Ordinanza n. 3221/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3266 del 27 aprile 2026, di reiezione di un precedente ricorso in appello
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per revocazione, previa sospensione cautelare dell’efficacia della sentenza impugnata, prospettando un errore di fatto revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. e dell’art. 106 c.p.a. La domanda cautelare si fondava, in particolare, sull’asserita sopravvenienza di una sentenza di assoluzione, ritenuta rilevante ai fini della rivalutazione della sua posizione in materia di rinnovo del permesso di soggiorno.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l’istanza cautelare per manifesta infondatezza del fumus. Nei limiti propri della fase cautelare, ha escluso la sussistenza di elementi idonei a configurare un errore di fatto revocatorio rilevante. Ha affermato che le sopravvenienze fattuali, al pari di quelle normative, devono essere considerate dall’amministrazione nel corso del procedimento, dalla presentazione dell’istanza fino all’adozione del provvedimento conclusivo; il sindacato giurisdizionale di legittimità riguarda invece il provvedimento quale risultante al momento della sua adozione, secondo il principio tempus regit actum. La sopravvenuta sentenza di assoluzione avrebbe dovuto essere fatta valere nell’ambito di un’eventuale nuova istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, nella quale l’amministrazione avrebbe potuto procedere a una valutazione aggiornata della situazione complessiva dell’interessato. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 3.000, oltre accessori, in favore delle amministrazioni costituite.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare in appello; la domanda cautelare è stata esaminata con riferimento alla sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.
art. 106 c.p.a.
Richiama i casi di revocazione delle sentenze del giudice amministrativo, inclusa la revocazione per errore di fatto prevista dall’art. 395, n. 4, c.p.c.
art. 395, n. 4, c.p.c.
L’errore di fatto revocatorio prospettato deve essere rilevante e non può essere integrato dalla mera sopravvenienza di fatti successivi alla decisione, i quali devono essere valutati dall’amministrazione nel procedimento o in una nuova istanza.
Massime di principio
- Le sopravvenienze di fatto e di diritto intervenute nel corso del procedimento amministrativo devono essere considerate dall’amministrazione fino all’adozione del provvedimento conclusivo.
- In applicazione del principio tempus regit actum, il giudizio di legittimità amministrativa valuta il provvedimento con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione.
- La sopravvenienza di una sentenza di assoluzione successiva al provvedimento amministrativo e alla decisione giudiziale non integra, di per sé, un errore di fatto revocatorio; essa deve essere rappresentata nell’ambito di una nuova istanza, affinché l’amministrazione possa effettuare una valutazione aggiornata della situazione dell’interessato.
- La manifesta infondatezza del fumus boni iuris della revocazione comporta l’inammissibilità della domanda cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.
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