituto, entro il limite della prescrizione quinquennale, secondo le modalità previste per le ditte cessate e fallite.
Lavoratori dipendenti di aziende del settore privato agricolo
Per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI), la domanda di assegno per il nucleo familiare continua a essere presentata al datore di lavoro con il modello cartaceo ANF/DIP (SR16), come in precedenza.
Lavoratori di ditte cessate o fallite
Quando il datore di lavoro è cessato o fallito, la prestazione familiare è erogata direttamente dall’Istituto. La domanda telematica deve essere presentata all’INPS tramite:
- servizio web dedicato, accessibile al cittadino con PIN dispositivo, SPID almeno di livello 2 o CNS, seguendo il percorso "Invio OnLine di domande di prestazioni a sostegno del reddito" > "Funzione ANF Ditte cessate e Fallite";
- Contact Center multicanale, chiamando l’803 164 da fisso o il 06 164164 da cellulare, se in possesso di PIN;
- Patronati e intermediari dell’Istituto, anche senza PIN.
La circolare richiama per tali fattispecie la precedente circolare n. 136/2014.
Gestione delle domande da parte dei datori di lavoro
Per le domande presentate telematicamente all’INPS dal 1° aprile 2019, gli importi teorici calcolati dall’Istituto sono messi a disposizione del datore di lavoro nel Cassetto previdenziale aziendale, mediante una specifica utility disponibile dal 1° aprile 2019.
Il datore di lavoro deve:
- individuare il codice fiscale del lavoratore e, se diverso, anche quello del richiedente;
- calcolare l’importo effettivamente spettante in base alla tipologia del contratto e alla presenza o assenza del lavoratore nel periodo di riferimento;
- non superare l’importo mensile indicato dall’Istituto;
- corrispondere gli assegni insieme alla retribuzione mensile;
- effettuare il conguaglio nelle denunce mensili.
Per gli arretrati, il datore può conguagliare soltanto gli importi relativi ai periodi di paga in cui il lavoratore è stato alle sue dipendenze. Le prestazioni riferite ad anni precedenti e a periodi lavorativi svolti presso un diverso datore devono essere liquidate dal datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava attività nel periodo interessato.
Regime transitorio per le domande cartacee presentate entro il 31 marzo 2019
Tra il 1° aprile 2019 e il 30 giugno 2019 i datori di lavoro possono continuare a erogare e conguagliare gli assegni per il nucleo familiare sulla base di:
- domande cartacee presentate al datore di lavoro entro e non oltre il 31 marzo 2019;
- domande telematiche presentate all’INPS dal 1° aprile 2019.
Per le domande cartacee, il datore di lavoro deve utilizzare le modalità ordinarie di calcolo, liquidare gli assegni ed effettuare il relativo conguaglio al più tardi con la denuncia Uniemens del mese di giugno 2019. Dopo tale data non è più possibile effettuare conguagli per assegni non richiesti secondo le nuove modalità telematiche.
Indicazioni future annunciate dalla circolare
La circolare anticipa che con successivi messaggi saranno fornite:
- le nuove modalità di compilazione del flusso Uniemens per il conguaglio degli assegni arretrati;
- le caratteristiche dell’utility presente nel Cassetto previdenziale aziendale;
- le istruzioni per la gestione, da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto, delle istanze presentate telematicamente.
Casi in cui è richiesta l’autorizzazione ANF
L’autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare deve essere richiesta, in particolare, nei seguenti casi indicati in nota:
- figli ed equiparati di coniugi o uniti civilmente legalmente separati, divorziati, sciolti da unione civile o in stato di abbandono;
- figli propri o del coniuge/unito civilmente, riconosciuti da entrambi i genitori, nati prima del matrimonio;
- figli del coniuge/unito civilmente nati da precedente matrimonio;
- fratelli, sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e privi di diritto a pensione di reversibilità;
- nipoti in linea retta a carico dell’ascendente;
- familiari minorenni con persistente difficoltà a svolgere funzioni o compiti propri dell’età;
- familiari maggiorenni con assoluta e permanente impossibilità a svolgere proficuo lavoro;
- minori in accasamento etero-familiare;
- familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di Stato convenzionato residenti all’estero;
- figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore a 18 anni e inferiore a 21 anni, facenti parte di nuclei numerosi con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni.
Punti principali
Quadro normativo di riferimento
La disciplina dell’assegno per il nucleo familiare si fonda sull’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, in collegamento con il D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797. Per il settore privato non agricolo l’assegno per il nucleo familiare sostituisce gli assegni familiari e altre analoghe prestazioni, mentre per il settore pubblico sostituisce le quote di aggiunta di famiglia. Restano applicabili le norme del Testo Unico sugli assegni familiari non espressamente derogate, in particolare gli articoli 1 e 37, che confermano l’obbligatorietà della prestazione e il ruolo del datore di lavoro come anticipatore delle somme, con successivo conguaglio INPS.
Domande dal 1° aprile 2019: presentazione telematica all’INPS
Dal 1° aprile 2019 le domande di ANF per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo devono essere presentate esclusivamente all’INPS in modalità telematica. La domanda non deve più essere inoltrata al datore di lavoro tramite modello ANF/DIP (SR16). L’Istituto istruisce la domanda per definire diritto e misura della prestazione, calcolando importi giornalieri e mensili teorici in base alla composizione del nucleo e ai redditi precedenti. Al richiedente vengono trasmessi solo gli eventuali provvedimenti di reiezione, mentre l’esito è consultabile nell’area riservata alla voce "Consultazione domanda".
Variazioni del nucleo familiare e autorizzazione ANF
In caso di variazione della composizione del nucleo familiare o delle condizioni che incidono sui livelli di reddito familiare, il lavoratore deve presentare una domanda di variazione esclusivamente telematica tramite procedura ANF DIP. Nei casi in cui la normativa richieda il rilascio dell’autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare, il richiedente deve presentare anche la domanda di autorizzazione tramite l’attuale procedura telematica "Autorizzazione ANF", con la documentazione necessaria. In caso di accoglimento non viene più inviato il modello ANF43; in caso di reiezione viene invece notificato il modello ANF58.
Canali di presentazione per i lavoratori privati non agricoli
La domanda telematica all’INPS può essere presentata dal cittadino tramite il servizio web sul sito INPS, con PIN dispositivo, SPID di livello almeno 2 o CNS, oppure tramite Patronati e intermediari dell’Istituto. Il servizio web è disponibile dal 1° aprile 2019. Se il datore di lavoro non è più attivo perché cessato o fallito, il lavoratore deve chiedere il pagamento diretto all’Istituto, entro il limite della prescrizione quinquennale.
Lavoratori agricoli OTI
Per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato agricolo a tempo indeterminato (OTI) la domanda continua a essere presentata al datore di lavoro con il modello cartaceo ANF/DIP (SR16), secondo la disciplina previgente.
Ditte cessate e fallite: pagamento diretto INPS
Per i lavoratori di ditte cessate o fallite la prestazione è erogata direttamente dall’INPS. La domanda va presentata telematicamente tramite il servizio web dedicato, accessibile con PIN dispositivo, SPID almeno di livello 2 o CNS, oppure tramite Contact Center multicanale o Patronati e intermediari. È richiamata la precedente circolare n. 136/2014 per le modalità operative.
Gestione delle domande telematiche da parte dei datori di lavoro
Gli importi teorici determinati dall’Istituto sono resi disponibili al datore di lavoro nel Cassetto previdenziale aziendale tramite una specifica utility disponibile dal 1° aprile 2019. Il datore deve calcolare l’importo effettivamente spettante in funzione del contratto e delle assenze/presenze del lavoratore, senza superare il massimale mensile indicato dall’INPS. Il pagamento avviene unitamente alla retribuzione e il conguaglio è effettuato nelle denunce mensili. Per gli arretrati, il datore può conguagliare solo gli assegni relativi ai periodi in cui il lavoratore era alle sue dipendenze; per periodi riferiti a precedenti datori di lavoro, la liquidazione spetta al datore del periodo interessato.
Regime transitorio per le domande cartacee presentate entro il 31 marzo 2019
Tra il 1° aprile 2019 e il 30 giugno 2019 i datori di lavoro possono ancora erogare e conguagliare gli ANF sulla base sia delle domande cartacee presentate entro il 31 marzo 2019 sia delle nuove domande telematiche presentate all’INPS dal 1° aprile 2019. Per le domande cartacee, il datore applica le consuete modalità di calcolo e liquida gli assegni con conguaglio al più tardi nella denuncia Uniemens relativa al mese di giugno 2019. Dopo tale data non è più possibile effettuare conguagli per assegni non richiesti con le nuove modalità telematiche.
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