Circolare numero 47 del 28-03-2019
Si forniscono istruzioni per l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 277, della legge di bilancio 2019.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna la disciplina del prepensionamento per i lavoratori poligrafici del settore editoriale e stampatori di periodici, a seguito della legge di bilancio 2019. Viene precisato che i requisiti pensionistici restano quelli vigenti prima del D.P.R. n. 157/2013 e non sono soggetti agli adeguamenti alla speranza di vita. Sono inoltre ridefiniti i limiti di spesa per l’accoglimento delle domande e indicate le modalità di riesame delle istanze già presentate.
Prepensionamento lavoratori poligrafici del settore editoria: requisiti, monitoraggio e riesame delle domande
Prepensionamento lavoratori poligrafici del settore editoria: aggiornamenti normativi e istruzioni operative
La circolare fornisce indicazioni applicative sull’articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), che interviene sulla disciplina del prepensionamento dei lavoratori poligrafici del settore editoriale e degli stampatori di periodici. L’intervento conferma l’impianto già delineato dalla legge n. 205/2017, ma aggiorna il finanziamento disponibile e precisa che ai beneficiari non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama l’articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall’articolo 1, comma 277, della legge n. 145/2018. In particolare, la modifica:
- aggiunge 1 milione di euro per l’anno 2023 al finanziamento già previsto per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022;
- esclude espressamente l’applicazione delle disposizioni sull’adeguamento alla speranza di vita di cui all’articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010.
La circolare è emanata previo assenso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e si coordina con la circolare n. 89 del 1° agosto 2018 e con i messaggi n. 722 del 16 febbraio 2018 e n. 3964 del 25 ottobre 2018, per quanto compatibili.
Requisiti per l’accesso al prepensionamento
In virtù della modifica legislativa, per i destinatari del prepensionamento restano applicabili i requisiti vigenti prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 157/2013, senza adeguamento alla speranza di vita.
Possono accedere al beneficio i lavoratori dipendenti poligrafici di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici che:
- abbiano cessato l’attività lavorativa, anche in costanza di fallimento;
- operino in imprese per le quali sia stata accertata la causale di crisi aziendale ai sensi dell’articolo 35, comma 3, della legge n. 416/1981;
- siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 e il 31 maggio 2015.
Per tali soggetti il prepensionamento si consegue con:
- 32 anni di anzianità contributiva;
- un incremento non superiore a tre anni;
- un massimo complessivo di 35 anni;
- maturazione del requisito contributivo entro il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale.
Limite di spesa e monitoraggio delle domande
La legge di bilancio 2019 dispone un finanziamento aggiuntivo per l’anno 2023 pari a 1 milione di euro. La circolare chiarisce che, ai fini del monitoraggio del limite di spesa già richiamato nella circolare n. 89/2018, le domande di prepensionamento presentate entro il 2 marzo 2018 possono essere accolte entro i seguenti tetti:
- 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022;
- 1 milione di euro per l’anno 2023.
Per verificare il raggiungimento del limite di spesa, deve essere calcolato il maggior onere pensionistico derivante dall’anticipo della pensione rispetto al perfezionamento del requisito previsto dall’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge n. 416/1981, come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 157/2013, senza adeguamento alla speranza di vita dal 2021.
Riesame delle domande già presentate
Le domande di "Prepensionamento Editoria articolo 1, comma 154, legge n. 205 del 2017" devono essere riesaminate alla luce delle nuove disposizioni.
Le Strutture territoriali devono verificare, per i lavoratori per i quali risultavano già soddisfatte tutte le altre condizioni previste dal paragrafo 3 della circolare n. 89/2018, la maturazione dei requisiti per il prepensionamento secondo la disciplina come modificata dalla legge n. 145/2018.
Se viene accertato il diritto al trattamento, prima della liquidazione pensionistica le Strutture territoriali devono trasmettere alla casella di posta elettronica prepensionamento.editoria@inps.it:
- il nuovo esito;
- tutti gli elementi necessari alla quantificazione dell’onere derivante dall’applicazione dell’articolo 1, comma 154, della legge n. 205/2017, come modificato dall’articolo 1, comma 277, della legge n. 145/2018.
Coordinamento con la disciplina precedente
Per gli aspetti non espressamente disciplinati dalla presente circolare, l’Istituto rinvia alle istruzioni contenute nella circolare n. 89 del 1° agosto 2018 e nei messaggi n. 722/2018 e n. 3964/2018, nei limiti della loro compatibilità con la nuova disciplina.
Punti principali
Aggiornamento normativo
L’articolo 1, comma 277, della legge n. 145/2018 modifica l’articolo 1, comma 154, della legge n. 205/2017, prevedendo un finanziamento aggiuntivo di 1 milione di euro per l’anno 2023 e l’esclusione dell’applicazione delle norme sull’adeguamento alla speranza di vita di cui all’articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del d.l. n. 78/2010.
Requisiti per il prepensionamento
Per i lavoratori dipendenti poligrafici di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici, che abbiano cessato l’attività lavorativa anche in costanza di fallimento e per le quali sia stata accertata una crisi aziendale, il prepensionamento spetta con 32 anni di anzianità contributiva, aumentabili fino a un massimo di 35 anni con un periodo non superiore a tre anni, maturati entro il periodo di cassa integrazione straordinaria. Si applicano i requisiti vigenti prima del D.P.R. n. 157/2013, senza adeguamento alla speranza di vita.
Limiti di spesa e monitoraggio
Le domande di prepensionamento presentate entro il 2 marzo 2018 possono essere accolte entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e di 1 milione di euro per il 2023. La verifica del raggiungimento del limite deve essere effettuata calcolando il maggior onere pensionistico derivante dall’anticipo della pensione rispetto al requisito ordinario previsto dalla legge n. 416/1981, come modificata dal D.P.R. n. 157/2013, non adeguato alla speranza di vita dal 2021.
Riesame delle domande già presentate
Le domande di "Prepensionamento Editoria articolo 1, comma 154, legge n. 205 del 2017" devono essere riesaminate dalle Strutture territoriali alla luce delle nuove disposizioni. Se risultano soddisfatte le altre condizioni previste dalla circolare n. 89/2018 e il diritto al prepensionamento è accertato, prima della liquidazione del trattamento le Strutture devono inviare il nuovo esito e gli elementi necessari alla quantificazione dell’onere alla casella prepensionamento.editoria@inps.it.
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