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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4848/2022 del 10/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione, proposto dall'imputato, articolava due motivi principali. Primo motivo: dedotta la violazione di norme costituzionali e processuali (art. 111 Cost., artt. 125 e 546, comma 1, lett. e) c.p.p.) e censurata l'illogicità, la carenza e l'omessa motivazione della sentenza con riguardo ai fatti probatori e ai specifici motivi di appello. Secondo motivo: medesime censure sulla motivazione (art. 111 Cost., artt. 125 e 546 c.p.p.), con l'aggiunta dell'asserita mancata acquisizione di una prova documentale decisiva e della conseguente carenza motivazionale rispetto agli elementi probatori e ai motivi d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività (art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.). La Corte ha ricostruito i termini: la pronuncia era stata resa il 23/11/2020, la motivazione è stata depositata in cancelleria il 10/12/2020 (entro il termine di quindici giorni previsto dall'art. 544, comma 2 c.p.p.), pertanto il termine per proporre ricorso per cassazione è decorso dal 9/12/2020 e durava trenta giorni; il ricorso è stato spedito con raccomandata il 5/02/2021 e risultava quindi tardivo. La Corte ha altresì ritenuto non viziata la trasmissione in via telematica della requisitoria del Procuratore generale (art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. con legge n. 176/2020), non essendo stata limitata la possibilità di difesa. Per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Il ricorso è dunque respinto per inammissibilità e il ricorrente è sanzionato economicamente.

Norme richiamate

  • art. 612, comma 2, cod. pen.

    Norma penale che definisce il reato contestato (minaccia aggravata); la Cassazione non sindaca il merito della condanna in questa sede, dato che il ricorso è stato dichiarato inammissibile per ragioni procedurali.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n. 137 conv. con legge 18/12/2020 n. 176

    "entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza"

    Regime emergenziale che disciplina la trasmissione della requisitoria del Procuratore generale; la Corte ha ritenuto che la trasmissione telematica effettuata fosse compatibile con il diritto di difesa se il difensore ha avuto possibilità di concludere.

  • art. 111 Cost.

    Richiamata dal ricorrente come garanzia del giusto processo; la Corte ha valutato le censure processuali ma ha deciso sull'inammissibilità per termini, senza entrare nel merito delle presunte violazioni costituzionali.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma in materia di principi generali del processo penale richiamata dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto necessario risolvere la questione di merito dato il vizio procedurale di tardività.

  • art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Prevede i motivi di impugnazione in appello relativi alla valutazione delle prove; il ricorrente lo invoca per censurare la motivazione della Corte d'appello, ma la Corte di cassazione non ha esaminato il merito per inammissibilità temporale.

  • art. 606, comma 1, lett. c), d), e) cod. proc. pen.

    Indica i motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione di legge e alla motivazione illogica o omessa; sono le norme in base alle quali sono state formulate le censure, che tuttavia non sono state esaminate nel merito a causa dell'inammissibilità.

  • art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per i limiti di enunciazione dei motivi del ricorso; la Corte segnala che i motivi sono stati formulati nei limiti di tale norma.

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso quando è proponibile oltre i termini; la Corte l'ha applicato per dichiarare il ricorso tardivo.

  • art. 544, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine (quindici giorni) per il deposito della motivazione dopo la pronuncia; la Corte ha rilevato che il deposito è avvenuto entro tale termine, facendo decorrere da tale data il termine per proporre ricorso.

  • art. 585, comma 1, lett. b) e comma 2, lett. c) cod. proc. pen.

    Dispone il termine ordinario per proporre ricorso per cassazione (qui ricostruito in 30 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione); la Corte ha calcolato i termini sulla base di queste disposizioni.

  • art. 583, comma 1 e comma 2, cod. proc. pen.

    Regolamenta la proposizione dell'impugnazione mediante spedizione; la data di spedizione della raccomandata (5/02/2021) è stata considerata ai fini del termine e ha dimostrato la tardività.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e all'ammenda a carico del ricorrente; la Corte ha applicato tale disposizione per disporre il pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ritenendo l'inammissibilità imputabile a profili di colpa.

Massime di principio

  • I termini per proporre ricorso per cassazione devono essere calcolati con attenzione: il termine per impugnare decorre dalla data di deposito della motivazione quando la pronuncia era stata resa oralmente senza fissare una diversa data di deposito.
  • Il deposito della motivazione entro i termini di legge (art. 544 c.p.p.) sospinge l'inizio del termine di impugnazione; è essenziale verificare la data effettiva del deposito in cancelleria.
  • La prova dell'avvenuta spedizione (data di invio della raccomandata) è rilevante, ma se la spedizione avviene oltre il termine l'impugnazione è inammissibile; utilizzare modalità che consentano prova certa del rispetto dei termini (es. PEC o depositi telematici ove ammessi).
  • La trasmissione telematica di atti da parte del Procuratore generale in regime emergenziale non determina automaticamente nullità: è necessario valutare se la parte abbia effettivamente avuto la possibilità di difendersi e concludere.
  • Prima di proporre ricorso per cassazione, verificare che i motivi siano specifici e rientrino nelle ipotesi di cui all'art. 606 c.p.p.; tuttavia, anche motivi validi non saranno esaminati se il ricorso è inammissibile per ragioni procedurali.
  • La Corte può imporre sanzioni economiche (spese e ammenda) per ricorsi manifestamente inammissibili o tardivi; valutare il rischio economico prima di procedere con impugnazioni fuori termine.

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