Cassazione Penale, Sentenza n. 12563/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari (3/11/2025) che aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza del 14/7/2025, la quale aveva respinto l'istanza di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari. Il ricorrente deduce violazione di legge (art. 125, comma 3 c.p.p., art. 275 c.p.p., art. 13 Cost.) e vizio di motivazione, sostenendo che sono intervenute circostanze sopravvenute idonee a far cadere le esigenze cautelari: sono trascorsi otto anni dal fatto, l'imputato è stato sottoposto a misura cautelare per circa due anni e nel frattempo è stato emesso un ordine di carcerazione per l'esecuzione di una sentenza (13/7/2023) che comporterà la detenzione per circa due anni, sicché non sussisterebbero più esigenze cautelari e la posizione è assimilabile a quella del coimputato Maldera la cui misura era stata revocata.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, in appello avverso il rigetto di una richiesta di revoca della misura cautelare, il tribunale debba limitarsi a verificare la correttezza giuridica e la completezza della motivazione dell'ordinanza impugnata rispetto ai nuovi fatti allegati, senza riesaminare integralmente le condizioni della custodia. Ha affermato inoltre che il mero decorso del tempo non è di per sé sufficiente a giustificare la revoca della misura e che lo stato di detenzione per altra causa non esclude automaticamente esigenze cautelari, specie in presenza di reati aggravati dal metodo mafioso e di rilevanti profili di pericolosità (il ricorrente era ritenuto appartenente al "clan Strisciuglio"). Il Tribunale aveva inoltre motivato la non assimilabilità della posizione del coimputato Maldera. Conseguentemente, dichiarata l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 125 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente come parametro di riferimento sulla durata della misura; la Corte ricorda che il decorso del tempo va valutato dal giudice che dispone la custodia cautelare (art. 292) ma non assume di per sé efficacia automatica in sede di revoca
art. 275 c.p.p.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma rilevante alle esigenze cautelari; la Corte non individua violazione della norma nella motivazione del Tribunale di merito
art. 13 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione alla libertà personale; la Corte ritiene che la limitazione cautelare sia stata adeguatamente motivata e compatibile con la Costituzione nella situazione concreta
art. 310 c.p.p.
Norma procedurale richiamata in quanto l'appello è stato proposto ex art. 310; la Corte chiarisce i limiti del sindacato in sede di riesame
art. 292 c.p.p.
Richiamata per specificare che il tempo trascorso dal fatto è un elemento che deve valutare il giudice che dispone la custodia cautelare, non automaticamente decisivo in sede di revoca
art. 299 c.p.p.
Ricordata nella distinzione tra valutazioni richieste per l'adozione originaria della misura e quelle per la revoca/sostituzione; la valutazione del tempo non è espressamente richiesta da art. 299 ai fini della revoca
art. 616 c.p.p.
Applicata per condannare il ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, valutati profili di colpa
Massime di principio
- In sede di appello avverso il rigetto di una richiesta di revoca o sostituzione di misura cautelare il giudice del riesame ha un sindacato limitato: deve verificare la correttezza giuridica e la congruenza della motivazione rispetto ai nuovi fatti, senza riesaminare integralmente le esigenze cautelari
- Il mero decorso del tempo (sia tempo dal fatto sia tempo di permanenza in misura) non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per la revoca della misura cautelare: va valutato unitamente ad altri elementi concreti che dimostrino l'affievolimento delle esigenze cautelari
- Lo stato di detenzione per l'esecuzione di altra pena non esclude automaticamente il pericolo di reiterazione o altre esigenze cautelari, perché il detenuto può riacquistare la libertà anche per brevi periodi; occorre valutare il rischio concreto di reiterazione alla luce della natura del reato e della posizione personale
- La posizione di un coimputato non è automaticamente assimilabile: la revoca della misura a favore di un coindagato può fondarsi su circostanze specifiche non presenti per l'altro, per cui il giudice deve motivare la non assimilabilità
- Ricorsi manifestamente infondati o non ammissibili possono comportare condanne per spese e sanzioni economiche (art. 616 c.p.p.); dunque valutare con attenzione l'ammissibilità e la fondatezza prima di proporre ricorso
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