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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42566/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente contestava l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla sua istanza di detrazione di un periodo di custodia cautelare di dieci mesi e diciannove giorni (patito in un procedimento conclusosi con sentenza di assoluzione). Avanzava in particolare la doglianza che, una volta ricondotta la pena residua, scomputando il periodo presofferto, a misura inferiore a quattro anni, la Corte avrebbe dovuto disporre la sospensione temporanea dell'ordine di esecuzione per la carcerazione ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p., per consentirgli di presentare da libero domanda di accesso a misure alternative alla detenzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la Corte d'appello avesse omesso di verificare, alla data di emissione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione, se la pena residua fosse effettivamente inferiore a quattro anni e se pertanto dovesse essere disposta la sospensione dell'esecuzione ex art. 656, comma 5, c.p.p. Ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Roma per un nuovo giudizio, libero nel merito, che accerti le condizioni alla data dell'ordine e, conseguentemente, adotti le statuizioni relative (eventuale sospensione e consequenziali provvedimenti).

Norme richiamate

  • art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

    La norma, nel testo risultante dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 41/2018, impone la declaratoria di temporanea inefficacia dell'ordine di esecuzione per la carcerazione se, scomputato il periodo di custodia cautelare presofferto, la pena residua è inferiore a quattro anni, rendendo necessario consentire al condannato di chiedere da libero l'accesso a misure alternative.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 41 del 2018

    Ha inciso sul testo applicabile dell'art. 656 comma 5 c.p.p., giustificando la necessità della sospensione dell'ordine di esecuzione quando, in seguito a ricalcoli, la pena residua sia sotto la soglia dei quattro anni.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 1, n. 25538 del 10/04/2018, Bosco)

    Richiamata come orientamento conforme che interpreta l'obbligo di sospensione e l'effetto della rideterminazione della pena residua ai fini dell'accesso a misure alternative.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 1, n. 41592 del 13/10/2009, Dello Russo)

    Precedente menzionato a sostegno del principio che la verifica del calcolo della pena e delle sue conseguenze sulla libertà personale deve essere compiuta dal giudice dell'esecuzione.

Massime di principio

  • Se il computo della pena residua, tenendo conto di periodi di detenzione presofferta anche relativi a procedimenti chiusi con sentenza di assoluzione, porta la pena sotto la soglia dei quattro anni, il giudice dell'esecuzione deve valutare la sospensione dell'ordine di esecuzione ex art. 656, comma 5, c.p.p., per permettere la richiesta di misure alternative da parte del condannato.
  • La verifica circa la sussistenza delle condizioni per la sospensione va effettuata rispetto alla situazione alla data di emissione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione; eventuali ricalcoli o rettifiche successivamente effettuate dagli uffici di procura non escludono il dovere del giudice di accertare lo status libertatis al momento rilevante.
  • La mera comunicazione o modifica dell'ordine da parte della Procura generale non consente al giudice di dichiarare automaticamente non luogo a provvedere senza compiere la verifica sostanziale richiesta, ove la sospensione possa incidere direttamente sulla libertà personale del ricorrente.
  • In casi simili è importante produrre documentazione dettagliata sui periodi di detenzione presofferta e chiedere espressamente, oltre alla detrazione, la sospensione temporanea dell'esecuzione per consentire l'accesso a misure alternative, evidenziando il riferimento all'art. 656, comma 5, c.p.p.
  • L'annullamento con rinvio è previsto quando il giudice di merito omette una verifica necessaria sulle condizioni che influenzano lo stato di libertà; il nuovo giudizio potrà confermare o disporre la sospensione e le conseguenti statuizioni.

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