Sentenza n. 206/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento -del provvedimento della Prefettura di Bologna- Sportello Unico per l’Immigrazione del 28 novembre 2025 e comunicato in pari data, con il quale veniva revocato il nulla osta al lavoro subordinato in precedenza rilasciato nella pratica n. P-BO/L/Q/2025/102228 relativa all’ingresso dei lavoratori stranieri secondo le quote stabilite nei decreti regolanti i flussi di ingresso annuali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato per mancata e contraddittoria produzione dell'autodichiarazione relativa a precedenti richieste di nulla osta e alla mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone anche la sospensione cautelare. Ha dedotto: la violazione dell'art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che la revoca fosse stata disposta per una carenza documentale imputabile, al più, al datore di lavoro e riconducibile a una diversa ipotesi normativa; la violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, per mancata comunicazione alla lavoratrice dell'avvio del procedimento di revoca; eccesso di potere per omessa valutazione della posizione della lavoratrice straniera e difetto di istruttoria, poiché la documentazione avrebbe dovuto essere verificata d'ufficio; violazione dei principi di proporzionalità e legittimo affidamento, anche in considerazione dell'avvenuto ingresso della lavoratrice in Italia. Il procedimento era stato avviato perché il datore di lavoro aveva prodotto, in risposta a richieste di integrazione, tre autodichiarazioni diverse: la prima attestava precedenti istanze senza specificare le ragioni della mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno; la seconda negava la presentazione di precedenti istanze; la terza non forniva alcuna indicazione al riguardo. L'Amministrazione aveva inoltre rilevato una precedente istanza del 2023, rinunciata perché fuori quota.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata e ha compensato le spese. Ha escluso la violazione delle garanzie procedimentali, rilevando che la comunicazione di avvio era stata trasmessa ai recapiti indicati nella domanda tramite la piattaforma informatica e che il documento mancante doveva essere prodotto dal richiedente/datore di lavoro, non dalla lavoratrice; pertanto l'avviso doveva essere indirizzato principalmente a tale soggetto. Nel merito, ha ritenuto legittima la revoca perché l'art. 22, comma 2-ter, d.lgs. n. 286/1998 impone di verificare se il datore di lavoro, che abbia presentato nel triennio precedente una richiesta di nulla osta, non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno per una causa a lui imputabile, salvo prova contraria. Le dichiarazioni rese erano incomplete, contrastanti e contraddittorie e non indicavano le ragioni concrete della mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno. Nonostante due richieste di integrazione, il datore di lavoro non aveva fornito gli elementi necessari per accertare l'ammissibilità della domanda. Il giudice ha quindi escluso che la revoca fosse stata adottata ai sensi della diversa fattispecie dell'art. 22, comma 5-ter, ritenendo invece che derivasse dall'impossibilità di verificare un requisito di ammissibilità per omessa produzione della dichiarazione completa prevista dal comma 2-ter. Ha inoltre escluso la violazione del legittimo affidamento, poiché la carenza documentale era stata comunicata contestualmente al rilascio del nulla osta, rilasciato prima del completamento delle verifiche sugli elementi ostativi.
Norme richiamate
art. 22, comma 2-ter, d.lgs. n. 286/1998
E' irricevibile la richiesta presentata ai sensi del comma 2 dal datore di lavoro che, nel triennio antecedente la presentazione, avendo presentato una precedente richiesta di nulla osta al lavoro, all'esito della relativa procedura non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. La disposizione di cui al primo periodo non si applica se il datore di lavoro prova che la mancata sottoscrizione è dovuta a causa a lui non imputabile.
La norma impone di acquisire e verificare le informazioni sulle precedenti richieste di nulla osta e sulle ragioni della mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno. Dichiarazioni incomplete, contrastanti o prive della prova di una causa non imputabile impediscono di accertare l'ammissibilità della domanda e legittimano la revoca del nulla osta già rilasciato.
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998
La fattispecie di revoca prevista da questa disposizione è distinta da quella applicata nel caso concreto: la revoca è stata ricondotta all'impossibilità di verificare l'ammissibilità della domanda per omessa e contraddittoria autodichiarazione ai sensi del comma 2-ter.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Non sussiste violazione delle garanzie procedimentali quando la comunicazione relativa al procedimento di revoca è trasmessa ai recapiti indicati nella domanda e il documento richiesto deve essere prodotto dal richiedente/datore di lavoro, unico soggetto legittimato a rendere la relativa autodichiarazione.
art. 46 d.P.R. n. 445/2000
La presentazione di autodichiarazioni tra loro divergenti, incomplete e contraddittorie non consente all'Amministrazione di verificare il requisito richiesto dalla disciplina sull'ingresso per lavoro subordinato.
art. 60 c.p.a.
La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, dopo la trattazione in camera di consiglio e l'avviso alle parti.
Massime di principio
- Nel procedimento per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, il datore di lavoro che abbia presentato precedenti richieste nel triennio deve fornire informazioni complete e coerenti sulle ragioni della mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno, dimostrando che essa dipese da una causa a lui non imputabile; in mancanza, la domanda è irricevibile o il nulla osta già rilasciato può essere revocato quando la verifica successiva renda accertabile l'ostacolo.
- La produzione di autodichiarazioni successive, incomplete e tra loro contraddittorie, nonostante richieste di integrazione dell'Amministrazione, impedisce di accertare un requisito di ammissibilità della domanda e giustifica la revoca del nulla osta.
- Il rilascio del nulla osta prima del completamento delle verifiche sugli elementi ostativi non consolida una posizione di affidamento tutelabile quando l'Amministrazione comunichi contestualmente la necessità di acquisire ulteriore documentazione e avvii il procedimento di revoca.
- Quando la documentazione necessaria per verificare l'ammissibilità della domanda deve essere resa dal richiedente o dal datore di lavoro, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca deve essere indirizzata principalmente a tale soggetto; non è necessaria una distinta comunicazione al lavoratore destinatario del nulla osta se l'avviso è trasmesso ai recapiti indicati nella domanda secondo le modalità previste.
- La revoca del nulla osta fondata sull'impossibilità di verificare un requisito di ammissibilità per omessa o contraddittoria autodichiarazione è distinta dalla diversa fattispecie di revoca prevista dall'art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998.
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