Cassazione Penale, Ordinanza n. 10133/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato il rigetto dell'istanza di continuazione in sede esecutiva e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale che aveva rigettato, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., la richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva tra reati di falso e contro il patrimonio già definiti con due sentenze. Secondo il giudice dell'esecuzione, non vi erano elementi di novità idonei a superare un precedente rigetto di analoga istanza. In particolare, la difesa aveva valorizzato un disturbo di personalità documentalmente attestato, ma il Tribunale ha ritenuto che tale elemento non fosse realmente nuovo e che mancasse una correlazione temporale sufficiente tra il disturbo, emerso con riferimento a fatti del 2014, e i reati commessi nel 2008-2009. Nel ricorso si denunciavano vizio di motivazione e violazione di legge, ma tali censure sono state ritenute dalla Corte meramente assertive e confutative.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
norma che consente di chiedere in sede esecutiva l'applicazione della continuazione tra reati già giudicati; la Corte rileva che il giudice può negarla quando l'elemento sopravvenuto non presenti effettiva novità rispetto a precedente decisione.
art. 616 c.p.p.
base delle conseguenti statuizioni economiche in caso di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva può essere respinta quando il presunto elemento sopravvenuto non sia realmente nuovo rispetto a una precedente decisione reiettiva.
- La mera allegazione di un disturbo di personalità, senza elementi concreti che ne dimostrino la collocazione temporale e la riferibilità ai fatti-reato, non è sufficiente a fondare la correlazione richiesta per la continuazione.
- In cassazione, censure di vizio di motivazione e violazione di legge che si limitino ad affermazioni assertive o meramente confutative sono inammissibili.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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