Ordinanza n. 189/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia e misure cautelari urgenti, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 20.08.2025, con cui il Responsabile del S.U.A.P. del Comune di Salve ha disposto l'immediata sospensione dell'attività di ristorazione presso la struttura denominata “-OMISSIS-” di proprietà della Società ricorrente; - della ordinanza demolizione lavori n. -OMISSIS- adottata dal Responsabile Area Tecnica del Comune di Salve al prot. n. -OMISSIS-del 13.08.2025, notificata in pari data; - di ogni atto presupposto consequenziale o comunque connesso anche se allo stato non conosciuto; e per la condanna del Comune di Salve al risarcimento del danno. Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti dalla Società ricorrente il 16.03.2026: per l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 19.2.2026 (prat. n. -OMISSIS-), con cui il Responsabile Area Tecnica 1 del Comune di Salve ha rigettato la domanda di “permesso di costruire in sanatoria richiesta ai sensi dell’art. 36 bis del DPR n. 380/2001”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sospensione dell’attività di ristorazione, ordinanza di demolizione di opere abusive e, con motivi aggiunti, diniego di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento comunale che disponeva l’immediata sospensione dell’attività di ristorazione presso la struttura, l’ordinanza di demolizione delle opere abusive e gli atti connessi, chiedendo anche il risarcimento del danno. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo diniego della domanda di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. 380/2001. Nella fase cautelare ha sostenuto, in particolare, l’illegittimità del diniego per erronea qualificazione degli interventi come nuova costruzione o variazione essenziale, nonché per difetto di istruttoria e motivazione. La controversia riguardava una struttura originariamente assentita come chiosco-bar con modesti volumi precari, che secondo il Comune sarebbe stata trasformata in un aggregato di dodici moduli prefabbricati o containers collegati e comunicanti, dotato di cucina, sala mescita e sala di somministrazione coperta, con ampliamento significativo e chiusura di spazi esterni. L’area ricade in zona E2 di elevato valore storico-naturalistico, soggetta alle prescrizioni del PUG adottato, al PN3, a pericolosità idraulica alta e a norme che escludono nuove costruzioni; il PN3 richiede inoltre, per eventuali attrezzature balneari, la previa approvazione di uno strumento attuativo. La società contestava altresì la rilevanza edilizia delle vetrate considerate unitariamente con le coperture e la sospensione dell’attività di ristorazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di sommaria delibazione ha ritenuto infondata la censura relativa al diniego di sanatoria, escludendo che gli interventi costituissero una mera difformità minore o una parziale difformità sanabile ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. 380/2001. La trasformazione complessiva della struttura assentita, mediante dodici moduli collegati, cucina, spazi di somministrazione coperti e chiusura di aree esterne, appare integrare una nuova costruzione o una variazione essenziale, in contrasto con il permesso di costruire e con l’autorizzazione paesaggistica. Il Collegio ha inoltre ritenuto non ravvisabile il dedotto difetto di istruttoria e motivazione, poiché il provvedimento comunale aveva indicato il contrasto dell’intervento con la destinazione E2, con le prescrizioni del PUG e del PN3, con l’obbligo di pianificazione attuativa e con la pericolosità idraulica dell’area. Quanto all’attività di ristorazione, il TAR ha richiamato il principio secondo cui la regolarità urbanistico-edilizia dei locali è condizione necessaria per l’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande e deve sussistere prima dell’utilizzo e permanere nel tempo. Ha poi ritenuto che l’impatto edilizio delle vetrate dovesse essere valutato insieme alle coperture e alle altre opere, secondo una considerazione complessiva e non atomistica dell’abuso. È stato infine escluso il periculum in mora: non risultava adottata una nuova ordinanza di demolizione dopo il diniego di sanatoria; la precedente ordinanza riguardava soltanto le opere in essa indicate; il provvedimento di sospensione del 20 agosto 2025 concerneva la sola ristorazione e non il servizio bar; la SCIA sanitaria prodotta indicava il bar e la ristorazione nell’ambito di manifestazioni temporanee, ma non l’attività ordinaria di ristorazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
La sanatoria prevista dalla disposizione non appare applicabile a interventi qualificabili come nuova costruzione o variazione essenziale, anziché come mera difformità minore o parziale difformità.
art. 48 NTA del PUG
non sono ammissibili interventi di nuove costruzioni, ancorché agricole
La disciplina della zona E2 esclude gli interventi di nuova costruzione nell’area interessata.
art. 3, comma 7, l. 287/1991
devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, fatta salva l’irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate
La regolarità urbanistico-edilizia dei locali costituisce condizione per l’esercizio dell’attività di somministrazione e deve preesistere all’utilizzo e permanere nel tempo.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale e consente la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato in presenza dei relativi presupposti.
art. 56 c.p.a.
Il precedente decreto presidenziale ha rigettato le misure cautelari monocratiche richieste dalla società.
Massime di principio
- La sanatoria ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001 non è riferibile a interventi che, per consistenza e trasformazione funzionale della struttura assentita, siano qualificabili come nuova costruzione o variazione essenziale, anziché come mera difformità minore o parziale difformità.
- La qualificazione dell’abuso edilizio deve essere effettuata considerando unitariamente tutte le opere realizzate e il loro impatto complessivo sul territorio; non è consentito isolare singoli elementi, come vetrate o coperture, per escluderne la rilevanza edilizia quando essi siano strutturalmente e funzionalmente connessi.
- La regolarità urbanistico-edilizia dei locali costituisce una condizione necessaria per l’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande, deve sussistere anteriormente all’utilizzo dei locali e deve permanere durante l’esercizio dell’attività.
- In sede cautelare, il periculum in mora non è ravvisabile quando il diniego di sanatoria non sia stato seguito da una nuova ordinanza di demolizione e gli atti già adottati abbiano un oggetto limitato, salvo che sia dimostrato un pregiudizio attuale e concreto ulteriore.
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