Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34673/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dalla realizzazione, da parte dei proprietari di un fondo, di un porticato/tettoia in prossimità del confine con il fondo vicino. Il confinante agiva per sentir accertare la violazione delle distanze legali e ottenere l'abbattimento o l'arretramento del manufatto, oltre al risarcimento dei danni. I convenuti resistevano e proponevano in via riconvenzionale usucapione del diritto a mantenere la costruzione a distanza inferiore. I giudici di merito qualificavano l'intervento come nuova costruzione, rilevando che esso sostituiva un preesistente pergolato aperto e determinava un aumento di volume, con conseguente applicazione delle distanze legali e rigetto dell'usucapione. Nel ricorso per cassazione i proprietari censuravano: 1) la violazione dell'art. 3 d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che si trattasse di mera ristrutturazione e non di nuova costruzione, con errata valutazione della CTU in ordine a superficie, sagoma e collocazione del manufatto; 2) la violazione degli artt. 873, 874, 875 e 877 c.c., deducendo che, se correttamente qualificata l'opera come ristrutturazione, sarebbe stato applicabile il principio di prevenzione e non sarebbe stato necessario rispettare le distanze legali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente applicato i principi in tema di distanze tra costruzioni, avendo accertato in fatto che il nuovo manufatto integrava una nuova costruzione, per effetto della trasformazione di un preesistente pergolato in struttura coperta con aumento di volume. In presenza di tale accertamento di merito, non sindacabile in sede di legittimità, le censure dei ricorrenti miravano soltanto a ottenere una diversa rivalutazione delle prove e della CTU. È stata quindi confermata la condanna dei ricorrenti alle spese di lite e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 d.P.R. n. 380/2001

    richiamato per distinguere tra ristrutturazione e nuova costruzione; la Corte conferma che, quando l'intervento modifica in modo apprezzabile l'opera preesistente con aumento di volume, non si è in presenza di mera ristrutturazione.

  • art. 873 c.c.

    richiamato per le distanze tra costruzioni; la Corte ribadisce che la nozione di costruzione include anche manufatti che realizzano volumetria e stabilità, con conseguente obbligo di rispetto delle distanze.

  • art. 874 c.c.

    richiamato unitamente alle norme sulle distanze legali, senza autonoma affermazione diversa da quella sulla necessità di rispettare le distanze in caso di nuova costruzione.

  • art. 875 c.c.

    richiamato tra le norme invocate dai ricorrenti in tema di distanze e prevenzione; la Corte esclude la sua applicazione utile perché il manufatto è qualificato come nuova costruzione.

  • art. 877 c.c.

    richiamato in relazione al principio di prevenzione; la Corte afferma che il richiamo è infondato una volta accertata la natura di nuova costruzione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato quale vizio denunciato in cassazione per violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per la declaratoria dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    richiamato perché ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 41-sexies L. n. 1150/1942

    richiamato nei principi giurisprudenziali sulle nuove costruzioni ai fini delle distanze legali.

  • art. 9 d.m. 2 aprile 1968, n. 1444

    richiamato nei principi giurisprudenziali sulle distanze legali fra edifici.

Massime di principio

  • Ai fini delle distanze legali, la distinzione decisiva è tra mera ristrutturazione e nuova costruzione: si ha ristrutturazione solo se l'intervento conserva inalterate le componenti essenziali dell'edificio, mentre la modifica della sagoma, della volumetria o dell'assetto complessivo può integrare nuova costruzione.
  • Un manufatto che sostituisca un'opera preesistente ma ne alteri in modo apprezzabile caratteristiche, volume o collocazione va considerato, ai fini urbanistici e civilistici, come nuova costruzione, con conseguente applicazione delle distanze previste dagli strumenti urbanistici.
  • La nozione di costruzione rilevante per l'art. 873 c.c. non richiede necessariamente pareti chiuse: anche una tettoia o struttura aperta può costituire costruzione se presenta stabilità, consistenza, immobilizzazione al suolo e realizza una volumetria apprezzabile.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto la natura di nuova costruzione del manufatto, il ricorso per cassazione non può limitarsi a sollecitare una nuova valutazione delle prove o della consulenza tecnica d'ufficio.
  • Il principio di prevenzione non è invocabile per eludere le distanze legali quando l'opera realizzata è qualificabile come nuova costruzione soggetta alla disciplina urbanistica e codicistica sulle distanze.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.