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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19125/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cataldo impugna la conferma di responsabilità per reati connessi alla ricettazione e al traffico di telefoni cellulari (artt.110 c.p., 55 co.9 D.L.vo n.231/2007 ora art.493-ter c.p., 110-482 c.p.), contestando: 1) la qualificazione della recidiva reiterata per presunta carenza di motivazione sul punto, poiché la Corte d'appello avrebbe solo elencato precedenti senza spiegare perché le condotte attuali dimostrassero una maggiore offensività e pericolosità; 2) la mancanza di adeguata motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 3) il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.62 n.4 c.p. (tenuità del danno), sostenendo che la quantità degli acquisti non escludeva la speciale tenuità del danno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito sufficiente motivazione sulla recidiva, evidenziando la persistenza e la specificità dei precedenti di Cataldo fin dal 1985, idonea a dimostrare una prosecuzione significativa del percorso criminale. Sul punto delle attenuanti generiche, la Cassazione ha ribadito che l'onere motivazionale grava su chi le invoca: l'esistenza delle attenuanti richiede motivazione favorevole specifica, mentre l'esclusione è adeguatamente motivata quando il giudice, a fronte di specifica richiesta, indica plausibili ragioni del rigetto; nel caso di specie il ricorrente non ha indicato elementi tali da giustificare il beneficio. Quanto all'art.62 n.4 c.p., la Corte ha condiviso la valutazione della Corte d'appello che l'acquisto di "svariati telefoni cellulari" non consente di ritenere la particolare tenuità del danno, essendo i telefoni nuovi di non trascurabile valore e la pluralità degli acquisti (almeno tre) incompatibile con la qualificazione come danno di speciale tenuità. Infine, ai sensi dell'art.616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art.110 cod. pen.

    Richiamato come norma che disciplina il concorso di persone nel reato; utilizzato per qualificare la partecipazione ai reati contestati.

  • art.55 comma 9 D.L.vo n.231/2007 (ora art.493-ter cod. pen.)

    ora art. 493-ter cod. pen.

    Norma richiamata in relazione al tipo di condotta criminosa contestata (disciplinava specifiche fattispecie poi ricondotte nell'art.493-ter c.p.).

  • art.482 cod. pen.

    Richiamato insieme all'art.110 per le specifiche fattispecie penali connesse al traffico/ricettazione di beni.

  • art.62 n.4 cod. pen.

    Previsione dell'attenuante della particolare tenuità del fatto/danno; la Corte ha ritenuto che il valore e la pluralità dei telefoni acquistati escludessero tale attenuante.

  • art.616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze per il ricorso dichiarato inammissibile: condanna alle spese e possibile comminazione di somma per la Cassa delle ammende in caso di colpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Per il riconoscimento o l'esclusione della recidiva reiterata è necessaria motivazione specifica ma non necessariamente estesa: è sufficiente che emergano elementi che mostrino la prosecuzione significativa di un percorso criminale.
  • La sussistenza delle attenuanti generiche va provata e motivata positivamente da chi le invoca; l'assenza di un'adeguata esposizione di elementi concreti rende il motivo di appello infondato.
  • L'attenuante di cui all'art.62 n.4 c.p. (tenuità del danno) richiede una valutazione materiale del valore e della natura del danno: acquisti multipli o beni di non scarso valore ostano al riconoscimento della tenuità.
  • Un ricorso generico e privo di specificità sui profili di illegittimità rischia l'inammissibilità e l'addebito delle spese e di sanzioni (Cassa delle ammende) se emergono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
  • Il giudice d'appello, quando rigetta una richiesta di attenuanti a fronte di specifica istanza difensiva, deve indicare plausibili ragioni del rigetto; non è invece richiesto un confutamento analitico di ogni singolo elemento invocato dall'imputato.

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