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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9185/2023 del 03/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna il mancato riconoscimento, nel calcolo della pena già eseguita ai fini della concessione del permesso premio, delle riduzioni concesse a titolo risarcitorio per sovraffollamento carcerario ex art. 35-ter Ord. pen. e dei periodi di liberazione anticipata. Sostiene che tali riduzioni non sono state computate dal Tribunale di sorveglianza nel determinare la quantità di pena effettivamente scontata rispetto alla pena ostativa (parte relativa alla partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità delle censure. Ha ritenuto insufficiente l'indicazione dei fatti da parte del ricorrente, in particolare non è stato precisato quando siano intervenute le riduzioni ex art. 35-ter (prima o dopo la consumazione del reato ostativo), né sono stati forniti riferimenti concreti al precedente provvedimento favorevole evocato. Per tali ragioni la Corte ha confermato che il Tribunale di sorveglianza ha correttamente fissato l'inizio dell'esecuzione della pena relativa al reato ostativo in epoca successiva alla cessazione della permanenza nel reato associativo. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 30-ter Ord. pen.

    Norma invocata dal ricorrente come parametro di valutazione dell'ammissibilità del permesso premio; la Corte valuta le censure mosse in relazione a tale norma ma le dichiara generiche per mancanza di dati temporali rilevanti.

  • art. 35-ter Ord. pen.

    Riguarda le riduzioni a titolo risarcitorio per sovraffollamento carcerario. La Corte sottolinea che tali riduzioni incidono sul calcolo della pena soltanto se è chiaro quando sono state concesse rispetto all'inizio dell'esecuzione della pena relativa al reato ostativo; l'assenza di tale indicazione rende la censura inammissibile.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Individua il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, qualificato come reato ostativo ai fini dei benefici come il permesso premio; la Corte ha ritenuto corretta la determinazione del momento di inizio dell'esecuzione della pena relativa a tale reato.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna per spese processuali e la possibilità di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile; applicata dalla Corte per imporre al ricorrente il pagamento di €3.000,00.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione all'onere di provare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità per evitare la sanzione pecuniaria; in mancanza di elementi, la sanzione è stata confermata.

Massime di principio

  • Le censure in Cassazione devono essere specifiche e corredate di dati temporali e documentali: indicare solo il principio di diritto non basta.
  • Le riduzioni di pena ex art. 35-ter Ord. pen. influenzano il computo della pena scontata solo se è chiaro quando sono state applicate rispetto all'inizio dell'esecuzione della pena relativa al reato ostativo; occorre dimostrare che tali riduzioni sono avvenute dopo l'inizio dell'esecuzione di quella pena, se si vuole che vengano conteggiate.
  • Nel calcolo della pena eseguita ai fini dei benefici (permessi premio, ecc.) è fondamentale definire con precisione la data di inizio dell'esecuzione della pena relativa al reato ostativo.
  • Se si basa il ricorso su precedenti provvedimenti favorevoli, è necessario indicare esattamente quale provvedimento, la data e se ha tenuto conto di eventuali nuove determinazioni del cumulo o di ricalcoli della pena.
  • Le censure vaghe o generiche espongono il ricorrente al rigetto per inammissibilità e a sanzioni economiche (spese e contributo alla Cassa delle ammende) salvo fornire elementi che escludano colpa nella proposizione del ricorso.

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