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Ordinanza

Ordinanza n. 1879/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del provvedimento Prot. N V – 7263 che ha respinto la domanda di visto d’ingresso in Italia ai fini di lavoro subordinato (pos. n. 50017933), notificato in data 28.08.2025 dall’Ambasciata d’Italia Dhaka;

Giustizia amministrativa202514444

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto d’ingresso in Italia per lavoro subordinato adottato dall’Ambasciata d’Italia a Dhaka

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Ambasciata d’Italia a Dhaka ha respinto la domanda di visto d’ingresso per lavoro subordinato. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato d’ufficio seri dubbi sulla regolarità della procura alle liti, poiché rilasciata all’estero senza legalizzazione da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane ovvero, in alternativa, senza apostille ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961. Il Collegio ha inoltre rilevato un possibile difetto di contraddittorio nei confronti del Ministero degli Affari Esteri.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di annullamento. Ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alle parti trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie sulle due questioni rilevate d’ufficio: la regolarità della procura alle liti rilasciata all’estero e la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del Ministero degli Affari Esteri. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 14 aprile 2026.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Visto l’art. 73, co. 3, cod. proc. amm.

    Consente al giudice, quando rileva d’ufficio una questione sulla quale intende fondare la decisione, di assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie.

  • art. 33 d.P.R. 445/2000

    non sottoposta a legalizzazione del documento da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero

    È richiamato quale fondamento del dubbio sulla necessità di legalizzazione della procura alle liti rilasciata all’estero.

  • art. 52, comma 1, lett. f), d.lgs. 71/2011

    art. 52, comma 1, lett. f) del d.lgs. 71/2011

    È richiamato in relazione alla legalizzazione dei documenti formati all’estero da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.

  • Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961

    Per gli Stati aderenti, l’apostille è indicata come alternativa alla legalizzazione consolare dei documenti formati all’estero.

  • legge 1253/1966

    ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 1253/1966

    Ha ratificato e reso esecutiva in Italia la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 sull’apostille.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo rileva d’ufficio, dopo il passaggio della causa in decisione, una questione potenzialmente decisiva non previamente discussa dalle parti, deve assegnare loro un termine per il deposito di memorie prima di definire il giudizio.
  • La procura alle liti rilasciata all’estero può richiedere la legalizzazione da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane; per gli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, la legalizzazione può essere sostituita dall’apostille, secondo la disciplina applicabile allo Stato di provenienza.
  • In un giudizio relativo a un provvedimento adottato da un’autorità diplomatico-consolare italiana, il giudice deve verificare la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti del Ministero degli Affari Esteri, quale amministrazione potenzialmente interessata dalla controversia.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentale

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