Ordinanza n. 24/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Determinazione Dirigenziale n. 267 del 7 aprile 2025 con la quale il Responsabile del Servizio Autonomo Agricoltura e Servizi all’Impresa del Comune di Noicattaro, all’esito della procedura attivata con l’Avviso Pubblico del 26 agosto 2024 per l’assegnazione di 11 lotti nell’alveo del Piano degli Insediamenti Produttivi Comunali (P.I.P.), ha approvato la “graduatoria definitiva” assegnando i lotti G17 e G18 alla Biouva Società Agricola S.r.l. invece che all’Impresa Marino Scarpelli (comunicata al ricorrente con nota del 19 novembre 2025).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva per l'assegnazione di lotti del Piano degli Insediamenti Produttivi, nella parte in cui attribuisce i lotti G17 e G18 a un'altra impresa
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale che ha approvato la graduatoria definitiva relativa all'assegnazione di 11 lotti nell'ambito del Piano degli Insediamenti Produttivi comunali, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha dedotto l'illegittimità e il carattere discriminatorio del criterio premiale previsto dall'art. 8, lett. d), dell'avviso pubblico, che attribuiva 15 punti alle imprese femminili. Secondo il ricorrente, tale criterio avrebbe inciso sull'assegnazione dei lotti G17 e G18, attribuiti a un'altra impresa anziché a lui.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di cognizione sommaria, ha ritenuto che l'inserimento del criterio premiale a favore delle imprese femminili non apparisse né assolutamente irragionevole né manifestamente arbitrario, essendo finalizzato a favorire l'accesso alle attività economiche private di categorie tradizionalmente svantaggiate secondo logiche di azione positiva riconosciute dall'ordinamento. Il giudice ha inoltre rilevato che il criterio è coerente con il principio di pari opportunità e che la valutazione della sua eventuale illegittimità, anche in rapporto ai 15 punti assegnati rispetto agli altri criteri della procedura, richiede un approfondimento riservato alla fase di merito. È stato ritenuto insussistente anche il periculum in mora: la posizione del ricorrente non prevale su quella dell'impresa controinteressata né sull'interesse pubblico alla celere conclusione della procedura e alla realizzazione degli insediamenti produttivi. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura della controversia e del contenuto delle difese.
Norme richiamate
art. 8, lett. d), dell'Avviso pubblico
attribuzione di 15 punti alle imprese femminili
Il criterio premiale è stato ritenuto, nella fase cautelare, non manifestamente irragionevole o arbitrario, in quanto riconducibile a finalità di azione positiva e di promozione delle pari opportunità.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare, un criterio premiale volto a favorire l'accesso alle attività economiche di categorie tradizionalmente svantaggiate non può essere sospeso quando non risulti, prima facie, assolutamente irragionevole o manifestamente arbitrario.
- La legittimità di un criterio premiale deve essere valutata anche in rapporto al peso concreto del punteggio attribuito rispetto agli altri criteri della procedura; tale verifica può richiedere un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare.
- Il periculum in mora non sussiste quando l'interesse del partecipante pretermesso non prevale sulla posizione del controinteressato e sull'interesse pubblico alla celere conclusione della procedura e alla realizzazione degli interventi programmati.
- Il bilanciamento cautelare degli interessi deve considerare congiuntamente la posizione del ricorrente, quella del controinteressato e l'interesse pubblico alla prosecuzione e alla conclusione della procedura amministrativa.
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