Cassazione Civile, Ordinanza n. 14018/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte attrice)
La controversia
Nel giudizio principale una parte aveva chiesto la condanna dell'altra al rilascio di alcuni immobili ritenuti occupati senza titolo. Il Tribunale, ritenendo che la decisione dipendesse dalla definizione di un'altra controversia pendente tra le stesse parti davanti al medesimo ufficio giudiziario, ha disposto la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. La parte destinataria della sospensione ha proposto regolamento di competenza affidato a due motivi; l'altra parte ha resistito. Prima della camera di consiglio, tuttavia, il ricorrente ha rinunciato al ricorso chiedendo la compensazione delle spese; la controparte ha accettato la rinuncia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente accettata dalla parte resistente, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di regolamento di competenza ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Ha inoltre escluso ogni provvedimento sulle spese, richiamando l'art. 391, ultimo comma, c.p.c. e ha precisato che, trattandosi di estinzione e non di rigetto/inammissibilità/improponibilità, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 295 c.p.c.
È la norma richiamata dal tribunale per disporre la sospensione del giudizio principale per pregiudizialità rispetto ad altra controversia pendente.
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte prima della trattazione, determina l'estinzione del giudizio di regolamento di competenza.
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
In caso di estinzione del giudizio di cassazione/regolamento non si provvede sulle spese del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non trova applicazione quando il processo si estingue per rinuncia, poiché il presupposto è il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione o al regolamento di competenza, se intervenuta prima della decisione e accettata dalla controparte, produce l'estinzione del giudizio.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese, salvo diverso assetto normativo specifico.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio, perché la disposizione presuppone una pronuncia di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. può essere disposta quando la decisione del giudizio dipende dalla risoluzione di altra controversia pregiudiziale pendente tra le stesse parti.
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