Cassazione Penale, Sentenza n. 34447/2026 del 24/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il condannato ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p. contro l’ordinanza della Settima Sezione penale della Cassazione del 12 febbraio 2026, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione relativo al rigetto, disposto il 24 settembre 2025 dal Tribunale di sorveglianza di Messina, dell’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, e al decreto del 26 settembre 2025 con cui il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala aveva revocato la sospensione dell’esecuzione della pena e ripristinato l’ordine di carcerazione. Con unico motivo, la difesa ha denunciato errori percettivi su dati processuali decisivi: la Corte avrebbe ritenuto che l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza fosse stata notificata prima del decreto del pubblico ministero, benché la notifica sarebbe avvenuta solo il 30 settembre 2025, e avrebbe attribuito al Tribunale di sorveglianza, anziché al pubblico ministero, la revoca della sospensione e il ripristino dell’ordine di carcerazione. Secondo il ricorrente, tali sviste avrebbero determinato l’inammissibilità del ricorso originario e avrebbero inciso sulla legittimità della restrizione della libertà personale. La difesa ha chiesto la revoca dell’ordinanza impugnata.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario perché l’art. 625-bis c.p.p. non consente di dedurre un errore di fatto contenuto in una decisione della Cassazione riguardante provvedimenti della magistratura di sorveglianza, che attengono alle modalità esecutive della pena e non incidono sulla condanna o sull’accertamento della responsabilità. Ha inoltre ritenuto il ricorso manifestamente infondato nel merito: l’eventuale errore sulla data di notificazione dell’ordinanza di rigetto dell’affidamento in prova non sarebbe stato decisivo, poiché, ai sensi dell’art. 656, comma 8, c.p.p., il pubblico ministero deve revocare immediatamente la sospensione dell’esecuzione quando l’istanza di misura alternativa è rigettata, senza attendere la notificazione del provvedimento al condannato. Neppure era decisiva l’eventuale errata individuazione dell’autorità che aveva disposto la revoca: il decreto del pubblico ministero in fase esecutiva non è direttamente impugnabile con ricorso per cassazione e deve essere contestato mediante incidente di esecuzione davanti al giudice dell’esecuzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p.
Questa Corte, a Sezioni Unite, ha affermato che il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto dal condannato anche per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella decisione della Corte di cassazione emessa su ricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, quando tale decisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determina l'irrimediabilità del pregiudizio derivante dall'errore di fatto.
Il ricorso straordinario per errore di fatto è esperibile contro decisioni della Cassazione relative a provvedimenti del giudice dell’esecuzione quando la decisione stabilizza il giudicato e rende irrimediabile il pregiudizio; non è invece esperibile contro decisioni riguardanti provvedimenti della magistratura di sorveglianza, che non incidono sulla condanna.
art. 656, comma 8, c.p.p.
La norma, dunque, collega la revoca del decreto di sospensione dell’esecuzione della pena non alla notificazione al condannato o al suo difensore del provvedimento dichiarativo dell’inammissibilità o di rigetto dell'istanza di concessione di misura alternativa, ma al mero fatto dell’adozione del provvedimento.
Rigettata, dichiarata inammissibile o improcedibile l’istanza di misura alternativa, il pubblico ministero deve revocare immediatamente la sospensione dell’esecuzione; non è necessario attendere la notificazione del provvedimento al condannato o al difensore.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto previsto dall’art. 625-bis c.p.p. non è esperibile contro la decisione della Cassazione relativa a provvedimenti della magistratura di sorveglianza, poiché questi, pur presupponendo il giudicato, riguardano modalità esecutive della pena e non incidono sulla condanna o sull’accertamento della responsabilità.
- L’errore percettivo deducibile con il ricorso straordinario deve essere decisivo: non è rilevante una svista che, anche se effettivamente verificatasi, non avrebbe modificato la legittimità del provvedimento o la correttezza della decisione.
- In base all’art. 656, comma 8, c.p.p., il rigetto o la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell’istanza di misura alternativa determina l’obbligo del pubblico ministero di revocare immediatamente la sospensione dell’esecuzione, senza necessità di attendere la notificazione del provvedimento all’interessato.
- I provvedimenti del pubblico ministero adottati nella fase esecutiva, anche se incidono sulla libertà del condannato, non sono direttamente impugnabili con ricorso per cassazione quando hanno natura amministrativa e non decisoria; la tutela va richiesta mediante incidente di esecuzione davanti al giudice dell’esecuzione.
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