Cassazione Penale, Sentenza n. 28030/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di Salerno, in sede di riesame, ha sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorso denunciava violazione di legge e vizio della motivazione nella valutazione favorevole alla misura domiciliare nonostante: la gravità e le modalità della condotta (tentato omicidio e porto abusivo d'arma, con sette colpi esplosi e ferimento al torace), l'allarme sociale creato, l'elemento della premeditazione (secondo il PM ravvisabile anche perché l'indagato avrebbe occultato l'arma), il clima di omertà e il mancato ritrovamento dell'arma, e la mancata applicazione di misure di controllo (es. controllo elettronico). Il ricorrente sosteneva che tali elementi rendevano incompatibile l'attenuazione della misura e che la motivazione del Tribunale fosse contraddittoria e carente di elementi concreti per una prognosi positiva sulla capacità di autocontrollo dell'indagato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso del Procuratore. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse correttamente valutato le esigenze cautelari, riconoscendo la gravità del fatto e la pericolosità di Arena, ma avesse comunque motivatamente ritenuto adeguata la misura degli arresti domiciliari dislocati presso l'abitazione della madre in altra provincia, come misura idonea a isolare l'indagato dal contesto del delitto e a contenere il rischio di reiterazione. La Corte ha sottolineato che la valutazione prognostica sull'attendibilità del rispetto delle prescrizioni è di merito, incensurabile in sede di legittimità se logicamente e congruamente motivata, e che la contestazione del PM si risolveva in una richiesta di rivalutazione di merito non ammissibile. Pertanto l'ordinanza impugnata è stata confermata e il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
art. 23 dl. n. 137/2020 (e succ. modd.)
richiamato nella requisitoria scritta del Procuratore generale
norma procedurale che disciplina la possibilità di presentare memorie/requisitorie scritte da parte del Pubblico Ministero; citata per inquadrare la forma della requisitoria depositata
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
principio di adeguatezza; custodia cautelare intramuraria come extrema ratio
la Corte ha richiamato il principio secondo cui la custodia in carcere è misura estrema, da adottare solo se altre misure risultano inidonee; ciò giustifica la scelta degli arresti domiciliari se adeguati a contenere il pericolo
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
riguarda le esigenze cautelari di prevenzione (specialpreventive)
la valutazione dell'adeguatezza della misura domiciliare è stata effettuata in relazione alle esigenze di prevenzione di condotte future, bilanciando la pericolosità con elementi personali e concreti dell'indagato
Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 19608 del 25/01/2023; Sez. 2, n. 27272 del 17/05/2019; Sez. 3, n. 7268 del 24/01/2019)
principi sulla prognosi del rischio di inottemperanza, valutazione della pericolosità e incensurabilità del giudizio di merito
richiamati principi consolidati: la prognosi negativa deve fondarsi su elementi concreti indicativi di scarsa autocontrollo; la valutazione della pericolosità e dell'adeguatezza della misura è di merito e non sindacabile in cassazione se logicamente motivata
Massime di principio
- La sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari è lecita se il giudice del merito motivatamente ritiene che la misura meno afflittiva, adeguatamente strutturata (es. dislocata fuori dal contesto delittuoso), possa contenere il rischio di reiterazione.
- La gravità del fatto e la rilevante pericolosità non escludono automaticamente misure non carcerarie: occorre una prognosi concreta, fondata su elementi specifici circa la capacità di autocontrollo dell'indagato.
- L'accertamento della premeditazione o di un clima omertoso richiede prove concrete; mere ipotesi o rivalutazioni di fatto non giustificano la censura in sede di legittimità della motivazione del giudice di merito.
- La decisione di non adottare strumenti aggiuntivi (es. controllo elettronico) può essere legittima se il giudice ritiene, sulla base degli elementi disponibili, che la misura adottata sia comunque idonea; tuttavia la scelta va motivata concretamente.
- Le censure che richiedono una diversa valutazione di merito (ricostruzione diversa dei fatti, diversa prognosi) non sono ammissibili in sede di legittimità quando il giudice di merito abbia fornito motivazione coerente, completa e logica.
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