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Circolare

Circolare numero 48 del 29-03-2019

Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine al dettato della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, modificando le previsioni di cui all’articolo 48, comma 13, del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., ha introdotto nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia a decorrere dal 24 agosto 2016. Viene disciplinata altresì, in applicazione del disposto dell’articolo 1, comma 759, lettera c), della citata legge, la modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni previdenziali previste per la zona franca urbana sisma centro Italia. INDICE 1. Proroga della data di ripresa degli adempimenti e dei versamenti contributivi sospesi 2. Proroga della sospensione dei termini prescrizionali e delle procedure esecutive 3. Agevolazioni di natura previdenziale previste per la “Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia” 3.1. Istruzioni operative

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra tre interventi collegati agli eventi sismici del Centro Italia: la proroga al 1° giugno 2019 della ripresa degli adempimenti e dei versamenti contributivi sospesi; la proroga fino al 31 dicembre 2019 della sospensione dei termini di notifica, riscossione, prescrizione e decadenza; l’estensione delle agevolazioni contributive della Zona Franca Urbana ai periodi d’imposta 2019 e 2020. Vengono inoltre fornite le istruzioni operative per la compensazione o il recupero delle agevolazioni tramite modello F24, distinte per tipologia di soggetto beneficiario.

Proroga adempimenti e versamenti contributivi sospesi, sospensione termini prescrizionali e agevolazioni previdenziali per la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia

Proroga degli adempimenti e dei versamenti contributivi e disciplina collegata agli eventi sismici del Centro Italia

La circolare interviene sulle misure contributive e previdenziali connesse agli eventi sismici che hanno colpito il Centro Italia, aggiornando le scadenze già fissate da precedenti disposizioni e fornendo le istruzioni operative per la fruizione delle agevolazioni. Il documento si concentra su tre profili: proroga della ripresa dei versamenti sospesi, sospensione dei termini prescrizionali ed esecutivi, estensione e gestione delle agevolazioni della Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia.

Proroga della ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi

L’articolo 48, comma 13, del D.L. n. 189/2016 aveva disposto la sospensione, nei Comuni colpiti dagli eventi sismici, dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza dal verificarsi degli eventi fino al 30 settembre 2017. In precedenza, la ripresa dei versamenti era stata fissata al 31 gennaio 2019, in unica soluzione oppure in massimo 60 rate mensili a partire da gennaio 2019.

La legge n. 145/2018, articolo 1, comma 991, lettera b), ha ulteriormente prorogato il termine, stabilendo che gli adempimenti e i pagamenti sospesi siano effettuati entro il 1° giugno 2019, senza sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino a 120 rate mensili di pari importo, con decorrenza giugno 2019. La circolare precisa che la proroga riguarda i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dagli eventi del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.

La circolare annuncia che con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni per il versamento in unica soluzione entro il 1° giugno 2019 oppure per la rateazione fino a 120 rate.

Sospensione dei termini prescrizionali, di notifica e delle procedure esecutive

Il comma 994 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018 ha modificato l’articolo 11, comma 2, del D.L. n. 8/2017, sostituendo il riferimento al 1° gennaio 2019 con quello al 1° gennaio 2020. Ne consegue che, nei Comuni ricompresi negli allegati 1 e 2 del D.L. n. 189/2016, restano sospesi fino al 31 dicembre 2019:

  • i termini per la notifica delle cartelle di pagamento;
  • i termini per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del D.L. n. 78/2010;
  • le attività esecutive degli agenti della riscossione;
  • i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, compresi gli enti locali.

La decorrenza dei termini riprende dal 1° gennaio 2020.

Estensione delle agevolazioni contributive per la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia

L’articolo 46, comma 2, lettera d), del D.L. n. 50/2017 ha previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i soggetti localizzati nella Zona Franca Urbana istituita per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi calamitosi dal 24 agosto 2016. La disciplina richiamata riconosce il beneficio nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto del regime de minimis; gli elenchi degli ammessi sono stati pubblicati dal MISE tramite specifici decreti direttoriali.

Originariamente l’esenzione era limitata ai periodi d’imposta 2017 e 2018. La legge n. 145/2018, articolo 1, comma 759, lettera b), ne ha esteso l’applicazione anche ai periodi d’imposta 2019 e 2020, sempre nei limiti dell’importo complessivamente concesso e in presenza dei presupposti di legge.

La medesima disposizione, alla lettera c), ha introdotto un comma 4-bis che demanda all’Istituto la disciplina delle modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai beneficiari.

Modalità di fruizione e compensazione tramite modello F24

Per la fruizione delle agevolazioni si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto MISE 10 aprile 2013, con utilizzo del modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Ai fini della compensazione sono stati istituiti i codici tributo Z148, Z149 e Z150, da indicare nella sezione Erario.

I codici vanno esposti:

  • nella colonna "importi a credito compensati" quando si utilizza il credito per compensare;
  • nella colonna "importi a debito versati" quando si procede al riversamento dell’agevolazione.

L’anno di riferimento va indicato nel formato AAAA e deve corrispondere all’anno d’imposta per il quale il beneficio è riconosciuto.

La circolare chiarisce che il credito verso l’erario può essere utilizzato per il pagamento dei contributi obbligatori dovuti all’INPS nei periodi d’imposta ammissibili, cioè dal 2017 al 2020, e anche per i contributi sospesi per effetto degli eventi sismici, la cui ripresa è stata prorogata al 1° giugno 2019. Se il beneficiario non riesce a utilizzare l’agevolazione entro l’ultimo periodo d’imposta previsto, è possibile usarla anche per ridurre versamenti contributivi già effettuati.

Resta fermo che l’importo delle agevolazioni è subordinato alle risorse disponibili e ai massimali de minimis previsti dai regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013. Prima di procedere a eventuali rimborsi, l’Istituto effettuerà gli accertamenti di competenza, anche con il possibile coinvolgimento della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del MISE.

Istruzioni operative per le diverse categorie di beneficiari

La circolare distingue le modalità di compilazione del modello F24 in base alla categoria del soggetto beneficiario.

Aziende con dipendenti

Le aziende con dipendenti devono indicare nella sezione INPS, colonna "importi a debito versati", l’importo dei contributi già versati per i quali si intende utilizzare l’agevolazione, con codice causale contributo RC01. Lo stesso importo deve essere riportato nella sezione Erario, colonna "importi a credito compensati", con il relativo codice tributo. Il saldo a credito potrà poi essere oggetto di rimborso da parte dell’Istituto previa istanza secondo le modalità ordinarie.

Aziende private con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

Per tali soggetti valgono le stesse istruzioni delle aziende con dipendenti, ma nella sezione “Altri Enti Previdenziali ed Assicurativi” devono essere utilizzate le causali previste per la contribuzione obbligatoria della Gestione pubblica, ad esempio P201.

Lavoratori autonomi artigiani e commercianti

I lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti devono compilare il modello F24 indicando nella sezione INPS l’importo dei contributi già versati oggetto di agevolazione, usando la codeline originaria. La medesima somma deve essere riportata nella sezione Erario come credito compensato, con il relativo codice tributo.

Gestione separata: committenti e liberi professionisti

I committenti della Gestione separata devono usare il codice causale CXX nella sezione INPS, mentre i liberi professionisti devono usare il codice PXX. In entrambi i casi la stessa somma deve essere riportata nella sezione Erario con il relativo codice tributo istituito dall’Agenzia delle Entrate.

Aziende agricole, lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare

Per questa platea la circolare riporta uno schema di compilazione del modello F24 volto al recupero delle somme mediante compensazione. In sintesi, l’importo dell’esenzione contributiva deve essere indicato:

  • in sezione Erario, con il codice tributo previsto dalle risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate e con anno di riferimento non anteriore al 2017;
  • in sezione INPS, con indicazione della sede competente, della causale LAS o LAA, della matricola o del codice INPS/filiale azienda, dei periodi dal/al e dell’importo dell’esenzione contributiva.

Controlli preliminari

La circolare conclude evidenziando che, per evitare il rimborso di importi non spettanti, saranno svolti i consueti accertamenti preliminari sulla spettanza delle agevolazioni e sull’effettiva insussistenza di obblighi contributivi, anche in relazione alle caratteristiche delle aziende e dei rapporti di lavoro.

Punti principali

Proroga della ripresa di adempimenti e versamenti contributivi sospesi

La ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi, già sospesi per gli eventi sismici del 2016-2017 nei Comuni interessati, è stata prorogata dal termine del 31 gennaio 2019 al 1° giugno 2019. Il pagamento potrà avvenire in unica soluzione oppure in forma rateale fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, a decorrere da giugno 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi. La proroga riguarda i territori di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dagli eventi del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.

Sospensione dei termini prescrizionali e delle procedure esecutive

Per i Comuni interessati dagli allegati 1 e 2 del D.L. n. 189/2016, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento, la riscossione delle somme degli atti di cui agli articoli 29 e 30 del D.L. n. 78/2010, le attività esecutive degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza degli enti creditori restano sospesi fino al 31 dicembre 2019. La ripresa del decorso dei termini è fissata al 1° gennaio 2020, in sostituzione della precedente data del 1° gennaio 2019.

Estensione delle agevolazioni della Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia

L’agevolazione contributiva prevista per la Zona Franca Urbana del Centro Italia, inizialmente limitata ai periodi d’imposta 2017 e 2018, è estesa anche ai periodi d’imposta 2019 e 2020. L’esonero riguarda i contributi previdenziali e assistenziali, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto del regime de minimis. Restano fermi i provvedimenti di ammissione emanati dal MISE e le istruzioni amministrative già fornite.

Modalità di utilizzo e compensazione delle agevolazioni

Per la fruizione delle agevolazioni si fa rinvio, per quanto compatibili, al decreto MISE 10 aprile 2013. L’utilizzo avviene tramite modello F24 presentato telematicamente. L’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo Z148, Z149 e Z150, da esporre nella sezione Erario. I beneficiari possono usare il credito per compensare contributi dovuti all’INPS nei periodi agevolabili, inclusi quelli sospesi per sisma e ripresi dal 1° giugno 2019. Se l’agevolazione non è utilizzata entro l’ultimo periodo d’imposta previsto, è possibile recuperare il credito anche mediante riduzione di versamenti contributivi già effettuati.

Istruzioni per aziende con dipendenti e gestione pubblica

Le aziende con dipendenti devono indicare in sezione INPS l’importo dei contributi già versati oggetto di agevolazione, usando il codice causale RC01, e riportare la stessa somma in sezione Erario con il relativo codice tributo. Per le aziende private con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, la compensazione segue le stesse regole, ma nella sezione dedicata agli altri enti previdenziali e assicurativi vanno usate le causali della contribuzione obbligatoria della Gestione pubblica, come P201.

Istruzioni per lavoratori autonomi, committenti e liberi professionisti

I lavoratori autonomi artigiani e commercianti devono compilare l’F24 indicando in sezione INPS i contributi già versati oggetto di recupero, con codeline originaria, e in sezione Erario il corrispondente credito. Per la Gestione separata, i committenti devono usare il codice causale CXX e i liberi professionisti il codice PXX, sempre con esposizione del credito nella sezione Erario tramite i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.

Aziende agricole e lavoratori agricoli autonomi

Per aziende agricole con dipendenti, lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare, il recupero delle somme avviene tramite compensazione nel modello F24. La circolare riporta uno schema di compilazione che prevede l’indicazione del codice tributo in sezione Erario, con periodo di riferimento non anteriore al 2017, e della causale LAS o LAA in sezione INPS, insieme ai dati della sede INPS, della matricola e del periodo di competenza.

Verifiche preliminari e controllo delle spettanze

Prima di consentire il rimborso o il recupero delle somme non dovute, l’Istituto effettuerà gli ordinari accertamenti di competenza, anche con l’eventuale coinvolgimento del MISE, per verificare l’effettiva spettanza del beneficio e l’insussistenza di obblighi contributivi in relazione alle caratteristiche aziendali e ai rapporti di lavoro.

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