Sentenza n. 1294/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento -del provvedimento prot. -OMISSIS- del 22.10.2022 – Cat. A.11/Rig. N. -OMISSIS- emesso in data 22.10.2022 e notificato a mani al ricorrente in data 4.11.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con contestuale obbligo di lasciare il territorio nazionale
Esito
Favorevole al resistente (questura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego fondato sulla condanna definitiva per detenzione e cessione di stupefacenti ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, con pena di quattro anni, sei mesi di reclusione e 14.000 euro di multa. Con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione del d.lgs. 286/1998, dei principi generali in materia di immigrazione e dell’art. 3 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà, illogicità, travisamento, ingiustizia manifesta, carenza motivazionale e difetto di istruttoria. Ha sostenuto che l’amministrazione avrebbe applicato automaticamente l’effetto ostativo della condanna, senza accertare in concreto l’attuale pericolosità sociale e senza considerare il comportamento successivo all’espiazione della pena. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 e ulteriore difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che dovessero essere valutati gli elementi sopravvenuti favorevoli. I motivi sono stati esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e ha ritenuto legittimo il diniego. La motivazione fondata sulla condanna per un reato ostativo è stata considerata idonea e sufficiente, poiché dagli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 deriva che la condanna, anche non definitiva, per reati in materia di stupefacenti comporta il diniego ope legis del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, configurando l’esercizio di un potere vincolato. Il Collegio ha richiamato il grave disvalore legislativo attribuito a tali reati in funzione della tutela della sicurezza pubblica e la sentenza della Corte costituzionale n. 148/2008, secondo cui l’automatismo ostativo costituisce espressione del principio di legalità e impedisce arbitri amministrativi. La necessità di una valutazione discrezionale in concreto permane soltanto per lo straniero soggiornante di lungo periodo ai sensi dell’art. 9 d.lgs. 286/1998 o per chi dimostri legami familiari o situazioni di ricongiungimento familiare; tali condizioni non sono state documentate nel giudizio. Il diniego cautelare non appellato è stato inoltre ritenuto coerente con la decisione di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.500 euro di spese di lite, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
La condanna, anche non definitiva, per reati in materia di stupefacenti costituisce causa ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno e rende vincolato il diniego, salvo le situazioni per le quali la legge impone una valutazione discrezionale.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Concorre a fondare il diniego del permesso di soggiorno in presenza di una causa ostativa; la valutazione discrezionale è necessaria per i soggiornanti di lungo periodo o in presenza di legami familiari e situazioni di ricongiungimento familiare.
art. 9 d.lgs. 286/1998
Lo speciale status di soggiornante di lungo periodo esclude l’automatismo della causa ostativa e impone una valutazione discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza.
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
La condanna per detenzione e cessione di stupefacenti integra il reato ostativo considerato dal provvedimento di diniego.
art. 3 l. 241/1990
Nel caso concreto la motivazione basata sulla condanna per il reato ostativo è stata ritenuta sufficiente, senza necessità di una distinta valutazione discrezionale dell’attuale pericolosità, in assenza di uno status o di legami familiari documentati che imponessero tale valutazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- La condanna, anche non definitiva, per un reato in materia di stupefacenti previsto dall’art. 73 d.P.R. 309/1990 costituisce, ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, causa ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno e comporta l’adozione di un diniego vincolato, senza che l’amministrazione debba svolgere una distinta valutazione discrezionale dell’attuale pericolosità sociale dello straniero.
- L’automatismo della causa ostativa al soggiorno viene meno quando lo straniero dimostri di essere titolare dello speciale status di soggiornante di lungo periodo previsto dall’art. 9 d.lgs. 286/1998 oppure faccia valere legami familiari o situazioni di ricongiungimento familiare; in tali ipotesi l’autorità di pubblica sicurezza deve procedere a una valutazione discrezionale della situazione concreta.
- La mera allegazione di elementi favorevoli sopravvenuti o del comportamento tenuto dopo l’espiazione della pena non impone una valutazione discrezionale, se non risultano documentati lo status di soggiornante di lungo periodo o legami familiari e situazioni di ricongiungimento familiare che rendano inapplicabile l’automatismo ostativo.
- In presenza di una causa ostativa vincolante non sono configurabili, per ciò solo, i vizi di difetto di istruttoria, carenza motivazionale o irragionevolezza derivanti dalla mancata autonoma valutazione dell’attuale pericolosità sociale, quando il provvedimento richiami adeguatamente la condanna prevista dalla legge.
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