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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12563/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari (3/11/2025) che aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza del 14/7/2025, la quale aveva respinto l'istanza di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari. Il ricorrente deduce violazione di legge (art. 125, comma 3 c.p.p., art. 275 c.p.p., art. 13 Cost.) e vizio di motivazione, sostenendo che sono intervenute circostanze sopravvenute idonee a far cadere le esigenze cautelari: sono trascorsi otto anni dal fatto, l'imputato è stato sottoposto a misura cautelare per circa due anni e nel frattempo è stato emesso un ordine di carcerazione per l'esecuzione di una sentenza (13/7/2023) che comporterà la detenzione per circa due anni, sicché non sussisterebbero più esigenze cautelari e la posizione è assimilabile a quella del coimputato Maldera la cui misura era stata revocata.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, in appello avverso il rigetto di una richiesta di revoca della misura cautelare, il tribunale debba limitarsi a verificare la correttezza giuridica e la completezza della motivazione dell'ordinanza impugnata rispetto ai nuovi fatti allegati, senza riesaminare integralmente le condizioni della custodia. Ha affermato inoltre che il mero decorso del tempo non è di per sé sufficiente a giustificare la revoca della misura e che lo stato di detenzione per altra causa non esclude automaticamente esigenze cautelari, specie in presenza di reati aggravati dal metodo mafioso e di rilevanti profili di pericolosità (il ricorrente era ritenuto appartenente al "clan Strisciuglio"). Il Tribunale aveva inoltre motivato la non assimilabilità della posizione del coimputato Maldera. Conseguentemente, dichiarata l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come parametro di riferimento sulla durata della misura; la Corte ricorda che il decorso del tempo va valutato dal giudice che dispone la custodia cautelare (art. 292) ma non assume di per sé efficacia automatica in sede di revoca

  • art. 275 c.p.p.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma rilevante alle esigenze cautelari; la Corte non individua violazione della norma nella motivazione del Tribunale di merito

  • art. 13 Cost.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla libertà personale; la Corte ritiene che la limitazione cautelare sia stata adeguatamente motivata e compatibile con la Costituzione nella situazione concreta

  • art. 310 c.p.p.

    Norma procedurale richiamata in quanto l'appello è stato proposto ex art. 310; la Corte chiarisce i limiti del sindacato in sede di riesame

  • art. 292 c.p.p.

    Richiamata per specificare che il tempo trascorso dal fatto è un elemento che deve valutare il giudice che dispone la custodia cautelare, non automaticamente decisivo in sede di revoca

  • art. 299 c.p.p.

    Ricordata nella distinzione tra valutazioni richieste per l'adozione originaria della misura e quelle per la revoca/sostituzione; la valutazione del tempo non è espressamente richiesta da art. 299 ai fini della revoca

  • art. 616 c.p.p.

    Applicata per condannare il ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, valutati profili di colpa

Massime di principio

  • In sede di appello avverso il rigetto di una richiesta di revoca o sostituzione di misura cautelare il giudice del riesame ha un sindacato limitato: deve verificare la correttezza giuridica e la congruenza della motivazione rispetto ai nuovi fatti, senza riesaminare integralmente le esigenze cautelari
  • Il mero decorso del tempo (sia tempo dal fatto sia tempo di permanenza in misura) non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per la revoca della misura cautelare: va valutato unitamente ad altri elementi concreti che dimostrino l'affievolimento delle esigenze cautelari
  • Lo stato di detenzione per l'esecuzione di altra pena non esclude automaticamente il pericolo di reiterazione o altre esigenze cautelari, perché il detenuto può riacquistare la libertà anche per brevi periodi; occorre valutare il rischio concreto di reiterazione alla luce della natura del reato e della posizione personale
  • La posizione di un coimputato non è automaticamente assimilabile: la revoca della misura a favore di un coindagato può fondarsi su circostanze specifiche non presenti per l'altro, per cui il giudice deve motivare la non assimilabilità
  • Ricorsi manifestamente infondati o non ammissibili possono comportare condanne per spese e sanzioni economiche (art. 616 c.p.p.); dunque valutare con attenzione l'ammissibilità e la fondatezza prima di proporre ricorso

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