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Sentenza

Sentenza n. 2527/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento: a) della Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL Caserta n. 269 del 17.2.2023 di presa d'atto dei lavori della commissione esaminatrice e di pubblicazione della graduatoria finale di merito relativamente all'Avviso pubblico, per titoli, per l'assunzione a tempo determinato - con rapporto di lavoro subordinato della durata di un anno eventualmente rinnovabile - di n. 30 Operatori Specializzati-Autisti di Ambulanza, ctg. ‘B', livello economico ‘BS', nella parte in cui “il candidato Fiorelli Luca deve essere escluso in quanto in base alla documentazione allegata all'istanza di partecipazione, non risulta la qualifica di autista soccorritore così come richiesto dal bando di avviso”; b) ove e per quanto occorra, di ogni altro atto prodromico e conseguenziale, se ed in quanto lesivo dei diritti ed interessi della ricorrente e, segnatamente dello stesso Avviso pubblico.

Giustizia amministrativa202301354

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla graduatoria finale di merito per mancata dimostrazione della qualifica di autista soccorritore

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la deliberazione dell'ASL Caserta recante la presa d'atto dei lavori della commissione esaminatrice e la pubblicazione della graduatoria finale relativa all'avviso pubblico per l'assunzione a tempo determinato di trenta operatori specializzati-autisti di ambulanza. L'esclusione era motivata dalla mancata risultanza, nella documentazione allegata alla domanda, della qualifica di autista soccorritore richiesta dall'avviso. Nel giudizio l'amministrazione ha sostenuto l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso. In sede cautelare il TAR aveva ritenuto insussistente il fumus boni iuris, osservando che le esperienze lavorative dichiarate non erano sufficienti, da sole, a integrare il quinquennio richiesto e che non sussisteva l'obbligo di attivare il soccorso istruttorio, poiché il ricorrente aveva omesso di dichiarare, entro il termine di presentazione delle domande, il requisito o titolo successivamente invocato. L'attestazione allegata, relativa a generica attività di volontariato svolta presso un'associazione, non era stata richiamata nella domanda e non dimostrava il requisito richiesto senza introdurre ex post un elemento nuovo, in violazione della par condicio. Prima della decisione di merito, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La dichiarazione espressa del ricorrente è stata ritenuta indicativa di una situazione di fatto o di diritto sopravvenuta che rende certa e definitiva l'inutilità della pronuncia di merito, essendo venuta meno l'utilità concreta perseguibile attraverso l'annullamento dell'esclusione. Il Collegio non ha quindi deciso definitivamente nel merito le censure contro l'esclusione, ferma la valutazione cautelare già resa circa l'insufficienza delle esperienze dichiarate e l'inapplicabilità del soccorso istruttorio per integrare tardivamente un requisito non dichiarato. Le spese sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    il sopravvenuto difetto di interesse determina l'improcedibilità del ricorso

    La sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione, espressamente dichiarata dal ricorrente e idonea a rendere inutile la sentenza, impone la declaratoria di improcedibilità.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento in relazione alla definizione del giudizio, senza ulteriore interpretazione specifica.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato, senza ulteriore interpretazione specifica.

Massime di principio

  • La dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso quando evidenzia una situazione sopravvenuta che rende certa e definitiva l'inutilità della pronuncia giudiziale.
  • Il soccorso istruttorio, nelle procedure selettive, consente di regolarizzare documentazione o dichiarazioni incomplete, ma non di introdurre dopo la scadenza del termine un requisito o un titolo non dichiarato e non altrimenti evincibile dalla domanda e dagli allegati, poiché ciò altererebbe la par condicio tra i candidati.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseSoccorso istruttorioLegittimazione e interesse a ricorrere

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