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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08516/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che aveva confermato l'accertamento di responsabilità e la decisione sul trattamento sanzionatorio. Il motivo dedotto è stato ritenuto unico e sostanzialmente diretto a contestare la motivazione della corte territoriale: secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe omesso o mal valutato alcuni profili relativi all'accertamento del reato e alla credibilità della versione difensiva, in particolare la giustificazione della presenza nell'abitazione fondata su problemi di sordità e sul mancato ascolto del citofono. In cassazione è stata inoltre prospettata, per la prima volta, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., mentre in appello il tema sarebbe stato dedotto solo in termini di riduzione della pena; il ricorso censurava anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto tali censure generiche, attinenti a valutazioni di merito non riesaminabili in sede di legittimità, e manifestamente infondate quanto alle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generiche le censure rivolte alla motivazione della sentenza di appello, perché dirette a sollecitare una diversa valutazione in fatto dell'accertamento del reato e della credibilità della difesa, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre escluso che la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. potesse essere dedotta per la prima volta in cassazione, essendo la norma già vigente al momento della decisione d'appello e non essendo stata specificamente richiesta in grado di merito; il motivo è stato inoltre giudicato generico rispetto a una questione non dedotta in appello. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la censura è stata reputata manifestamente infondata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se la disciplina era già vigente al momento della decisione di appello e, in mancanza di una specifica richiesta in merito, il giudice di merito non ha un obbligo autonomo di pronunciarsi su di essa.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Preclude la deduzione in cassazione di una questione nuova quando la relativa censura non sia stata ritualmente devoluta nei gradi di merito, secondo quanto affermato dalla Corte con riguardo alla particolare tenuità del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in un nuovo giudizio di merito, poiché le censure che richiedono una diversa lettura degli elementi fattuali o della credibilità delle spiegazioni difensive sono inammissibili se la motivazione della sentenza impugnata è congrua e non illogica.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere prospettata per la prima volta davanti alla Corte di cassazione quando la disciplina era già vigente al momento della decisione di appello e la questione non è stata specificamente introdotta nel giudizio di merito.
  • Se la questione della particolare tenuità del fatto non è stata oggetto di una specifica richiesta in appello, il giudice di merito non è tenuto a pronunciarsi d'ufficio su tale causa di non punibilità.
  • Le doglianze che si limitano a censurare in modo generico la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche sono inammissibili o manifestamente infondate se non confrontano puntualmente le argomentazioni del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

Testo integrale

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