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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07229/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'appello avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva dichiarato il ricorrente socialmente pericoloso e aveva applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni 3 in relazione alla condanna (Corte d'appello di Reggio Calabria, sent. n. 348/2020). Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 202 e 203 c.p. e degli artt. 579 e 580 c.p.p., lamentando un illegittimo automatismo: il Tribunale avrebbe fatto discendere la pericolosità sociale dalle informazioni contenute nel decreto ministeriale di proroga del regime 41-bis del 30/01/2024 e dalla qualificazione in regime differenziato, senza un concreto e attuale accertamento ai sensi dell'art. 133 c.p., trascurando elementi favorevoli (lunga detenzione senza sanzioni disciplinari, buona condotta, problemi di salute, assenza di procedimenti pendenti, proposte di impiego/volontariato) e collegando in via presuntiva la gravità del reato alla attualità del pericolo di reiterazione criminosa.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia correttamente applicato i principi costituzionali e la normativa vigente, effettuando un esame concreto e motivato della sussistenza della pericolosità attuale secondo i parametri dell'art. 133 c.p.: gravità dei fatti, ruolo apicale del ricorrente nel clan, persistente operatività del sodalizio, mancata dissociazione e assenza di collaborazione. Le informazioni contenute nel decreto ministeriale e nel provvedimento 41-bis sono state ritenute rilevanti e funzionali alla valutazione complessiva, non usate come mera presunzione automatica. Conseguentemente il rigetto dell'appello e la misura di sicurezza sono stati confermati e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese (pronuncia di inammissibilità con conseguente condanna alle spese processuali).

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ordinamento penitenziario

    Decreto ministeriale del 30/01/2024 di proroga del regime fino al 30/1/2026

    Le informazioni e le conseguenze connesse al regime 41-bis possono concorrere, come elementi di fatto, alla valutazione della pericolosità, ma non costituiscono di per sé prova automatica dell'attualità della pericolosità sociale

  • art. 202 cod. pen.

    Richiama i presupposti per l'accertamento della qualifica di persona socialmente pericolosa; va applicato in combinazione con l'art. 133 c.p. per valutare la probabilità di reiterazione

  • art. 203 cod. pen.

    Disciplina le misure di sicurezza personali; richiede un accertamento concreto della pericolosità sociale prima dell'applicazione

  • art. 579 cod. proc. pen.

    Norma processuale citata dal ricorrente nell'ambito dei motivi di impugnazione; la Corte non ha ritenuto fondata la censura attinente a vizi procedurali dell'istruttoria

  • art. 580 cod. proc. pen.

    Analogamente al precedente, richiamata nel motivo di ricorso; la Corte ha ritenuto il procedimento e la motivazione conformi ai requisiti di legge

  • art. 133 cod. pen.

    Parametro centrale per la valutazione della pericolosità sociale: la Corte ha condiviso che la gravità del reato, il ruolo apicale, la persistenza dell'operatività del sodalizio e l'assenza di dissociazione sono elementi idonei a fondare la valutazione della probabilità di commissione di nuovi reati

  • art. 417 cod. pen.

    Richiamato nella giurisprudenza di riferimento per illustrare la storia normativa sulle presunzioni di pericolosità; la Corte ha sottolineato che le presunzioni automatiche sono state superate dalle modifiche legislative e dalla giurisprudenza costituzionale

  • art. 204 cod. pen. (storia normativa)

    Riferimento storico per spiegare l'evoluzione legislativa: l'abrogazione di disposizioni che creavano presunzioni ha imposto l'obbligo di un accertamento concreto della pericolosità

  • legge 10 ottobre 1986, n. 633 (cd. legge Gozzini)

    Ha introdotto l'obbligo che le misure di sicurezza siano ordinate previo accertamento della pericolosità sociale, eliminando le presunzioni legali generalizzate

  • art. 31, comma 2, legge n. 633/1986

    Precisa che le misure di sicurezza personali sono ordinate solo dopo accertamento che l'autore del fatto sia persona socialmente pericolosa; principio ribadito nella valutazione del caso

  • art. 679 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa come norma procedurale per la valutazione dell'applicazione differita della misura di sicurezza al momento dell'espiazione; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adempiuto all'onere di valutazione richiesto

  • Giurisprudenza costituzionale citata (es. sent. Corte cost. n. 66/2023, n. 22/2022, n. 197/2021, n. 253/2019)

    La Corte ha ripercorso i principi costituzionali: le misure di sicurezza hanno funzione di contenimento della pericolosità e richiedono accertamento della sua attualità sia al momento dell'applicazione sia della esecuzione; le pronunce più recenti sono state considerate nel corretto bilanciamento tra diritto e pericolo sociale

Massime di principio

  • La misura di sicurezza personale (es. libertà vigilata) richiede un accertamento concreto e attuale della pericolosità sociale secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; non è ammesso un automatismo derivante dalla sola gravità del reato
  • Informazioni connesse al regime 41-bis e ai decreti ministeriali possono essere valutate come elementi di fatto nella formazione del giudizio di pericolosità, ma non sostituiscono l'obbligo di motivazione e l'accertamento individualizzato
  • Il ruolo apicale nell'organizzazione criminale, la persistente operatività del sodalizio e la mancata dissociazione o collaborazione sono indici assai rilevanti che possono integrare la prova della attualità della pericolosità
  • Elementi favorevoli quali buona condotta carceraria, problemi di salute, assenza di procedimenti pendenti o proposte di reinserimento sociale sono rilevanti e devono essere esaminati, ma non automaticamente prevalgono se sussistono forti indizi contrari
  • Se le deduzioni difensive sono reiterative e già esaminate nei gradi precedenti, il ricorso può essere dichiarato inammissibile; il rimedio cassazionale non vale per rinnovare questioni già risolte quando la motivazione è congrua
  • La giurisprudenza costituzionale ha definitivamente escluso presunzioni legali generalizzate di pericolosità: ogni misura di sicurezza richiede motivazione concreta basata su elementi attuali

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