Ordinanza n. 3621/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del nulla osta al lavoro per cittadini extracomunitari, adottato il 15 settembre 2025 e successivamente sostituito o reiterato con decreto del 29 gennaio 2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, il decreto di revoca del nulla osta al lavoro per cittadini extracomunitari adottato il 15 settembre 2025 e, con motivi aggiunti, il successivo decreto del 29 gennaio 2026. La revoca è stata disposta per la carenza del requisito economico-finanziario del datore di lavoro. Il ricorrente ha contestato la valutazione amministrativa sostenendo, in particolare, che gli indici economici negativi sarebbero stati falsati dai costi connessi all'apertura di una seconda unità locale dell'impresa. Ha inoltre contestato, implicitamente, la valutazione relativa all'elevato numero di lavoratori richiesti, pari a 81 a fronte di una quota massima di 44, sostenendo la sussistenza della capacità economica necessaria.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare proposta contro il provvedimento impugnato. In sede di cognizione sommaria, ha ritenuto adeguatamente motivata e non superata dalle deduzioni del ricorrente la valutazione dell'amministrazione sulla carenza del requisito economico del datore di lavoro. La Prefettura aveva esaminato tre indici di capacità economico-finanziaria — indice di indebitamento, ROE e Current Ratio — rilevando che nessuno forniva un risultato positivo e che emergevano un forte indebitamento e un'incertezza sulla capacità dell'impresa di coprire i debiti. La giustificazione relativa ai costi della seconda unità locale è stata ritenuta non decisiva perché l'apertura risaliva al 2022, mentre indici negativi risultavano anche per il 2021, e perché la relazione dello studio commercialista prodotta in giudizio non analizzava specificamente l'impatto di tale circostanza. Il ricorrente non ha inoltre fornito adeguata giustificazione dell'elevato numero di lavoratori richiesti né dimostrato la capacità di adempiere agli obblighi economici connessi. Ha assunto rilievo anche il fatto che l'amministrazione avesse riesaminato complessivamente le istanze del ricorrente accogliendone alcune, evidenziando un approccio selettivo e non preclusivo. Il TAR ha quindi ritenuto il provvedimento immune, allo stato, dalle censure dedotte. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti delle misure cautelari nel processo amministrativo; il TAR ha escluso, nella cognizione sommaria, la sussistenza dei presupposti per la sospensione degli atti impugnati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è stata richiamata quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è stata richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la valutazione amministrativa sulla capacità economico-finanziaria del datore di lavoro può fondarsi sull'esame complessivo di più indici finanziari, quali indebitamento, ROE e Current Ratio, quando da essi emerga in modo convergente l'incapacità o l'incertezza dell'impresa di adempiere agli obblighi economici connessi all'assunzione dei lavoratori.
- La contestazione cautelare della valutazione economico-finanziaria dell'amministrazione non è idonea a superare il fumus quando il privato si limiti ad allegare che i dati negativi dipendono da costi straordinari o dall'apertura di una nuova unità locale senza produrre un'analisi contabile specifica, riferita agli indici utilizzati e capace di dimostrare l'incidenza causale di tali costi.
- La circostanza che il datore di lavoro abbia presentato richieste per un numero di lavoratori molto superiore alla quota disponibile costituisce un elemento rilevante nella verifica della concreta capacità economica di sostenere gli obblighi derivanti dalle assunzioni, soprattutto quando il richiedente non fornisca una giustificazione adeguata del fabbisogno e della copertura finanziaria.
- Il riesame selettivo di altre istanze presentate dal medesimo soggetto, con accoglimento di alcune e rigetto di altre, può corroborare l'assenza di un atteggiamento amministrativo preclusivo e la natura concreta e differenziata della valutazione effettuata.
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