Cassazione Penale, Ordinanza n. 02365/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per evasione. Il ricorrente denunciava formalmente violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'elemento psicologico del reato, sostenendo in sostanza che mancasse la volontà e consapevolezza dell'allontanamento dal domicilio perché si era allontanato per motivi di salute e stava rientrando a casa dopo essere stato al pronto soccorso, dove però non era stato visitato. La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, già giudicate in modo non illogico dai giudici di merito, i quali avevano escluso la presenza di elementi idonei a escludere la volontarietà dell'evasione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e vizi motivazionali sull'elemento soggettivo, fossero dirette a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione di merito ritenuta non illogica sulla sussistenza del delitto di evasione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Integra il delitto di evasione la condotta di allontanamento dal domicilio compiuta con volontà e consapevolezza; la verifica della sussistenza dell'elemento psicologico, se già congruamente compiuta dal giudice di merito, non può essere sovvertita in cassazione mediante una richiesta di rivalutazione del fatto.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una denuncia di violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze probatorie.
- Quando la motivazione dei giudici di merito è logicamente coerente e dà conto dell'esistenza del dolo nel reato di evasione, il ricorso che contesti solo la lettura dei fatti è inammissibile.
- Ai fini dell'evasione, un generico richiamo a esigenze di salute non è sufficiente, da solo, a escludere la volontà e consapevolezza dell'allontanamento dal domicilio, se le concrete modalità del fatto depongono per la sussistenza della condotta tipica.
Come è indicizzato
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