Sentenza del 03/07/2023 n. 18756 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento per il recupero a tassazione dell'addizionale IRPEF del 10% sui compensi variabili (bonus e stock options) percepiti nel settore finanziario: il contribuente sosteneva che l'addizionale si applicava solo se la parte variabile eccedeva il triplo della parte fissa, mentre l'Agenzia contestava l'interpretazione e chiedeva l'applicazione dell'addizionale secondo la modifica normativa introdotta dal D.L. n. 98/2011 (comma 2‑bis) che avrebbe ampliato la base imponibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, enunciando il principio secondo cui, per i bonus e le stock options percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 98/2011, l'addizionale del 10% si applica sull'ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione, indipendentemente dalla misura di tale eccedenza. Ha quindi cassato la sentenza della CTR, deciso la causa nel merito e rigettato il ricorso del contribuente, compensando le spese di merito e liquidando le spese di cassazione a carico del contribuente.
Norme richiamate
D.L. n. 78 del 2010, art. 33, comma 1
testo relativo all'applicazione dell'addizionale del 10% sui compensi che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione
La disposizione originaria individuava soggetti e presupposto (compensi che eccedono il triplo della parte fissa) ma, dopo la modifica, va letta insieme al comma 2‑bis.
D.L. n. 98 del 2011, art. 23, comma 50‑bis (introduzione comma 2‑bis in art. 33)
"per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione"
Ha modificato la base imponibile in senso ampliativo: l'addizionale si applica sulla parte della variabile eccedente la parte fissa, anche quando la variabile non supera il triplo della fissa.
L. n. 122 del 2010 (conversione D.L. 78/2010) e L. n. 111 del 2011 (conversione D.L. 98/2011)
conversioni legislative richiamate nel testo
Confermano l'efficacia e la decorrenza delle modifiche normative utilizzate nella lettura della base imponibile.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
motivo di ricorso per violazione di legge
Utilizzato dall'Agenzia per censurare la falsa applicazione della norma da parte della CTR
Massime di principio
- Per i bonus e le stock options percepiti dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 98/2011, l'addizionale IRPEF del 10% si applica sulla parte della retribuzione variabile che eccede la parte fissa, senza che sia necessario che la variabile superi il triplo della fissa.
- Occorre verificare la data di percezione del compenso: la regola ampliativa opera solo per i compensi percepiti dopo la decorrenza della modifica normativa.
- La platea di soggetti riguarda specificamente dirigenti del settore finanziario e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel medesimo settore; va quindi accertato che il percettore rientri nel novero soggettivo previsto dalla norma.
- In fase amministrativa e giudiziaria il confronto dev'essere fatto sulla natura del compenso (bonus/stock options) e sulla sua composizione rispetto alla parte fissa: l'addizionale colpisce la misura eccedente la parte fissa, anche se l'eccedenza è inferiore al triplo.
- Se l'amministrazione ha già rimborsato somme o recuperato importi sulla base di una precedente interpretazione, eventuali recuperi successivi possono essere legittimi se conformi all'interpretazione risultante dalla modifica normativa; tuttavia vanno sempre verificati termini e condizioni dei rimborsi e degli atti di recupero.
- In caso di contenzioso simile, è utile richiamare la volontas legis e la documentazione parlamentare che chiarisce l'intento del legislatore (ampliamento della base imponibile e allargamento della platea), oltre che verificare se vi siano profili di retroattività o di decorrenza applicabile.
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