Tribunale, Sentenza T-426/23
Judgment of the General Court (Second Chamber) of 13 November 2024. — Chiquita Brands LLC v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – EU figurative mark representing a blue and yellow oval – Absolute ground for invalidity – No distinctive character – Article 7(1)(b) of Regulation (EC) No 40/94 (now Article 7(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001) – No distinctive character acquired through use – Article 7(3) of Regulation No 40/94 (now Article 7(3) of Regulation 2017/1001). — Case T-426/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge integralmente il ricorso di Chiquita Brands LLC contro la decisione della commissione di ricorso EUIPO che aveva confermato la nullità del marchio figurativo blu e giallo per i "fresh fruits". La Corte ritiene che il segno sia una semplice variazione di un ovale, priva di capacità distintiva intrinseca, e che i colori primari utilizzati non bastino a renderlo idoneo a indicare l’origine commerciale. Respinge inoltre la tesi dell’acquisto di distintività tramite uso per insufficienza e incompletezza della prova, anche sotto il profilo territoriale.
Marchio UE figurativo blu e giallo a forma ovale: conferma dell’assenza di carattere distintivo per "fresh fruits" e del mancato acquisto di distintività tramite uso
La questione giuridica
Se il marchio figurativo dell’Unione costituito da una sagoma ovale blu contornata da linee gialla e blu fosse privo di carattere distintivo intrinseco per i "fresh fruits" ai sensi dell’articolo 7(1)(b) del regolamento n. 40/94 e se, nonostante ciò, avesse acquisito carattere distintivo tramite l’uso ai sensi dell’articolo 7(3) dello stesso regolamento, così da impedire la dichiarazione di nullità ex articolo 51(1)(a) e 51(2).
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che un segno figurativo costituito da una semplice variazione di una forma geometrica base, combinata con colori primari comunemente impiegati nel settore, è privo del minimo carattere distintivo se il consumatore medio lo percepisce come elemento decorativo e non come indicazione dell’origine commerciale. Inoltre, per un marchio intrinsecamente privo di distintività in tutta l’Unione, il titolare deve provare che il segno, così come registrato e senza elementi aggiuntivi, ha acquisito distintività tramite l’uso in tutto il territorio dell’Unione; nel caso di specie, la prova prodotta era insufficiente perché parziale sul piano geografico, riferita in larga parte a segni con ulteriori elementi verbali/figurativi e non idonea a dimostrare la percezione del marchio registrato da parte del pubblico rilevante. Ne consegue la legittimità della dichiarazione di nullità per i "fresh fruits" e il rigetto del ricorso.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Regolamento (CE) n. 40/94, articoli 4, 7(1)(b), 7(3), 51(1)(a), 51(2)
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 59(1)(a)
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 7(1)(b), articolo 52(1)(a)
- Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 134(1)
- Convenzione di Nizza del 15 giugno 1957 sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi
Marchio UE figurativo blu e giallo a forma ovale: assenza di distintività per "fresh fruits" e mancato acquisto per uso
La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Chiquita Brands LLC contro una decisione della prima commissione di ricorso EUIPO in materia di nullità di marchio dell’Unione. Oggetto del contendere è un marchio figurativo rappresentato da una forma ovale blu contornata da linee gialla e blu, registrato per varie classi di prodotti, ma qui esaminato solo per i "fresh fruits" in classe 31.
Fatti e procedimento amministrativo
Un terzo, Compagnie financière de participation, aveva presentato domanda di nullità del marchio sulla base dell’assenza di carattere distintivo. La divisione di cancellazione aveva accolto la domanda integralmente; in appello, la commissione di ricorso ha invece annullato la nullità per la maggior parte dei prodotti, ma l’ha confermata per i "fresh fruits", ritenendo il segno privo di carattere distintivo intrinseco e non dimostrato l’acquisto di distintività tramite uso.
Normativa applicabile ratione temporis
Il Tribunale rileva che, poiché la domanda di registrazione è stata presentata il 29 dicembre 2008, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento n. 40/94, in particolare gli articoli 4, 7(1)(b), 7(3), 51(1)(a) e 51(2), corrispondenti alle disposizioni oggi contenute nel regolamento 2017/1001. Le regole procedurali applicabili sono invece quelle del regolamento 2017/1001.
Motivi di ricorso esaminati
La ricorrente deduceva tre motivi principali:
- violazione dell’articolo 4 del regolamento n. 40/94;
- violazione dell’articolo 51(1)(a), letto con l’articolo 7(1)(b), per erronea esclusione del carattere distintivo intrinseco;
- violazione dell’articolo 51(2), letto con l’articolo 7(3), per mancato riconoscimento dell’acquisto di distintività tramite uso.
Primo motivo: irrilevanza dell’articolo 4
Il Tribunale dichiara il primo motivo inoperante. La commissione di ricorso non aveva fondato la propria decisione sull’articolo 4 del regolamento n. 40/94, ma solo sugli articoli 51(1)(a) e 7(1)(b), oltre che sugli articoli 51(2) e 7(3). Ne segue che la censura relativa all’articolo 4 non incide sulla legittimità della decisione impugnata.
Secondo motivo: assenza di carattere distintivo intrinseco
Il Tribunale ribadisce che un marchio ha carattere distintivo solo se consente al pubblico di identificare l’origine commerciale dei prodotti e di distinguerli da quelli di altre imprese. La valutazione va compiuta rispetto ai prodotti di riferimento e alla percezione del pubblico medio, ragionevolmente informato e attento.
Per quanto riguarda la forma del segno, il Tribunale osserva che si tratta di una variazione minima di una figura geometrica base, l’ovale. Il fatto che il segno sia composto da tre elementi sovrapposti non lo rende più complesso in modo tale da conferirgli capacità distintiva: gli elementi hanno la stessa forma e differiscono solo per dimensioni. Nel settore delle banane, inoltre, etichette ovali sono usualmente impiegate e il segno viene quindi percepito come elemento decorativo, non come indicazione di provenienza.
Quanto ai colori, il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui i colori e le loro combinazioni astratte hanno in genere scarsa capacità intrinseca di identificare l’origine commerciale. Nel caso concreto, blu e giallo sono colori primari comunemente usati nel marketing dei prodotti ortofrutticoli; la loro combinazione, associata a una semplice forma geometrica, non presenta un livello di originalità o complessità sufficiente. Il Tribunale respinge anche il richiamo alla precedente prassi decisionale EUIPO sui "Device of a rhombus", osservando che la legalità delle decisioni va valutata solo alla luce della normativa e della giurisprudenza, pur dovendo l’EUIPO considerare con attenzione i precedenti simili.
Infine, il Tribunale ritiene non decisivo il sondaggio di mercato prodotto dalla ricorrente, sia perché successivo alla registrazione, sia perché la domanda iniziale era orientata in modo suggestivo. La conclusione è che il segno, preso nel suo complesso, non presenta il minimo carattere distintivo richiesto dall’articolo 7(1)(b).
Terzo motivo: mancato acquisto di distintività tramite uso
Per l’articolo 7(3) e, in sede di nullità, per l’articolo 51(2), il titolare deve dimostrare che il marchio, inizialmente privo di distintività, l’ha acquisita grazie all’uso presso una parte significativa del pubblico rilevante. Poiché il segno era privo di distintività in tutta l’Unione, era necessario dimostrare l’acquisto di distintività in tutto il territorio dell’Unione europea.
Il Tribunale conferma che non è necessario fornire una prova separata per ciascuno Stato membro, ma la prova deve comunque consentire una valutazione complessiva della situazione reale nei territori interessati. Nel caso concreto, però, gli elementi prodotti sono ritenuti insufficienti per più ragioni:
- il sondaggio di mercato riguardava solo alcuni Stati membri ed era formulato in modo tendenzialmente suggestivo;
- i riferimenti al sito internet dell’impresa mostravano l’uso di altri segni, non del marchio registrato in sé, spesso accompagnato dal termine "Chiquita" e da ulteriori elementi figurativi;
- le dichiarazioni di grossisti avevano valore probatorio limitato perché non provenivano dal pubblico rilevante;
- la dichiarazione del presidente della società indicava vendite e spese pubblicitarie solo in modo aggregato, senza ripartizione per Stati membri, e riguardava complessivamente prodotti "Chiquita", non necessariamente il segno contestato isolatamente.
Il Tribunale sottolinea che la prova dell’uso del marchio, per essere utile, deve riguardare il segno come registrato e deve consentire di stabilire che il pubblico lo percepisce, da solo, come indicatore di origine commerciale. Poiché tale prova non è stata fornita, la commissione di ricorso non ha commesso errori.
Decisione e spese
Il Tribunale respinge il ricorso in toto e condanna Chiquita Brands LLC alle spese, in applicazione dell’articolo 134(1) del regolamento di procedura del Tribunale.
Principi affermati
La sentenza conferma tre principi utili in materia di marchi UE:
- una figura geometrica base leggermente variata non è normalmente distintiva se non contiene elementi capaci di attrarre e fissarsi nella memoria del consumatore;
- i colori primari, specie se comunemente usati nel settore, non bastano di regola a conferire distintività a un segno figurativo semplice;
- l’acquisto di distintività tramite uso deve essere dimostrato con prove riferite al marchio così come registrato e idonee a coprire, quando il segno è privo di distintività in tutta l’Unione, l’intero territorio dell’Unione europea.
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