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Ordinanza

Ordinanza n. 880/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento della Prefettura di Caserta del 5.3.2025, notificato alla ricorrente via pec in data 19.5.2025, di revoca del nulla osta al lavoro subordinato P-CE/L/N/2024/101339, rilasciato in data 26.4.2024.

Giustizia amministrativa202503983

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato per la procedura di ingresso in Italia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone la sospensione cautelare. La revoca era stata motivata dalla mancanza dei requisiti di specializzazione richiesti dall'art. 23 del Testo unico sull'immigrazione, con conseguente vizio originario della procedura di ingresso. Dopo il precedente rigetto della domanda cautelare, la ricorrente ha riproposto l'istanza ai sensi dell'art. 58 c.p.a., deducendo il sopravvenuto mutamento delle circostanze per avere stipulato, il 9 febbraio 2026, un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché per avere documentato l'effettivo avvio del rapporto di lavoro e la disponibilità di un alloggio. Ha sostenuto, inoltre, l'assenza di responsabilità personale per la mancanza dei requisiti di specializzazione e la rilevanza della nuova occupazione ai fini della regolarizzazione e del rilascio del titolo di soggiorno.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda di modifica della precedente ordinanza cautelare. La nuova documentazione, pur dimostrando la stipula di un contratto di lavoro subordinato e l'avvio del rapporto, non supera il rilievo decisivo della mancanza originaria dei requisiti di specializzazione previsti dall'art. 23 del Testo unico sull'immigrazione. Tale carenza, anche se non imputabile esclusivamente alla volontà della ricorrente, resta ostativa al rilascio del titolo di soggiorno e non è sanata dalla successiva instaurazione di un rapporto di lavoro. Manca quindi il fumus boni iuris necessario, poiché la procedura di ingresso risulta viziata ab origine da una carenza non sanabile mediante la nuova occupazione. Anche il periculum in mora non conduce all'accoglimento: le difficoltà personali della ricorrente non prevalgono sull'interesse pubblico alla corretta gestione delle procedure di ingresso e regolarizzazione dei lavoratori stranieri, in presenza di una revoca fondata su ragioni oggettive non superate da fatti nuovi giuridicamente decisivi. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 23 d.lgs. 286/1998

    requisiti di specializzazione previsti dall'art. 23 del T.U. Immigrazione

    La mancanza dei requisiti di specializzazione costituisce una carenza originaria della procedura di ingresso e impedisce il rilascio del titolo di soggiorno, anche se il lavoratore abbia successivamente instaurato un nuovo rapporto di lavoro.

  • art. 58 c.p.a.

    la ricorrente ha riproposto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 58 c.p.a.

    La domanda cautelare può essere riproposta quando siano dedotti mutamenti sopravvenuti delle circostanze; tuttavia, i fatti nuovi devono essere giuridicamente idonei a superare le ragioni poste a fondamento della precedente decisione.

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    La tutela cautelare richiede la sussistenza dei relativi presupposti, tra cui il fumus boni iuris e il periculum in mora; nel caso concreto entrambi sono stati ritenuti insufficienti.

Massime di principio

  • La stipula successiva di un contratto di lavoro subordinato, anche a tempo indeterminato e accompagnata dalla prova dell'effettivo avvio del rapporto e della disponibilità di un alloggio, non è di per sé sufficiente a fondare il fumus boni iuris o a sanare una procedura di ingresso viziata ab origine dalla mancanza dei requisiti di specializzazione previsti dall'art. 23 del d.lgs. 286/1998.
  • La riproposizione di una domanda cautelare ai sensi dell'art. 58 c.p.a. richiede un mutamento sopravvenuto delle circostanze, ma il fatto nuovo deve essere giuridicamente decisivo e idoneo a superare le ragioni ostative già accertate; la mera sopravvenienza di un rapporto di lavoro non è sufficiente quando la carenza originaria non sia sanabile.
  • Nel bilanciamento cautelare in materia di ingresso e regolarizzazione dei lavoratori stranieri, le difficoltà personali del richiedente non prevalgono sull'interesse pubblico alla corretta gestione delle procedure quando il provvedimento di revoca sia fondato su ragioni oggettive e non superate da fatti nuovi rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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