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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05936/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consumatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto stipulato per la ristrutturazione dell'immobile di abitazione della ricorrente. Nel lodo arbitrale reso sulla base della clausola compromissoria inserita nel contratto, era stato determinato l'importo dovuto dalla committente, con condanna al pagamento del saldo dopo un acconto già versato. La committente aveva impugnato il lodo sostenendo, tra l'altro, che la clausola compromissoria fosse nulla perché vessatoria ai sensi della disciplina consumeristica, in quanto inserita in un contratto tra consumatore e professionista e non specificamente sottoscritta; a suo dire tale nullità poteva essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado, senza preclusioni, anche se non dedotta nel giudizio arbitrale. La Corte d'appello aveva invece ritenuto preclusa la censura perché non proposta nella prima difesa davanti agli arbitri, applicando l'art. 829 c.p.c. novellato. In cassazione la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 3 e 33 del Codice del consumo e dell'art. 1341 c.c., nonché nullità della sentenza e omesso esame, lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la rilevabilità della nullità della clausola compromissoria e quindi del lodo, senza considerare la disciplina di tutela del consumatore.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, riunendoli per connessione. Ha ritenuto che, in presenza di una clausola compromissoria contenuta in un contratto tra consumatore e professionista e non frutto di trattativa individuale, la tutela consumeristica impone di consentire il controllo sulla vessatorietà della clausola anche in sede di impugnazione del lodo, senza che possa operare la preclusione processuale derivante dal mancato rilievo nel giudizio arbitrale. La decisione della Corte d'appello è stata quindi cassata, perché il combinato disposto degli artt. 829 e 817 c.p.c., ove interpretato come ostativo, deve essere disapplicato per contrasto con il diritto dell'Unione e con l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia in materia di clausole abusive. Il testo fornito si interrompe prima del dispositivo finale, ma la conclusione ricavabile è la cassazione con rinvio per nuovo esame alla luce del principio affermato.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. 206/2005

    Rileva ai fini della qualifica di consumatore e del presupposto soggettivo della tutela consumeristica invocata per la clausola compromissoria.

  • art. 33 d.lgs. 206/2005

    Le clausole che determinano un significativo squilibrio a carico del consumatore possono essere abusive e quindi inefficaci/nullificate; la tutela opera anche nei contratti singolarmente negoziati, se manca una vera trattativa individuale.

  • art. 34, comma 4, d.lgs. 206/2005

    La trattativa individuale, per escludere l'applicazione della disciplina consumeristica, deve essere seria, effettiva e individuale; l'onere di provarla incombe al professionista.

  • art. 1341 c.c.

    La disciplina delle clausole vessatorie codicistiche è distinta e concorrente rispetto a quella consumeristica; quest'ultima non si limita ai moduli o formulari unilateralmente predisposti.

  • art. 817 c.p.c.

    La regola di preclusione della contestazione dell'incompetenza arbitrale non può operare in modo da impedire la tutela del consumatore contro una clausola compromissoria abusiva.

  • art. 829 c.p.c.

    La Corte afferma che la disciplina sull'impugnazione del lodo va disapplicata, nella parte in cui subordina la censura per invalidità della convenzione di arbitrato alla previa eccezione nel procedimento arbitrale, quando si tratti di clausola abusiva in contratto consumeristico.

  • art. 829, comma 1, n. 1, c.p.c.

    È la base per l'impugnazione del lodo per invalidità della convenzione di arbitrato, ma la sua operatività non può essere compressa da preclusioni incompatibili con la tutela consumeristica europea.

  • art. 829, comma 2, c.p.c.

    La Corte d'appello lo aveva interpretato come fonte di preclusione; la Cassazione ne limita l'effetto quando la nullità derivi da clausola abusiva in rapporto consumatore-professionista.

  • art. 829, comma 3, c.p.c.

    Richiamato per il tema dell'ordine pubblico nel controllo del lodo; la Corte distingue però il caso della clausola abusiva, che impone una tutela più intensa e la disapplicazione della preclusione interna.

  • art. 806 c.p.c.

    È evocato nel dibattito sulla non arbitrabilità o sulla nullità della convenzione arbitrale in presenza di tutela consumeristica.

  • art. 36 d.lgs. 206/2005

    Richiamato nel ragionamento dottrinale riportato dalla Corte come possibile base della nullità di protezione della clausola compromissoria abusiva.

  • art. 38 c.p.c.

    Menziionato dalla controricorrente a sostegno della preclusione, ma non accolto dalla Corte come ostativo alla tutela consumeristica.

Massime di principio

  • Nei contratti tra professionista e consumatore, la disciplina sulle clausole abusive opera anche quando il singolo contratto non sia stato predisposto in serie, perché ciò che conta è la sostanziale imposizione del contenuto negoziale e non la sola predisposizione di moduli o formulari.
  • Per escludere la tutela consumeristica non basta allegare una generica trattativa: il professionista deve provare una trattativa individuale, seria ed effettiva, avente funzione impeditiva dell'applicazione della disciplina di protezione.
  • La clausola compromissoria inserita in un contratto consumeristico può essere sindacata come abusiva anche se la relativa nullità non sia stata eccepita nel procedimento arbitrale, perché il sistema processuale interno non può rendere eccessivamente difficile l'effettività della tutela garantita dal diritto UE.
  • In materia di lodo arbitrale fondato su clausola abusiva, la preclusione derivante dal mancato rilievo davanti agli arbitri non può operare in modo assoluto quando è in gioco una nullità di protezione posta a tutela del consumatore.
  • Il giudice dell'impugnazione del lodo deve assicurare il controllo sull'abusività della clausola compromissoria e, ove necessario, disapplicare la norma processuale interna incompatibile con l'effettività della tutela consumeristica.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàRinvio pregiudizialePrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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