Cassazione Penale, Sentenza n. 07229/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'appello avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva dichiarato il ricorrente socialmente pericoloso e aveva applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni 3 in relazione alla condanna (Corte d'appello di Reggio Calabria, sent. n. 348/2020). Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 202 e 203 c.p. e degli artt. 579 e 580 c.p.p., lamentando un illegittimo automatismo: il Tribunale avrebbe fatto discendere la pericolosità sociale dalle informazioni contenute nel decreto ministeriale di proroga del regime 41-bis del 30/01/2024 e dalla qualificazione in regime differenziato, senza un concreto e attuale accertamento ai sensi dell'art. 133 c.p., trascurando elementi favorevoli (lunga detenzione senza sanzioni disciplinari, buona condotta, problemi di salute, assenza di procedimenti pendenti, proposte di impiego/volontariato) e collegando in via presuntiva la gravità del reato alla attualità del pericolo di reiterazione criminosa.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia correttamente applicato i principi costituzionali e la normativa vigente, effettuando un esame concreto e motivato della sussistenza della pericolosità attuale secondo i parametri dell'art. 133 c.p.: gravità dei fatti, ruolo apicale del ricorrente nel clan, persistente operatività del sodalizio, mancata dissociazione e assenza di collaborazione. Le informazioni contenute nel decreto ministeriale e nel provvedimento 41-bis sono state ritenute rilevanti e funzionali alla valutazione complessiva, non usate come mera presunzione automatica. Conseguentemente il rigetto dell'appello e la misura di sicurezza sono stati confermati e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese (pronuncia di inammissibilità con conseguente condanna alle spese processuali).
Norme richiamate
art. 41-bis Ordinamento penitenziario
Decreto ministeriale del 30/01/2024 di proroga del regime fino al 30/1/2026
Le informazioni e le conseguenze connesse al regime 41-bis possono concorrere, come elementi di fatto, alla valutazione della pericolosità, ma non costituiscono di per sé prova automatica dell'attualità della pericolosità sociale
art. 202 cod. pen.
Richiama i presupposti per l'accertamento della qualifica di persona socialmente pericolosa; va applicato in combinazione con l'art. 133 c.p. per valutare la probabilità di reiterazione
art. 203 cod. pen.
Disciplina le misure di sicurezza personali; richiede un accertamento concreto della pericolosità sociale prima dell'applicazione
art. 579 cod. proc. pen.
Norma processuale citata dal ricorrente nell'ambito dei motivi di impugnazione; la Corte non ha ritenuto fondata la censura attinente a vizi procedurali dell'istruttoria
art. 580 cod. proc. pen.
Analogamente al precedente, richiamata nel motivo di ricorso; la Corte ha ritenuto il procedimento e la motivazione conformi ai requisiti di legge
art. 133 cod. pen.
Parametro centrale per la valutazione della pericolosità sociale: la Corte ha condiviso che la gravità del reato, il ruolo apicale, la persistenza dell'operatività del sodalizio e l'assenza di dissociazione sono elementi idonei a fondare la valutazione della probabilità di commissione di nuovi reati
art. 417 cod. pen.
Richiamato nella giurisprudenza di riferimento per illustrare la storia normativa sulle presunzioni di pericolosità; la Corte ha sottolineato che le presunzioni automatiche sono state superate dalle modifiche legislative e dalla giurisprudenza costituzionale
art. 204 cod. pen. (storia normativa)
Riferimento storico per spiegare l'evoluzione legislativa: l'abrogazione di disposizioni che creavano presunzioni ha imposto l'obbligo di un accertamento concreto della pericolosità
legge 10 ottobre 1986, n. 633 (cd. legge Gozzini)
Ha introdotto l'obbligo che le misure di sicurezza siano ordinate previo accertamento della pericolosità sociale, eliminando le presunzioni legali generalizzate
art. 31, comma 2, legge n. 633/1986
Precisa che le misure di sicurezza personali sono ordinate solo dopo accertamento che l'autore del fatto sia persona socialmente pericolosa; principio ribadito nella valutazione del caso
art. 679 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa come norma procedurale per la valutazione dell'applicazione differita della misura di sicurezza al momento dell'espiazione; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adempiuto all'onere di valutazione richiesto
Giurisprudenza costituzionale citata (es. sent. Corte cost. n. 66/2023, n. 22/2022, n. 197/2021, n. 253/2019)
La Corte ha ripercorso i principi costituzionali: le misure di sicurezza hanno funzione di contenimento della pericolosità e richiedono accertamento della sua attualità sia al momento dell'applicazione sia della esecuzione; le pronunce più recenti sono state considerate nel corretto bilanciamento tra diritto e pericolo sociale
Massime di principio
- La misura di sicurezza personale (es. libertà vigilata) richiede un accertamento concreto e attuale della pericolosità sociale secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; non è ammesso un automatismo derivante dalla sola gravità del reato
- Informazioni connesse al regime 41-bis e ai decreti ministeriali possono essere valutate come elementi di fatto nella formazione del giudizio di pericolosità, ma non sostituiscono l'obbligo di motivazione e l'accertamento individualizzato
- Il ruolo apicale nell'organizzazione criminale, la persistente operatività del sodalizio e la mancata dissociazione o collaborazione sono indici assai rilevanti che possono integrare la prova della attualità della pericolosità
- Elementi favorevoli quali buona condotta carceraria, problemi di salute, assenza di procedimenti pendenti o proposte di reinserimento sociale sono rilevanti e devono essere esaminati, ma non automaticamente prevalgono se sussistono forti indizi contrari
- Se le deduzioni difensive sono reiterative e già esaminate nei gradi precedenti, il ricorso può essere dichiarato inammissibile; il rimedio cassazionale non vale per rinnovare questioni già risolte quando la motivazione è congrua
- La giurisprudenza costituzionale ha definitivamente escluso presunzioni legali generalizzate di pericolosità: ogni misura di sicurezza richiede motivazione concreta basata su elementi attuali
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07063/2026 del 23/02/2026
- Sentenza penale · 23 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07064/2026 del 23/02/2026
- Sentenza penale · 23 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07065/2026 del 23/02/2026
- Sentenza penale · 23 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07066/2026 del 23/02/2026
- Sentenza penale · 23 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07067/2026 del 23/02/2026
- Sentenza penale · 23 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 07068/2026 del 23/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →