Cassazione Civile, Ordinanza n. 05050/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (promittenti venditori)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato nel 2003, con cui il promissario acquirente si obbligava all'acquisto di un immobile e i promittenti alienanti si impegnavano, prima del definitivo, a regolarizzare urbanisticamente l'immobile, che presentava difformità edilizie, e a cancellare le ipoteche gravanti sul bene entro la stipula del definitivo. Il Tribunale aveva ritenuto legittimo il recesso del promissario acquirente per grave inadempimento dei promittenti alienanti e li aveva condannati alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria. In appello la decisione era stata riformata: la Corte territoriale aveva escluso che il termine per il definitivo fosse essenziale, aveva ritenuto immotivata una prima comunicazione di ritiro dalla trattativa, aveva osservato che il recesso per inadempimento era stato comunicato solo successivamente e senza previa richiesta di adempimento, e aveva valorizzato l'attivazione dei promittenti alienanti per la sanatoria degli abusi edilizi, oltre al fatto che la cancellazione delle ipoteche poteva avvenire al momento del definitivo. Il ricorso per cassazione era articolato in sei motivi, ma la Corte non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato d'ufficio la nullità della procura speciale: la procura, priva di data e materialmente congiunta al ricorso, risultava però diretta in modo espresso e inequivoco a ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza d'appello ai sensi dell'art. 373 c.p.c., con riferimenti incompatibili con il giudizio di cassazione (tra cui la mediazione e un'attività tipica di merito), sicché era assolutamente evidente la sua non riferibilità al ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per nullità della procura speciale conferita al difensore. Ha ritenuto che la procura non fosse riferibile al giudizio di legittimità, ma esclusivamente alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato l'avvocato che aveva agito in proprio al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 83 c.p.c.
La procura speciale per il ricorso per cassazione deve risultare riferibile al relativo giudizio; la specialità è valutata anche in base alla collocazione topografica dell'atto, ma la procura è nulla quando emerga in modo assolutamente evidente la sua non riferibilità al giudizio di cassazione.
art. 365 c.p.c.
La procura speciale è condizione per la proposizione del ricorso per cassazione e deve essere idonea a conferire il potere di impugnazione.
art. 1367 c.c.
Il principio di conservazione opera nei casi dubbi, ma non quando l'atto ha un significato certo e inequivoco incompatibile con l'atto processuale per cui si vorrebbe spenderlo.
art. 159 c.p.c.
Il principio secondo cui il vizio che impedisce un determinato effetto non esclude gli altri effetti dell'atto non è applicabile quando l'unico effetto certo della procura è diverso e incompatibile con il giudizio di cassazione.
art. 373 c.p.c.
La procura risultava espressamente funzionale alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, attività interinale incompatibile con il ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrendone i presupposti temporali, sussiste l'obbligo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la procura speciale è valida se, pur priva di formule solenni o di espresso richiamo al ricorso, è comunque oggettivamente riferibile all'impugnazione; tuttavia è nulla quando dalla sua formulazione e dal suo contenuto emerga in modo assolutamente evidente che essa è stata conferita per un diverso scopo processuale.
- La regola di conservazione dell'atto processuale opera solo se l'atto è suscettibile di produrre effetti compatibili tra loro; se invece l'atto ha un significato univoco e certo per un'attività diversa, non può essere esteso per interpretazione al ricorso per cassazione.
- La nullità o l'inesistenza della procura al difensore nel giudizio di legittimità comporta l'inammissibilità del ricorso, senza che il ricorso possa essere esaminato nel merito.
- Quando il difensore agisce senza valida procura nel giudizio di cassazione, le spese possono essere poste a suo carico personale, poiché l'attività processuale non produce effetti sulla parte rappresentata.
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