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Circolare

Circolare numero 43 del 20-03-2019

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra in modo organico la disciplina del Reddito di cittadinanza (Rdc) e della Pensione di cittadinanza (Pdc), istituiti dal D.L. n. 4/2019. Vengono descritti definizione della misura, soggetti esclusi dalla DID, modalità di presentazione della domanda, requisiti di cittadinanza, residenza, reddito, patrimonio e compatibilità, nonché le regole per il calcolo del beneficio economico e per la sua concessione tramite Carta Rdc. Sono inoltre disciplinate le variazioni da comunicare durante il godimento, il monitoraggio finanziario, l’abrogazione del ReI, il regime transitorio e il trattamento fiscale del beneficio.

Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza: requisiti, domanda, calcolo, erogazione e controlli

Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza

La circolare illustra la disciplina introdotta dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che istituisce il Reddito di cittadinanza (Rdc) a decorrere da aprile 2019 e, per i nuclei over 67, la Pensione di cittadinanza (Pdc). La misura è configurata come strumento di contrasto alla povertà e di politica attiva del lavoro, con erogazione attraverso Carta Rdc e con condizionalità legata alla disponibilità al lavoro e all’adesione a percorsi personalizzati di inclusione.

Ambito di applicazione e definizioni

Il Rdc è destinato ai nuclei familiari che, al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio, mantengano i requisiti richiesti dalla legge. La Pdc si applica ai nuclei composti esclusivamente da componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita. Se il nucleo già percepisce Rdc, la Pdc decorre automaticamente dal mese successivo al compimento del 67° anno del componente più giovane, senza nuova domanda.

La disciplina della Pdc ricalca quella del Rdc, salvo quanto espressamente diversificato. La circolare chiarisce inoltre che il beneficio è collegato all’adesione a un percorso di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, con attività al servizio della comunità, riqualificazione, completamento degli studi e altri impegni definiti dai servizi competenti.

Soggetti esclusi dagli obblighi di immediata disponibilità al lavoro

La circolare precisa i soggetti esclusi dalla Dichiarazione di immediata disponibilità (DID). Sono esclusi i maggiorenni già occupati o iscritti a un regolare corso di studi o formazione, nonché i percettori di Rdc pensionati, i beneficiari della Pdc, i soggetti di età pari o superiore a 65 anni e le persone con disabilità ai sensi della legge n. 68/1999, se non è previsto il collocamento mirato. È inoltre possibile l’esonero, a cura del centro per l’impiego, per chi abbia carichi di cura verso minori di tre anni o disabili gravi/non autosufficienti.

Presentazione della domanda

La domanda di Rdc può essere presentata:

  • presso Poste Italiane, dopo il quinto giorno di ciascun mese;
  • in modalità telematica, tramite SPID, sul portale dedicato;
  • presso i CAF convenzionati con l’INPS.

Il modulo di domanda è predisposto dall’INPS ed è allegato alla circolare. Le informazioni contenute nella domanda devono essere trasmesse all’INPS dagli intermediari entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta. L’Istituto verifica i requisiti entro i successivi cinque giorni lavorativi, sulla base dei propri archivi e delle banche dati delle amministrazioni collegate, e definisce la domanda entro la fine del mese successivo alla trasmissione.

Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno

Il componente del nucleo richiedente deve possedere congiuntamente:

  • cittadinanza italiana o di un Paese UE, oppure essere familiare di cittadino italiano/UE titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure cittadino di Paesi terzi con permesso UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • residenza in Italia da almeno dieci anni al momento della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.

I dati sono autodichiarati sotto responsabilità del dichiarante. Nelle more del completamento dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente, la verifica della residenza e del soggiorno spetta ai Comuni, che comunicano l’esito all’INPS tramite la piattaforma SIUSS. La circolare richiama anche il controllo anagrafico incrociato con le informazioni ISEE e con gli elementi acquisiti dai servizi sociali, al fine di individuare omissioni o dichiarazioni mendaci.

Nucleo familiare ai fini della prestazione

Ai fini del beneficio si rinvia alla definizione di nucleo familiare prevista dall’ISEE, con alcune integrazioni introdotte dal decreto-legge n. 4/2019. In particolare:

  • i coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo se continuano a risiedere nella stessa abitazione, anche se risultano in stati di famiglia distinti; per costituire nuclei diversi devono avere residenze diverse;
  • il figlio maggiorenne non convivente può far parte del nucleo dei genitori se ha meno di 26 anni, è a loro carico IRPEF, non è coniugato e non ha figli.

Requisiti reddituali e patrimoniali

La verifica dei requisiti economici avviene tramite attestazione ISEE valida, ordinaria o corrente, nella quale sia presente il richiedente. È sufficiente che la DSU ai fini ISEE sia stata già presentata al momento della domanda.

Per il Rdc/Pdc il nucleo deve possedere:

  • un ISEE inferiore a 9.360 euro;
  • un patrimonio immobiliare, esclusa la casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro;
  • un patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro, aumentato di 2.000 euro per ogni componente successivo al primo, fino a 10.000 euro, con incremento di 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo e di 5.000 euro per ogni componente con disabilità;
  • un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicati per la scala di equivalenza Rdc; per la Pdc la soglia è 7.560 euro; se il nucleo vive in locazione, la soglia è elevata a 9.360 euro.

La circolare precisa che, ai fini Rdc, il reddito familiare è determinato secondo le regole ISEE, al netto dei trattamenti assistenziali inclusi nell’ISEE e includendo il valore annuo dei trattamenti assistenziali in godimento, salvo le prestazioni non sottoposte a prova dei mezzi, come l’indennità di accompagnamento. Gli enti erogatori di prestazioni assistenziali devono comunicare entro quindici giorni al SIUSS i trattamenti in corso di godimento.

Scala di equivalenza e soglie economiche

La scala di equivalenza del Rdc è definita come segue:

  • parametro 1 per il primo componente;
  • incremento di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne;
  • incremento di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne;
  • limite massimo pari a 2,1.

La circolare riporta esempi applicativi sulle soglie di reddito e sul calcolo del patrimonio mobiliare, chiarendo che le soglie variano in funzione della composizione del nucleo, del numero di figli e della presenza di componenti disabili.

Beni durevoli e incompatibilità patrimoniali

Sono esclusi dal beneficio i nuclei in cui un componente sia intestatario o abbia piena disponibilità di:

  • autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi precedenti la domanda, oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli superiori a 250 cc immatricolati nei due anni precedenti, salve le agevolazioni fiscali per disabilità;
  • navi e imbarcazioni da diporto.

Cause di incompatibilità e compatibilità con altri sostegni

Sono esclusi dal beneficio i nuclei con componenti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi, salvo dimissioni per giusta causa. Il Rdc è invece compatibile con la NASpI o altri strumenti di sostegno al reddito per disoccupazione involontaria, con rilevanza di tali emolumenti secondo le regole ISEE. È inoltre compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.

Attività lavorativa al momento della domanda

Se al momento della domanda uno o più componenti svolgono un’attività lavorativa da cui derivano redditi non interamente rilevati nell’ISEE, il richiedente deve compilare il quadro E e il modello "Rdc/Pdc – Com Ridotto". La comunicazione riguarda soltanto le attività avviate dopo determinate date, differenziate in base al periodo di presentazione della DSU.

Il modello può essere compilato contestualmente alla domanda presso CAF o online con SPID; se la domanda è presentata presso Poste Italiane, il modello va trasmesso entro 30 giorni dalla domanda. La mancata compilazione nei casi previsti impedisce all’INPS di definire la domanda.

Redditi di lavoro dipendente e di attività autonoma

In caso di lavoro dipendente, il maggior reddito rileva all’80% ai fini del beneficio. Non devono essere comunicati i redditi da attività socialmente utili, tirocini, servizio civile, prestazioni occasionali e libretto di famiglia.

In caso di impresa o lavoro autonomo, il reddito da comunicare è determinato secondo il principio di cassa, come differenza tra ricavi e compensi percepiti e spese sostenute nell’esercizio dell’attività nel trimestre solare precedente. La circolare distingue inoltre le modalità di aggiornamento in corso di anno e i casi di prosecuzione dell’attività nell’anno successivo.

Calcolo del beneficio economico

Il beneficio annuo si compone di due quote:

  • quota A, integrazione del reddito familiare fino a 6.000 euro annui moltiplicati per la scala di equivalenza; per la Pdc la soglia è 7.560 euro;
  • quota B, integrazione per i nuclei in locazione, pari al canone annuo dichiarato ai fini ISEE fino a 3.360 euro annui; per la Pdc il massimale è 1.800 euro annui. La stessa integrazione spetta, entro 1.800 euro annui, anche ai nuclei proprietari con mutuo per acquisto o costruzione dell’abitazione.

Il beneficio non può superare 9.360 euro annui moltiplicati per la scala di equivalenza, al netto del reddito familiare, e non può essere inferiore a 480 euro annui, pari a 40 euro mensili. Il valore mensile corrisponde a un dodicesimo dell’importo annuo. La circolare riporta esempi numerici per Rdc e Pdc, con ipotesi di nuclei in proprietà, in locazione e con mutuo.

Erogazione, Carta Rdc e limiti di utilizzo

Il beneficio è erogato tramite Carta Rdc. La carta consente:

  • acquisti di beni di prima necessità, medicinali e alcune utenze domestiche;
  • prelievi di contante fino a 100 euro mensili per singolo individuo, moltiplicati per la scala di equivalenza;
  • bonifico mensile per canone di locazione o rata del mutuo, quando la relativa componente è riconosciuta.

Le movimentazioni della carta sono rese disponibili alle piattaforme SIUSS e SIUPL. È vietato l’utilizzo per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. Il beneficio deve essere ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione; la circolare richiama inoltre un futuro decreto ministeriale per disciplinare il monitoraggio delle spese e le eventuali eccezioni. Sono previste penalizzazioni sul non speso e sul non prelevato, nei limiti e con le modalità indicate.

Durata, rinnovo e interruzione

Il Rdc decorre dal mese successivo alla domanda ed è riconosciuto per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi. Può essere rinnovato per ulteriori 18 mesi, previa sospensione di un mese prima di ciascun rinnovo; tale sospensione non si applica alla Pdc.

In caso di interruzione per ragioni diverse dalle sanzioni, il beneficio può essere richiesto nuovamente per la parte residua non goduta. Se l’interruzione dipende dal maggior reddito per variazione della condizione occupazionale e sia trascorso almeno un anno nella nuova condizione, la successiva domanda è considerata come prima richiesta.

Variazioni da comunicare durante il godimento

Durante la fruizione del beneficio devono essere comunicate le variazioni del nucleo familiare, patrimoniali e lavorative.

Per le variazioni del nucleo:

  • va presentata una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione, pena decadenza;
  • nelle sole ipotesi diverse da nascita o decesso, è necessaria una nuova domanda;
  • occorre comunicare ingressi o uscite dal nucleo di soggetti detenuti o ricoverati in strutture a totale carico pubblico;
  • va comunicata anche la dimissione volontaria dal lavoro di un componente, salvo giusta causa.

Tali eventi sono comunicati con il modello "Rdc/Pdc-Com" esteso entro trenta giorni.

Per le variazioni patrimoniali:

  • ogni variazione relativa a immobili che comporti perdita dei requisiti patrimoniali;
  • ogni variazione dei requisiti riferiti ai beni durevoli.

La comunicazione va resa con il modello "Rdc/Pdc - Com Esteso" entro quindici giorni dall’evento, a pena di decadenza.

Per le variazioni dell’attività lavorativa:

  • i redditi derivanti dall’attività devono essere comunicati entro trenta giorni dall’inizio;
  • la comunicazione avviene tramite il modello "Rdc/Pdc – Com Esteso" presentato presso i CAF;
  • restano esclusi i redditi da attività socialmente utili, tirocini, servizio civile, prestazione occasionale e libretto di famiglia.

Lavoro dipendente

Il maggior reddito da lavoro dipendente rileva all’80% dalla mensilità successiva alla variazione e fino a quando non sia pienamente recepito nell’ISEE dell’intera annualità. L’avvio dell’attività e il relativo reddito vanno comunicati entro 30 giorni; se il rapporto prosegue nell’anno successivo, va presentato un nuovo modello entro gennaio.

Lavoro autonomo e impresa

Per attività d’impresa o autonomo, il reddito è calcolato per cassa e va comunicato entro il quindicesimo giorno successivo alla fine di ciascun trimestre, con riferimento al trimestre precedente, fino alla piena valorizzazione nell’ISEE. Per l’avvio di tali attività, il beneficio resta invariato per le due mensilità successive alla variazione della condizione occupazionale, poi è aggiornato trimestralmente. La circolare richiama anche ulteriori incentivi per l’avvio di nuove attività autonome, demandati a successivo decreto ministeriale.

Verifica dei requisiti e controlli

La verifica dei requisiti economici è di esclusiva competenza dell’INPS e si basa sull’ISEE valido al momento della domanda, con nuova verifica solo in caso di nuova DSU. I requisiti non economici, autocertificati, si presumono posseduti fino a comunicazione contraria delle amministrazioni competenti o fino agli esiti dei controlli ex art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

In caso di esito negativo o dichiarazioni mendaci, il beneficio è revocato dal mese successivo alla comunicazione e possono essere recuperate le somme indebitamente percepite, secondo le sanzioni previste dal decreto.

Finanziamento, monitoraggio e rimodulazione

La circolare riporta i limiti di spesa annuali del Fondo per il reddito di cittadinanza e il meccanismo di trasferimento delle risorse all’INPS e poi a Poste Italiane. L’INPS accantona risorse per le mensilità spettanti e per gli incentivi, monitora l’andamento della spesa e segnala al Ministero del Lavoro e al Ministero dell’Economia il raggiungimento del 90% degli accantonamenti.

In caso di esaurimento delle risorse, entro trenta giorni è adottato un decreto interministeriale di rimodulazione dell’ammontare del beneficio; nel frattempo, nuove domande ed erogazioni sono sospese. La rimodulazione opera solo sulle erogazioni successive all’esaurimento delle risorse non accantonate.

Abrogazione del ReI e regime transitorio

Dal mese di marzo 2019 il Reddito di inclusione non è più richiedibile; dal mese di aprile 2019 non è più riconosciuto né rinnovato. L’ultima domanda utile per il ReI era il 28 febbraio 2019. I benefici già riconosciuti prima di aprile 2019 continuano fino alla scadenza originaria, ferma la possibilità di richiedere il Rdc. L’accoglimento di una domanda di Rdc/Pdc comporta la decadenza dalla domanda di ReI.

Regime fiscale

Il beneficio economico del Rdc ha natura assistenziale ed è esente dall’IRPEF ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del D.P.R. n. 601/1973.

Punti principali

Definizione e finalità di Rdc/Pdc

Il Rdc è qualificato come misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale. La Pdc è la versione destinata ai nuclei composti esclusivamente da persone di età pari o superiore a 67 anni, con le medesime regole del Rdc salvo specifiche deroghe.

Domanda e istruttoria

La domanda può essere presentata presso Poste Italiane dopo il quinto giorno del mese, tramite portale con SPID o presso i CAF convenzionati. L’INPS verifica i requisiti entro cinque giorni lavorativi dalla trasmissione e definisce la domanda entro la fine del mese successivo.

Requisiti di accesso

Sono richiesti requisiti di cittadinanza/soggiorno, residenza in Italia da almeno dieci anni, ISEE inferiore a 9.360 euro, limiti di patrimonio immobiliare e mobiliare, reddito familiare entro soglie determinate e assenza di determinati beni durevoli. Sono previste anche cause di incompatibilità, come dimissioni volontarie nei 12 mesi precedenti, salvo giusta causa.

Calcolo e importo del beneficio

Il beneficio annuo si compone di una quota di integrazione del reddito e, se dovuta, di una quota per l’abitazione in locazione o per il mutuo. Sono previsti massimali, un importo minimo di 480 euro annui e un’erogazione mensile pari a un dodicesimo dell’importo annuo.

Obblighi di comunicazione e variazioni

Durante il godimento della prestazione vanno comunicate le variazioni del nucleo familiare, patrimoniali e lavorative tramite specifici modelli. Le omissioni o comunicazioni tardive comportano decadenza o revoca, con recupero delle somme indebitamente percepite.

Durata, rinnovo, finanziamento e regime fiscale

Il beneficio dura al massimo 18 mesi, è rinnovabile previa sospensione di un mese per il Rdc, e la spesa è sottoposta a monitoraggio finanziario con possibilità di rimodulazione in caso di esaurimento risorse. Il ReI è abrogato dal marzo/aprile 2019 secondo il regime transitorio. Il Rdc è esente IRPEF.

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