Cassazione Civile, Ordinanza n. 09006/2023 del 30/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Un soggetto, già socio amministratore della società utilizzatrice di un contratto di leasing per un'imbarcazione da diporto, insieme ad altro garante aveva prestato fideiussione a garanzia delle obbligazioni nascenti dal contratto. In giudizio gli attori chiedevano l'accertamento della natura usuraria del tasso convenzionale di mora e la restituzione delle somme versate a titolo di interessi. Il Tribunale di Cagliari, accogliendo l'eccezione della società di leasing, aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Milano sulla base di una clausola di foro convenzionale esclusivo. Il ricorrente, con regolamento di competenza, ha dedotto: 1) l'erroneità della negazione della qualità di consumatore in capo ai garanti e quindi l'erronea applicazione della disciplina consumeristica sul foro del consumatore, sostenendo che al momento della causa essi non erano più amministratori della società; 2) l'erroneità della liquidazione delle spese, perché immotivata e oltre il massimo tabellare.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo e confermato la competenza territoriale del Tribunale di Milano, affermando che, ai fini dell'applicabilità della disciplina sul consumatore e del relativo foro, occorre avere riguardo al momento della stipulazione del contratto/fideiussione e non a quello della proposizione della domanda; poiché il ricorrente, alla data della fideiussione, era socio e amministratore della società garantita, non poteva qualificarsi consumatore. Ha inoltre rigettato il secondo motivo, ritenendo ammissibile la censura sulle spese nel regolamento di competenza ma infondata nel merito, perché la controversia, definita per ragioni processuali, era di valore indeterminabile e la liquidazione era compresa nei parametri tabellari, senza necessità di escludere la voce per la fase istruttoria, potendo essa riferirsi anche alla trattazione. È stata quindi dichiarata la competenza del Tribunale di Milano, disposto termine per la riassunzione, rigettato il motivo sulle spese e condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 33 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)
La nullità della clausola derogatoria del foro opera solo se la parte che la invoca ha qualità di consumatore; tale qualità va verificata con riferimento al momento della stipulazione del contratto cui la clausola accede.
art. 36 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)
Le clausole vessatorie/derogatorie sono inefficaci nei confronti del consumatore; presupposto necessario è però la qualifica soggettiva di consumatore al momento genetico del rapporto.
art. 3 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)
La definizione di consumatore impone che la persona fisica agisca per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale; la Corte collega l'"agire" al momento negoziale, non a quello processuale.
art. 34 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)
La vessatorietà della clausola va valutata tenendo conto delle circostanze esistenti al momento della conclusione del contratto.
art. 380-ter c.p.c.
Il procedimento è stato trattato in camera di consiglio non partecipata secondo la disciplina del regolamento di competenza.
art. 42 c.p.c.
La Corte richiama i limiti del regolamento di competenza e il rapporto con l'impugnazione delle statuizioni sulle spese.
art. 91 c.p.c.
primo comma, ultima parte
In caso di accoglimento del regolamento e prosecuzione del giudizio davanti al giudice dichiarato incompetente, la Corte provvede sulle spese del giudizio di legittimità.
art. 295 c.p.c.
L'impugnazione autonoma sulle spese, ove proposta dalla parte vittoriosa sulla competenza, va sospesa in attesa della decisione sul regolamento.
art. 310 c.p.c.
Se il giudizio non viene riassunto, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
art. 4 d.m. n. 55 del 2014
La fase istruttoria, ai fini della liquidazione, è considerata unitamente alla fase di trattazione; il mancato svolgimento di specifiche attività istruttorie non esclude la relativa voce tabellare.
art. 5 d.m. n. 55 del 2014
Se il valore effettivo della controversia non è determinabile, la causa si considera di valore indeterminabile.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato quale base del contributo unificato in caso di soccombenza nel ricorso.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione della disciplina del consumatore e del foro del consumatore, la qualità soggettiva va accertata con riferimento al momento della conclusione del contratto o dell'assunzione della garanzia, non al momento in cui viene proposta la domanda giudiziale.
- Nel contratto di fideiussione prestato da un socio o amministratore a favore della società garantita, la valutazione della qualità di consumatore deve essere compiuta avendo riguardo alla posizione del garante al momento della stipulazione della fideiussione e alla sua eventuale partecipazione alla gestione societaria; se il garante era socio-amministratore della società garantita, la qualifica di consumatore è esclusa.
- Nel regolamento di competenza avverso sentenza che decide solo sulla competenza e sulle spese, la censura sulle spese può essere scrutinata dalla Corte; se la controversia è definita per ragioni processuali, ai fini della liquidazione il valore va considerato indeterminabile, con applicazione dei parametri tabellari corrispondenti.
- La liquidazione delle spese entro lo scaglione tabellare di riferimento è insindacabile in cassazione, salvo violazione dei criteri legali; la voce relativa alla fase istruttoria può essere riconosciuta anche quando non vi sia stata istruttoria in senso stretto, perché la tabella la riferisce alla fase istruttoria e/o di trattazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08954/2023 del 30/03/2023
- ordinanza_civile · 30 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08956/2023 del 30/03/2023
- ordinanza_civile · 30 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08958/2023 del 30/03/2023
- ordinanza_civile · 30 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08959/2023 del 30/03/2023
- ordinanza_civile · 30 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08963/2023 del 30/03/2023
- ordinanza_civile · 30 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08965/2023 del 30/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →