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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00796/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ridotto la sola sanzione accessoria della sospensione della patente di guida ad anni 1, confermando nel resto la condanna a mesi 6 di arresto ed euro 2.000 di ammenda per il reato di guida sotto l'effetto di stupefacenti. Con l'unico motivo di ricorso ha dedotto vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che la condotta dovesse essere ritenuta tenue. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, privo di una critica analitica della motivazione impugnata e di specifiche ragioni di diritto. La Corte ha inoltre rilevato che il giudice di appello aveva motivato in modo logico e congruo il diniego della particolare tenuità, valorizzando le modalità della condotta: il conducente era stato trovato con occhi lucidi e pupille dilatate, rifiutava di sottoporsi al test per verificare l'assunzione di stupefacenti e percorreva una strada a scorrimento veloce, elementi ritenuti indicativi di pericolosità per la regolarità e sicurezza della circolazione e per l'incolumità delle persone.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito nella parte in cui aveva ritenuto la responsabilità dell'imputato per il reato contestato e aveva escluso la particolare tenuità del fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 187, comma 8, Cod. strada

    Disposizione incriminatrice richiamata quale base della condanna per guida sotto l'effetto di stupefacenti; la sentenza di merito è stata confermata nel resto.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta; nel caso concreto la causa di non punibilità è stata esclusa per la pericolosità della condotta.

  • art. 133, comma 1, c.p.

    Criterio normativo da utilizzare per valutare le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno o del pericolo ai fini del giudizio di tenuità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.

  • Corte cost. n. 186/2000

    Richiamata per escludere che, nel caso concreto, vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una critica analitica della motivazione impugnata e senza specifiche ragioni di diritto, è inammissibile.
  • Il riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. presuppone una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo.
  • La pericolosità della condotta rispetto ai beni giuridici tutelati può legittimamente escludere la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
  • Quando il giudice di merito ha fornito una motivazione logica e coerente sul diniego dell'art. 131-bis c.p., la censura di legittimità deve confrontarsi specificamente con tale motivazione, altrimenti non supera il vaglio di ammissibilità.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieGuida sotto effetto di stupefacentiImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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