Cassazione Penale, Sentenza n. 40544/2022 del 26/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cillari proponeva un incidente di esecuzione chiedendo la sostituzione dell'ergastolo con la reclusione di 30 anni. L'argomento si fondava sul fatto che, in primo grado, aveva chiesto il rito abbreviato previsto dall'art. 30, comma 1, lett. b), legge n. 479/1999 (che prevedeva la sostituzione dell'ergastolo con 30 anni se il giudizio si fosse celebrato con rito abbreviato), ma poi aveva revocato tale richiesta avvalendosi dell'art. 8 del d.l. n. 341/2000; successivamente erano intervenute pronunce sovranazionali e costituzionali (Corte EDU, sentenza Scoppola; Corte costituzionale nn. 210/2013 e 68/2021) che, secondo il ricorrente, imponevano una rilettura favorevole e l'applicazione del trattamento sanzionatorio piu mite o comunque il riconoscimento che la sua scelta era stata influenzata da interventi legislativi incostituzionali e retroattivi.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che: a) l'incidente era già stato proposto e deciso più volte (preclusive di giudicato); b) le pronunce citate dal ricorrente (in particolare la sentenza della Corte costituzionale n. 68/2021) non innovano la materia penale sostanziale nel senso utile al caso; c) la sentenza Scoppola della Corte EDU e i principi di retroattività in mitius riguardano disposizioni sostanziali (reati e pene) e la riduzione premiale del rito abbreviato ha natura sostanziale solo se il rito si è effettivamente celebrato; d) la revoca della richiesta di rito abbreviato è questione processuale e non sostanziale, perciò non può giustificare la sostituzione automatica dell'ergastolo con 30 anni; e) il giudice dell'esecuzione non è titolato a riesaminare in sede di incidente la legittimità costituzionale di norme processuali ormai non più applicabili al giudizio concluso. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 4.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 30, comma 1, lett. b), legge 16 dicembre 1999, n. 479
Consentiva la richiesta del rito abbreviato anche per reati astrattamente punibili con l'ergastolo stabilendo che, a seguito di giudizio abbreviato, all'ergastolo si sarebbe sostituita la reclusione di 30 anni; principio rilevante solo se il rito abbreviato si è realmente celebrato.
art. 7, comma 2, d.l. 24 novembre 2000, n. 341, conv. dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4
Integrava la disciplina prevedendo che, in caso di ergastolo con isolamento diurno per concorso di reati o reato continuato, fosse sostituito l'ergastolo "semplice"; questioni di retroattività connesse a tale norma sono state oggetto di valutazioni costituzionali e convenzionali, ma non applicabili nel caso in cui il rito abbreviato non sia stato celebrato.
art. 8 d.l. n. 341 del 2000
Attribuiva la facoltà di revocare la richiesta del rito abbreviato; la Corte ha qualificato tale disposizione come normativa processuale/formale e ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione non possa rimettere in discussione, tramite incidente, la legittimità di norme processuali ormai non applicabili al giudizio concluso.
sentenza Corte EDU, Scoppola c. Italia, 17/09/2009
Riconosce la natura sostanziale della diminuente per il rito abbreviato con riferimento al principio di retroattività in mitius; tuttavia i principi risultano applicabili solo quando il rito abbreviato sia effettivamente celebrato e non possono essere estesi automaticamente a questioni processuali relative all'accesso o alla revoca del rito.
sentenza Corte costituzionale n. 210 del 2013
Intervenuta in attuazione delle questioni sollevate dalla giurisprudenza convenzionale; ha inciso sulla disciplina della retroattività ma, secondo la Corte di cassazione, non altera il principio per cui non si può riconoscere il beneficio del rito abbreviato quando il rito non si è svolto.
sentenza Corte costituzionale n. 68 del 2021
Riguarda lo statuto delle sanzioni amministrative punitiva e l'applicabilità di principi di diritto sostanziale; la Corte ha ritenuto che tale pronuncia non introduce principi utili per rimettere in discussione la chiusura processuale nel caso penale oggetto del ricorso.
art. 7 CEDU
Principio di retroattività in mitius applicabile alle norme che definiscono reati e pene; non è estendibile alle norme processuali che regolano l'accesso o le modalità di svolgimento del rito.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione, ove dichiari inammissibile il ricorso, la condanna del ricorrente alle spese e, in casi di colpa per impugnazioni irriguardose o reiterate, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 3 Cost.
Invocato dal ricorrente per profili di disparità di trattamento; la Corte ha ritenuto l'eccezione manifestamente infondata rispetto alla normativa processuale che regola la revoca della domanda di rito abbreviato.
Massime di principio
- La riduzione premiale legata al rito abbreviato è di natura sostanziale e rileva ai fini del principio di retroattività in mitius solo se il rito abbreviato è effettivamente celebrato e si è concretamente applicata la diminuzione di pena.
- La facoltà di revocare la richiesta del rito abbreviato è una questione processuale: il diritto sostanziale alla diminuzione non può essere ricostruito automaticamente quando il rito non si è svolto per scelta dell'imputato.
- Il giudice dell'esecuzione, in sede di incidente, non può riaprire questioni attinenti alla legittimità costituzionale di norme processuali già definitive rispetto al giudizio di merito.
- Le decisioni della Corte EDU e della Corte costituzionale sul principio di retroattività in mitius devono essere interpretate distinguendo norme sostanziali (reati e pene) da norme processuali; i benefici sostanziali vanno riconosciuti se ricorrono i presupposti materiali, non quando la questione riguarda esclusivamente l'accesso o la procedura del rito.
- Se una questione è già stata decisa con giudicato o è stata ripetutamente proposta senza esito, ulteriori tentativi in sede di incidente sono destinati all'inammissibilità e possono comportare condanne alle spese e sanzioni per riproposizione intempestiva.
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