Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 40043/2025 del 12/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per reati fallimentari. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità penale, ma la censura è stata ritenuta generica e priva di specificità, perché non indicava puntualmente gli elementi critici della motivazione impugnata. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge per asserita estinzione dei reati per prescrizione, sostenendo che il termine sarebbe già maturato; la Corte ha però calcolato che il termine massimo, pari a dodici anni e sei mesi decorrenti dalla sentenza dichiarativa di fallimento del 25 gennaio 2012, con aggiunta di due periodi di sospensione per complessivi 276 giorni, sarebbe scaduto solo il 28 aprile 2025, quindi dopo la decisione di secondo grado. La Corte ha inoltre rilevato che, essendo il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza/genericità dei motivi, il decorso del tempo successivo alla sentenza impugnata non rileva ai fini della prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e quindi privo del requisito di specificità ex art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.; il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato perché la prescrizione non era ancora maturata alla data della sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e non generici; una censura confusa, indeterminata e priva di puntuali rilievi è inammissibile per difetto di specificità.

  • artt. 223, comma 1, 223, comma 2, n. 1), 219, comma 2, nn. 1) e 2), R.D. 267/1942

    reato di cui agli artt. 223, comma 1, con riferimento all'art. 216, comma 1, nn. 1) e 2), e comma 2, 223, comma 2, n.1), 219, comma 2, nn. 1) e 2), R.D. 267/1942

    La sentenza impugnata riguardava una condanna per bancarotta/fattispecie fallimentari con richiamo alle disposizioni della legge fallimentare sugli illeciti dell'imprenditore e degli amministratori.

  • art. 216, comma 1, nn. 1) e 2), e comma 2, R.D. 267/1942

    con riferimento all'art. 216, comma 1, nn. 1) e 2), e comma 2

    È la norma base richiamata per la qualificazione della condotta fallimentare contestata, richiamata nel capo di imputazione e nella conferma della condanna.

  • art. 219, comma 2, nn. 1) e 2), R.D. 267/1942

    219, comma 2, nn. 1) e 2)

    Norma richiamata ai fini del trattamento della fattispecie fallimentare contestata.

  • art. 625 c.p.p.

    condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a contestare la motivazione in modo generico, confuso o indeterminato, senza indicare specificamente gli elementi della sentenza impugnata che si assumono erronei.
  • Il requisito di specificità del ricorso ex art. 581 c.p.p. impone una critica argomentata e puntuale alla decisione impugnata; non basta una caotica esposizione di doglianze.
  • La deduzione della prescrizione deve confrontarsi con il corretto calcolo del termine, comprensivo delle eventuali sospensioni; se il termine non è maturato alla data della sentenza impugnata, il motivo è infondato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni originarie, non rileva il successivo decorso del tempo ai fini della prescrizione nel giudizio di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale
IstitutiPrescrizione del reatoNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.