Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-854/19

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 2 settembre 2021. — Vodafone GmbH contro Bundesrepublik Deutschland. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Köln. — Rinvio pregiudiziale – Comunicazioni elettroniche – Regolamento (UE) 2015/2120 – Articolo 3 – Accesso a un’Internet aperta – Articolo 3, paragrafo 1 – Diritti degli utenti finali – Articolo 3, paragrafo 2 – Divieto di accordi e di pratiche commerciali che limitano l’esercizio dei diritti degli utenti finali – Articolo 3, paragrafo 3 – Obbligo di trattamento equo e non discriminatorio del traffico – Possibilità di attuare misure di gestione ragionevole del traffico – Opzione tariffaria supplementare cosiddetta a “tariffa zero” – Esclusione della “tariffa zero” in caso di roaming. — Causa C-854/19

Giurisprudenza europea62019CJ0854

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte è stata chiamata a valutare un’offerta mobile Vodafone con opzioni “tariffa zero” valide sul territorio nazionale ma limitate in roaming, alla luce del regolamento sul roaming e del regolamento 2015/2120 sull’Internet aperta. La Corte ha ritenuto decisivo l’articolo 3 del regolamento 2015/2120: una pratica di “tariffa zero” costituisce una distinzione del traffico fondata su considerazioni commerciali e viola l’obbligo di trattamento equo e non discriminatorio. Di conseguenza, anche la limitazione dell’uso in roaming derivante da tale opzione è incompatibile con il diritto dell’Unione.

Accesso a Internet aperta e roaming: compatibilità con il regolamento 2015/2120 di un’opzione tariffaria a “tariffa zero” che limita l’uso in roaming

La questione giuridica

Se gli articoli 6 bis e 6 ter del regolamento sul roaming, in combinato disposto con le pertinenti definizioni e con il regolamento di esecuzione 2016/2286, ostino a che un’opzione tariffaria a “tariffa zero” comporti, in roaming, la detrazione del traffico o l’applicazione di limiti/fair use; e, più in generale, se una limitazione dell’utilizzo in roaming derivante dall’attivazione di una simile opzione sia compatibile con il diritto dell’Unione.

Principio di diritto

L’articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2120 osta a una pratica commerciale di “tariffa zero” che, basata su considerazioni economiche, favorisca specifiche applicazioni o servizi e, se ciò comporta una limitazione dell’uso in roaming, tale limitazione è incompatibile con gli obblighi di trattamento equo e non discriminatorio del traffico di cui all’articolo 3, paragrafo 3, indipendentemente dalla configurazione contrattuale dell’offerta o dalle regole di utilizzo previste per il roaming.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) 2015/2120
  • Regolamento (UE) n. 531/2012
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286
  • Direttiva 2002/22/CE

Accesso a Internet aperta e limitazione del roaming in caso di “tariffa zero”

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgericht Köln in una controversia tra Vodafone GmbH e la Bundesnetzagentur, concernente la legittimità di opzioni tariffarie di tipo “tariffa zero” e delle relative condizioni di utilizzo in roaming. La Corte si concentra principalmente sull’interpretazione dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2120, relativo alla salvaguardia dell’accesso a un’Internet aperta.

Fatti e procedimento principale

Vodafone offriva ai clienti, in aggiunta al piano tariffario di base, opzioni gratuite denominate “Vodafone Pass” (Video Pass, Music Pass, Chat Pass e Social Pass). Tali opzioni consentivano, in Germania, di utilizzare determinati servizi di imprese partner senza che il traffico dati consumato fosse detratto dal volume del piano base. All’estero, invece, il traffico relativo a tali servizi veniva detratto dal piano base; inoltre, in prospettiva, Vodafone prevedeva l’applicazione di un limite di 5 GB mensili in roaming per ciascuna opzione.

Con decisione del 15 giugno 2018, la Bundesnetzagentur ha ritenuto che la mancata detrazione del traffico all’estero e il limite di utilizzo di 5 GB fossero contrari, rispettivamente, agli articoli 6 bis e 6 ter del regolamento sul roaming, in combinato disposto con le pertinenti disposizioni di dettaglio e di esecuzione, e ha vietato l’uso delle opzioni nella misura in cui esse risultavano incompatibili con tali norme. Vodafone ha impugnato tale decisione dinanzi al giudice amministrativo di Colonia.

Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se:

  • la tariffa di base e l’opzione “tariffa zero” dovessero essere considerate insieme come un unico servizio di roaming regolamentato;
  • la detrazione del traffico in roaming potesse equivalere a un sovrapprezzo vietato;
  • potessero applicarsi politiche di utilizzo corretto (fair use policy) all’opzione tariffaria o al pacchetto complessivo;
  • l’opzione stessa potesse essere qualificata come pacchetto dati illimitato ai sensi della disciplina di esecuzione.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il regolamento (UE) 2015/2120, specie l’articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, nonché i considerando 6, 8 e 9;
  • il regolamento (UE) n. 531/2012 sul roaming, come modificato dal regolamento 2015/2120, in particolare gli articoli 6 bis e 6 ter;
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286, in particolare l’articolo 4, paragrafo 2;
  • l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva preliminarmente che una opzione a “tariffa zero” è una pratica commerciale mediante la quale alcuni contenuti o applicazioni di partner del fornitore non vengono computati nel volume dati del piano base. Una simile pratica, pur potendo accrescere l’attrattiva commerciale dell’offerta, incide sulla neutralità del traffico Internet.

Richiamando la sentenza Telenor Magyarország, la Corte ribadisce che l’articolo 3 del regolamento 2015/2120 impone ai fornitori di servizi di accesso a Internet un obbligo generale di trattamento equo, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze. Tale obbligo non può essere derogato né da accordi contrattuali con gli utenti né da pratiche commerciali del fornitore.

La Corte precisa inoltre che le misure di gestione ragionevole del traffico sono ammissibili solo se basate su requisiti tecnici obiettivamente diversi di specifiche categorie di traffico e non su considerazioni di ordine commerciale. Nel caso di una “tariffa zero”, la distinzione tra traffico verso servizi partner e altro traffico deriva invece da una logica commerciale: il traffico verso determinate applicazioni viene favorito rispetto ad altro traffico. Questo è sufficiente a integrare una violazione dell’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, del regolamento 2015/2120.

La Corte aggiunge che l’illegittimità di tale pratica non dipende dal fatto che l’utente possa continuare ad accedere ai servizi partner dopo il superamento del bundle base, né dal fatto che l’opzione sia offerta gratuitamente o a pagamento. Né rileva che la limitazione in roaming derivi da condizioni contrattuali specifiche: se l’opzione “tariffa zero” è incompatibile con l’articolo 3, paragrafo 3, anche le sue conseguenze in roaming lo sono.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2120 deve essere interpretato nel senso che una limitazione dell’utilizzo in roaming, conseguente all’attivazione di un’opzione tariffaria cosiddetta a “tariffa zero”, è incompatibile con gli obblighi derivanti dal paragrafo 3 di tale articolo.

Principi affermati

  • Le pratiche di “tariffa zero” fondano una distinzione del traffico su basi commerciali e non su requisiti tecnici obiettivamente diversi.
  • L’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento 2015/2120 impone un trattamento uniforme del traffico che non può essere eluso con accordi commerciali o con la configurazione tariffaria dell’offerta.
  • Se una limitazione del roaming è conseguenza dell’attivazione di una “tariffa zero”, essa è incompatibile con il diritto dell’Unione sulla neutralità della rete.

Come è indicizzato

Materiecomunicazioni elettronicheinternet apertaroamingneutralità della retepratiche commerciali tariffarie

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.