Ordinanza n. 375/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di correzione dell’elaborato scritto dell’esame di abilitazione forense, con attribuzione del punteggio di 15/30, giudizio negativo e non ammissione alle prove successive
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il verbale di adunanza della sottocommissione che aveva corretto il suo elaborato dell’esame di abilitazione alla professione forense, sessione 2025, attribuendo il punteggio di 15/30, nonché il giudizio di insufficienza, il provvedimento di non ammissione alle prove successive e gli atti presupposti relativi ai criteri di valutazione, all’assegnazione degli elaborati, all’organizzazione delle sedute e alla composizione della commissione. Ha dedotto, tra l’altro, l’illegittimità della correzione da parte di una sottocommissione priva della componente accademica, l’illegittimità o insufficienza della motivazione espressa mediante voto numerico, nonché l’erroneità della valutazione dell’elaborato, anche alla luce di un parere pro veritate. In memoria ha inoltre prospettato una questione di legittimità costituzionale.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo insussistenti sufficienti elementi di fondatezza. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la censura non considera l’art. 3, comma 1, del d.l. 13 marzo 2021, n. 31, disposizione successiva alla giurisprudenza richiamata dal ricorrente; la questione di legittimità costituzionale prospettata è stata ritenuta manifestamente infondata dalla giurisprudenza amministrativa. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha richiamato il principio dell’autosufficienza del voto numerico e ha osservato che, nel caso concreto, la commissione aveva indicato mediante apposite spunte nel verbale di correzione i profili dell’elaborato ritenuti carenti. Tali indicazioni erano contenute nel verbale depositato con il ricorso e non costituivano integrazione postuma della motivazione. Quanto al terzo motivo, il TAR ha ricordato che la valutazione delle commissioni d’esame costituisce esercizio di ampia e qualificata discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali o manifesta illogicità ed erroneità rilevabile esternamente e ictu oculi dagli atti. Nel caso concreto tale soglia non risultava superata; pertanto il parere pro veritate non poteva sostituire la valutazione della commissione. L’istanza cautelare è stata respinta e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, d.l. 13 marzo 2021, n. 31
La censura relativa alla composizione o alle modalità di operatività della sottocommissione deve confrontarsi con la disciplina introdotta dalla disposizione; la giurisprudenza anteriore non è sufficiente a fondare la domanda cautelare.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale, che nel caso concreto è stata respinta per carenza di sufficienti elementi di fondatezza.
Massime di principio
- Nella valutazione cautelare delle censure relative alla composizione e alle modalità di funzionamento delle commissioni d’esame, il giudice deve applicare la disciplina vigente al momento della procedura, senza ritenere decisive pronunce giurisprudenziali anteriori all’introduzione di una nuova disposizione normativa.
- Il voto numerico espresso dalla commissione d’esame è, in linea generale, idoneo a esternare la motivazione della valutazione; quando il verbale di correzione contiene anche specifiche indicazioni, quali spunte riferite ai profili carenti dell’elaborato, tali indicazioni integrano la motivazione contestuale e non costituiscono motivazione postuma.
- Le valutazioni delle commissioni d’esame costituiscono espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto per travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali o manifesta illogicità ed erroneità riconoscibile ab externo e ictu oculi dagli atti.
- Un parere pro veritate prodotto dal candidato non può sostituire la valutazione tecnico-discrezionale della commissione d’esame, in assenza della dimostrazione di un vizio di legittimità immediatamente percepibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 1466/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 1416/2026 - Roma, Sezione 5
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 1421/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 4228/2026 - Roma, Sezione 4T
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 4230/2026 - Roma, Sezione 4T
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 4231/2026 - Roma, Sezione 4T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →