Cassazione Civile, Ordinanza n. 08320/2025 del 29/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consumatore)
La controversia
Una consumatrice aveva promosso un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. chiedendo la restituzione di somme trattenute a titolo di commissioni bancarie e di intermediazione, nonché di costi assicurativi, in relazione a tre contratti di finanziamento estinti anticipatamente. Il tribunale aveva riconosciuto il diritto alla restituzione delle commissioni, negando però il rimborso dei premi assicurativi per ritenuta carenza di legittimazione passiva dell’intermediaria. In appello la società resistente aveva contestato sia la legittimazione passiva, sia la nullità della clausola che escludeva la rimborsabilità dei costi recurring, sia la qualificazione delle commissioni come costi ripetibili. La Corte d’appello aveva accolto l’appello ritenendo che la responsabilità per la mancata distinguibilità tra costi up front e recurring e per la clausola di non rimborsabilità facesse capo alle mandanti finanziatrici e non alla mandataria. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 1388 e 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva escluso erroneamente la riferibilità alla mandataria delle attività di redazione dei contratti e del conteggio estintivo, mentre il rimborso derivava dall’applicazione dell’art. 125 TUB; 2) violazione dei principi in tema di apparenza del diritto, lamentando che la società aveva sempre operato come unico interlocutore della cliente e non aveva contestato tale ruolo fino al giudizio; 3) omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte d’appello non avrebbe considerato che tra le somme versate vi erano anche "commissioni proprie" trattenute dalla mandataria per sé, delle quali avrebbe comunque dovuto restituire la quota non maturata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo motivo e infondato il secondo, ma ha accolto il terzo motivo. Ha rilevato che la censura sull’art. 2697 c.c. era in realtà diretta contro la ricostruzione fattuale della Corte d’appello; ha inoltre escluso la pertinenza del principio di apparenza del diritto, invocato per sostenere la responsabilità del rappresentante e non del falsus procurator. È stato invece ritenuto decisivo il mancato esame della questione relativa alle "commissioni proprie", che la stessa società resistente aveva introdotto nel thema decidendum distinguendole dalle altre componenti di costo e chiedendone, in subordine, la restituzione pro quota se qualificate come non integralmente up front. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 702 bis c.p.c.
indicato come rito con cui era stata introdotta la domanda di rimborso in primo grado
art. 1388 c.c.
richiamato per escludere che gli effetti degli atti compiuti dal rappresentante possano essere automaticamente riferiti al rappresentato in assenza dei presupposti di legge; la Corte rileva però che nel caso concreto la questione andava valutata in relazione alle specifiche commissioni oggetto di domanda
art. 2697 c.c.
la sua violazione è deducibile solo se si contesta la ripartizione dell’onere probatorio, non quando in realtà si critica la valutazione del materiale istruttorio
art. 125 TUB
richiamato quale base normativa del diritto alla riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata, anche nel regime anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 141/2010
art. 33 cod. consumo
richiamato dal giudice di merito per ritenere vessatoria la clausola di non rimborsabilità dei costi
art. 36 cod. consumo
richiamato dal giudice di merito per affermare la nullità della clausola vessatoria di non rimborsabilità dei costi
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma invocata per i motivi di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
norma invocata per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo
Massime di principio
- La censura per violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia attribuito erroneamente l’onere della prova; non è invece idonea a veicolare una critica alla valutazione delle prove o alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- In tema di rappresentanza, il principio dell’apparenza del diritto non può essere utilizzato per imputare al rappresentante una responsabilità che, secondo la prospettazione della parte, sarebbe invece del rappresentato; il principio è eventualmente spendibile per tutelare il terzo nei confronti del falsus procurator, purché ricorrano anche i presupposti del comportamento colposo del soggetto che ha ingenerato l’affidamento.
- Quando la domanda riguarda la ripetizione pro quota dei costi connessi a un finanziamento estinto anticipatamente, il giudice deve esaminare specificamente la natura delle singole componenti di costo dedotte in causa; il mancato apprezzamento di una categoria autonoma di commissioni, introdotta nel thema decidendum e potenzialmente rilevante ai fini della ripetibilità, integra vizio decisivo di omesso esame.
- Nel riparto dei costi di estinzione anticipata del credito, la distinzione tra costi up front e costi recurring deve essere verificabile in modo chiaro e specifico, così da consentire la corretta riduzione del costo totale del credito e l’individuazione delle somme eventualmente non maturate e quindi ripetibili.
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